Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7472 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EMILIA 80 srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 99/9/06, depositata il 9 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Carte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc, civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che ha dichiarato l’estinzione del procedimento conseguente al rinvio operato dalla Corte di cassazione benchè nessuna delle parti avesse proceduto alla riassunzione.

L’intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, posto che l’intervenuta estinzione comporta la definitività del provvedimento oggetto di impugnazione e quindi, nella fattispecie, del silenzio rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di rimborso della contribuente, essendo per contro del tutto irrilevante l’opinione del giudice a quo, manifestata solo in motivazione ma priva di riscontro nel dispositivo, secondo cui rimarrebbe efficace la sentenza di primo grado. E’ stato infatti già enunciato il principio secondo cui L’estinzione del processo tributario, comportando la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (Cass. n. 340 del 2008), in base alla considerazione secondo cui la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 cod. proc. civ., il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali; infatti la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l’atto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese,considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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