Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7472 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Alta Savoia Edilità s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante geom. C.M., rappresentata e difesa

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati NEGRO LUIGI e Maria

Grazia Barberis, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avvocato Paolo Iorio in Roma, via Tacito n. 50;

– ricorrente –

contro

L.R., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

per procura a margine del controricorso dagli Avvocati prof. BIN

MARINO, Luciano Mittone e Guido Romanelli, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pacuvio n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860 della Corte di appello di Torino,

depositata il 27 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dagli Avvocati Luigi Nigro e

Stefano Santarelli, quest’ultimo per delega dell’Avv. Guido

Romanelli;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R. convenne dinanzi al Tribunale di Torino la società Alta Savoia Edilità esponendo di avere stipulato con la stessa un contratto preliminare di compravendita e di appalto con cui si era impegnata ad acquistare un lotto di un erigendo immobile da destinare ad attività di preparazione pasti per mense aziendali, con obbligo della controparte anche di messa in opera degli impianti interni, come da capitolato di appalto ed atto di integrazione del 22 giugno 1998, e di provvedere alla consegna dell’opera ultimata entro il 20 dicembre 1998, termine che non aveva rispettato; chiese, pertanto, che fosse accertato l’inadempimento contrattuale della convenuta e la stessa fosse condannata alla restituzione degli importi versati ed al risarcimento dei danni. La società Alta Savoia Edilità si oppose alla domanda, sostenendo che la mancata ultimazione delle opere era dipesa dall’inadempimento dell’attrice a consegnare gli elaborati grafici definitivi, e propose domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna dell’attrice al risarcimento del danni.

11 Tribunale, premesso che il contratto stipulato dalle parti doveva qualificarsi come contratto misto di preliminare di vendita e di appalto, con prevalenza del primo, di cui doveva applicarsi la disciplina, e che il termine fissato per la stipula del contratto definitivo di compravendita era scaduto senza che nessuna delle parti avesse intimato all’altra di adempiere, affermò che entrambi i contraenti avevano perso interesse all’adempimento del contratto e, per l’effetto, rigettò le domande proposte, condannando la convenuta alla sola restituzione degli importi ricevuti in acconto sul prezzo, comprensivi dell’iva. Propose appello principale la società Alta Savoia Edilità ed incidentale la L..

Con il proprio gravame la società dedusse l’erroneità della sentenza impugnata che, pur partendo dall’esatta premessa che il contratto stipulato dalle parti fosse un contratto misto con prevalenza degli elementi del contratto preliminare di compravendita, non aveva considerato le specifiche obbligazioni delle parti e, in particolare, la clausola con cui la L. si era impegnata a segnalare e concordare con l’altra parte le modifiche dell’immobile necessarie per adibirlo all’uso cui era destinato, impegno che era rimasto inosservato e che aveva di fatto impedito alla società di effettuare i lavori commissionati. Con il proprio appello incidentale la L. lamentò, invece, il mancato accoglimento delle proprie domande, assumendo che il giudice di primo grado non aveva debitamente considerato l’inadempimento dell’obbligo della controparte di eseguire i lavori concordati nel termine fissato dal contratto. Con sentenza n. 860 del 27 maggio 2004, la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia impugnata ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò il contratto risolto per inadempimento della società Alta Savoia Edilità, che condannò alla restituzione degli importi ricevuti ed al risarcimento del solo danno consistente nella spesa affrontata dalla L. per il deposito delle attrezzature acquistate per l’esercizio della sua attività imprenditoriale, pari ad Euro 1.084,55, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno della propria decisione il giudice territoriale affermò che, alla luce della valutazione comparativa della condotta delle parti, doveva ritenersi inadempiente la società convenuta, atteso che, sulla base della regolamentazione contrattuale e, in particolare, dell’atto integrativo che aveva previsto i lavori interni lasciando invariato il prezzo di acquisto dell’immobile, si ricavava la conclusione che “null’altro le parti avevano da specificare per realizzare l’immobile in maniera confacente alle richieste della promissoria”, sicchè gravava sulla società e non sull’altro contraente l’obbligo di tradurre in progetto esecutivo le modifiche dell’impianto stabilite e quindi di eseguirle, obbligo che invece essa non aveva adempiuto. La Corte respinse, invece, la domanda della L. di risarcimento dei danni per le spese sopportate per attrezzature e, in riforma della pronuncia di primo grado, quella di rimborso dell’iva corrisposta sugli acconti versati a titolo di prezzo della vendita, osservando che, quanto alla prima, la parte non aveva dato prova di non aver potuto successivamente utilizzare tali beni e, quanto alla seconda, che la relativa imposta, causa il decorso del termine, non era più recuperabile nei confronti del l’Amministrazione finanziaria e che un’espressa clausola del contratto escludeva, per tale evenienza, la sua ripetibilità.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato IMI luglio 2005, ricorre la s.r.l. Alta Savoia Edilità, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso L.R., che propone anche ricorso incidentale sulla base di due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Il primo motivo del ricorso principale proposto dalla società denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversa (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e/o fai sa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento agli artt. 1362. 1363 e art. 1366 c.c.”.

Con esso la ricorrente, richiamato il contenuto del contratto datato 17.7.1998 intervenuto tra le parti, che interamente riproduce, censura la sentenza impugnata sostenendo che in nessuna parte di detto contratto essa si era impegnata a progettare le singole opere di dettaglio dell’immobile della acquirente, così come affermato dal giudice di appello. Assume quindi che la decisione gravata ha erroneamente interpretato il contratto, dando prevalenza all’accordo sulla vendita piuttosto che alla tipologia dell’appalto, atteso che, nel caso di specie, l’obbligazione di dare si accompagnava all’esecuzione di prestazioni di facere, necessariamente congiunte e strettamente interdipendenti tra di loro. In particolare, nell’interpretare il contratto la Corte è caduta in plurimi errori in quanto non ha indagato quale fosse la comune volontà dei contraenti, non ha considerato i documenti negoziali nel loro insieme, ha omesso qualsiasi interpretazione sistematica del testo negoziale, non ha tenuto conto delle numerose raccomandate con cui la società aveva più volte intimato alla L. di provvedere.

La ricorrente assume, inoltre, che l’affermazione del giudicante secondo cui le parti, con l’atto integrativo del 17 luglio 1998, avrebbero precisato in dettaglio le soluzioni tecniche e gli impianti idraulici ed elettrici da eseguire appare smentita dal contenuto dei documenti prodotti in causa, da cui risulta chiaramente che la L. “non avesse affatto individuato o almeno indicato all’Impresa, neppure in detta scrittura integrativa le specifiche che necessitavano visto che neppure la L. all’epoca della contrattazione le conosceva”.

Il motivo appare inammissibile ed anche infondato.

La motivazione in fatto ed in diritto fornita dalla Corte di appello a sostegno della conclusione accolta appare adeguata e giuridicamente corretta. A titolo di chiarezza espositiva e per meglio comprendere e valutare le censure svolte dalla ricorrente è opportuno precisare che le premesse del ragionamento del giudice territoriale vanno individuate nelle seguenti proposizioni: l’affermazione secondo cui, nel caso di specie, in cui il negozio prevedeva sia un’obbligazione di dare che un’obbligazione di facere, la causa del contratto di vendita dovesse prevalere su quella dell’appalto, con conseguente applicabilità della disciplina dettata dalla legge per la prima di queste figure negoziali; il fatto che, nel momento in cui la società Alta Savoia Edilità intimò alla controparte la risoluzione di diritto del contratto, l’immobile promesso era stato ultimato nelle sole murature esterne ed interne, mentre mancavano i pavimenti, gli impianti tecnologici ed i serramenti; la circostanza che la società promittente venditrice avesse giustificato la mancata consegna dell’opera ultimata per non avere l’altra contraente fornito gli elaborati grafici definitivi delle opere interne; la necessità, ai fini dell’accertamento degli eventuali inadempimenti, di valutare comparativamente la condotta delle parti in relazione alle specifiche obbligazioni da esse assunte con il contratto. Tanto precisato, la Corte ha osservato che l’art. 6 del contratto preliminare prevedeva la facoltà per la promissaria acquirente di richiedere modifiche interne (senza peraltro indicare alcunchè in ordine alla necessità di fornire i corrispondenti progetti esecutivi), facoltà il cui esercizio aveva portato alla redazione dell’atto integrativo del capitolato sottoscritto il 17 luglio 1998, “nel quale – afferma al sentenza – le parti dettagliarono i materiali da impiegare e talune specifiche soluzioni per gli impianti idraulici” e dal cui testo “si ricava che le parti null’altro avevano da specificare per realizzare l’immobile in maniera confacente alle richieste della promissaria”.

La conseguenza che il giudice di appello trae da queste premesse e questi accertamenti è che l’onere di provvedere ad una vera e propria progettazione delle modifiche pattuite in via integrativa, laddove necessaria, gravasse sulla promittente venditrice dal momento che (in ragione della prevalenza della causa della vendita su quella dell’appalto, di cui in premessa) essa si era impegnata a consegnare una cosa futura, provvista delle caratteristiche concordate, e non ad eseguirla su indicazione e progetto del committente, e che le indicazioni in ordine a tali lavori risultavano già precisate in dettaglio nell’atto integrativo citato, avendo per di più la stessa L. consegnato elaborati esplicativi, aggiungendo che tale obbligo altresì derivava dall’applicazione, in funzione integrativa del contratto, del principio di equità, inteso come ripartizione degli oneri in maniera coerente con la funzione del contratto e la posizione assunta in forza di esso dalle parti. Tanto precisato, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure con esso sollevate, sia quelle di vizio di motivazione che quelle che lamentano la violazione delle norme interpretative in materia di contratti, non integrano una critica alla decisione appellata sufficientemente precisa e concreta, atteso che esse si fermano alla mera enunciazione della censura e non precisano in modo specifico nè quale sia il canone interpretativo rimasto inosservato, nè in quale modo l’interpretazione del negozio fornita dalla Corte territoriale avrebbe violato i suddetti criteri, ponendosi in insanabile contrasto con essi, nè, ancora, per quali ragioni il testo negoziale avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di escludere che la società si fosse accollata l’onere di predisporre i progetti tecnici necessari per l’esecuzione delle opere interne.

E’ noto, per contro, che l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce attività inquadrabile nell’ambito degli accertamenti di fatto, che, come tali, sono demandati dalla legge in via esclusiva al giudice di merito e che la sua censurabilità in cassazione per violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso cui si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione esige la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. n. 10203 del 2008; Cass., 22.5.2006, n. 10131;

Cass., 17.7.2003, n. 11193).

A ciò si aggiunga che, quanto all’affermazione della sentenza secondo cui, essendosi nella specie in presenza di un contratto preliminare di vendita e di un contratto di appalto, la causa della vendita sarebbe prevalente su quella dell’appalto, la censura svolta dalla ricorrente appare preclusa in ragione delle vicende interne del processo. Come risulta chiaramente dall’esposizione del fatto, sia tale qualificazione negoziale che il giudizio di prevalenza, infatti, vennero adottati dal giudice di primo grado ed il relativo accertamento non solo non formò oggetto di contestazione in sede di appello, ma venne fatto proprio dalla società nel proprio gravame, che dichiarò espressamente di condividerlo. E’ evidente che tale fatto preclude ormai alla parte di rimettere in discussione tale ricostruzione del rapporto negoziale.

La censura che lamenta vizio di motivazione e di violazione delle norme interpretative del contratto con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha affermato che le modifiche pattuite con l’atto integrativo erano sufficientemente specifiche e dettagliate appare poi, sotto altro profilo, inammissibile per mancanza del requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e la potenziale decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n.3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 de 2006). Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo dell’atto integrativo del contratto che assume essere stato male interpretato, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto. Il secondo motivo di ricorso denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversa (art. 360 c.p.c., n. 5) violazione o falsa applicazione degli artt. 1374, 1175, e 1375 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, lamenta che la Corte di appello non abbia proceduto a valutare la condotta delle parti alla luce dei canoni di buona fede contrattuale, che, se fossero stati correttamente applicati, avrebbero portato a ravvisare l’inadempimento contrattuale della controparte, tenuto conto del nesso di interdipendenza esistente tra le obbligazioni delle parti e della necessità di valutare in modo comparativo la loro condotta, senza necessità alcuna, nel caso di specie, di ricorrere a fonti eterointegrative del contratto come l’equità. Il motivo va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità delle censure, di carattere meramente enunciativo, che non appaiono in alcun modo ancorate ad argomenti specifici di critica idonei ad investire le specifiche affermazioni della sentenza impugnata e di dimostrare, in relazioni ad esse, le ragioni della sussistenza di vizi denunziati. In particolare, il mezzo non illustra le ragioni per cui l’applicazione del principio della buona fede avrebbe dovuto portare il giudicante ad una diversa lettura ed interpretazione degli atti negoziali, in particolare dell’atto integrativo del 17 luglio 1998 che, secondo la pronuncia impugnata, conteneva già in dettaglio le indicazioni necessarie per l’esecuzione delle opere, affermazione che già costituisce, sulla base della assunta qualificazione del contratto e della conseguente natura delle prestazioni della società, argomento di per sè sufficiente ad escludere la fondatezza dell’eccezione con cui la società addebitava il mancato completamento delle opere interne ad un difetto di cooperazione della promissoria a acquirente. Il ricorso principale va pertanto respinto.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1453 c.c., nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 26 e 19, testo vigente (art. 360 c.p.c., n. 3)”, censurando la sentenza impugnata per avere accolto il motivo di appello della controparte avverso la statuizione di primo grado che aveva accolto la sua domanda di rimborso dell’iva a suo tempo versata dalla L. in occasione degli acconti sul prezzo di vendita. Ad avviso della ricorrente questa statuizione è contraddittoria rispetto al dispositivo che ha respinto l’appello principale della società, e comunque insufficientemente motivata con riferimento alla ritenuta non ripetibilità dell’imposta, laddove il contratto poneva tale condizione soltanto per il caso di risoluzione di diritto. In ogni caso si assume che il giudice ha errato nel ritenere che l’imposta, a causa del tempo trascorso, non potesse essere oggetto di detrazione o restituzione, essendo la detrazione, in caso di intervenuta risoluzione del negozio in relazione al quale è stata emessa la fattura, espressamente prevista dall’art. 26 della Legge sull’iva, detrazione il cui termine di decadenza, ai sensi dell’art. 19, decorre dal momento in cui è sorto il relativo diritto, cioè, nel caso di specie, dopo la pronuncia di risoluzione del contratto.

Il motivo è fondato.

La statuizione impugnata, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di rimborso dell’iva corrisposta sulle somme versate a titolo di acconto prezzo ritenendo che, a causa del tempo trascorso, si fosse verificata la previsione negoziale che escludeva la ripetibilità dell’imposta se non più recuperabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non appare infatti condivisibile alla luce delle disposizioni poste in materia dalle leggi tributarie.

In particolare, tale affermazione si pone in contrasto con la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, che, nel prevedere il diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui l’operazione per la quale è stata emessa la fattura venga meno, in tutto o in parte, per effetto della dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto o simili, e nel regolare gli adempimenti a carico del cedente ai fini della detrazione, richiama l’art. 19 dello stesso decreto, in base al quale il relativo diritto va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nello stesso senso, sia pure come diritto al rimborso e non alla detrazione di imposta, soccorre la disposizione generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che ammette la restituzione dell’imposta pagata, per inesistenza originaria o sopravvenuta del presupposto impositivo, entro due anni dal momento in cui si è verificato il fatto che da diritto alla restituzione.

Nel caso di specie, pertanto, il motivo di appello con il quale la società Alta Savoia Edilità aveva lamentato la sua condanna alla restituzione degli importi da essa ricevuti a titolo di iva – corresponsione che costituisce fatto pacifico in causa – doveva ritenersi infondato e meritava rigetto, atteso che la risoluzione del contratto tra le parti, quale presupposto della detrazione o del rimborso, era stata pronunciata dalla stessa sentenza di primo grado e, pertanto, nessuna decadenza si era verificata, a quel momento, a carico della società per l’esercizio del relativo diritto. Con l’effetto che la clausola contrattuale che escludeva la ripetibilità dell’imposta nel caso in cui essa non fosse più recuperabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non era legittimamente invocabile dalla società e non poteva, quindi, integrare ostacolo alla condanna richiesta, tenuto conto altresì del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui gli effetti restitutori che conseguono alla risoluzione del contratto investono l’intera prestazione eseguita e comprendono anche la restituzione delle somme versate a titolo di imposta (Cass. n. 23849 del 2008). Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1453, 1218 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda dell’attrice di risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di attrezzature fatto in vista della disponibilità dell’immobile, assumendo che la Corte di appello non ha adeguatamente considerato le prove documentali e le dichiarazioni dei testi, da cui emergeva la prova sia dell’acquisto che della successiva inutilizzabilità dei beni a seguito della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita.

Questo motivo è inammissibile.

La censura appare infatti generica e priva del requisito di autosufficienza, già sopra richiamato in occasione dell’esame del ricorso principale, che imponeva alla parte di riprodurre il testo dei documenti e delle prove orali che assume non esaminate dal giudice a quo, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sulla decisività degli elementi probatori asseritamene trascurati, vale a dire di valutare se essi, una volta esaminati, avrebbero potuto portare il giudicante ad una soluzione diversa.

In conclusione, il ricorso principale avanzato dalla società Alta Savoia Edilità è respinto, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del motivo di appello che censurava la statuizione di primo grado che aveva condannato la società Alta Savoia Edilità al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata dalla L. sulle somme corrisposte a titolo di acconti sul prezzo di vendita.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della società Alta Savoia Edilità, quale parte soccombente.

PQM

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dalla società Alta Savoia Edilità, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da L.R. e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo ne merito, rigetta il motivo di appello avanzato dalla società Alta Savoia Edilità avverso la statuizione di primo grado che la condannava al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata dalla L. sulle somme corrisposte a titolo di acconti su prezzo di vendita; condanna la società Alta Savoia Edilità al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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