Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7472 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13611/2015 proposto da:

Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo di A.M. & C.

S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Donatello n. 75, presso

l’avvocato Barenghi Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallonio n.

18, presso l’avvocato Frediani Marcello, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Dore Carlo, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

P.P., U.G.F. Assicurazioni S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 221/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANDREA BARENGHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARLO DORE che ha chiesto

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2007 Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo di A.M. s.a.s. proponeva azione di responsabilità nei confronti del proprio ex-amministratore M.R.. Deduceva che lo stesso aveva violato l’obbligo di rendiconto previsto dall’art. 2661 c.c., omesso, negli anni 2003 e 2004, il versamento dei contributi previdenziali, delle trattenute sindacali, dell’Iva, dell’Irpef e dell’Ici, tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari, della destinazione delle risorse e dei risultati dell’esercizio (essendo emerso un ammanco di cassa di Euro 100.516,41, oltre che prelevamenti indebiti e pagamenti di somme non dovute, nonchè la sottostima o la sovrastima di componenti del conto economico), utilizzato a proprio personale beneficio una costosa apparecchiatura per la densitometria ossea e violato l’obbligo generico di diligenza su di lui incombente nella sua qualità di mandatario. Chiedèva pertanto che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno commisurato al deterioramento delle condizioni della società amministrata, alla dispersione della ricchezza che essa avrebbe potuto conservare ed aumentare, al debito verso l’erario pari ad oltre Euro 1.500.000,00 (oltre interessi moratori e sanzioni allo stato non ancora qualificabili) e all’ammanco di cassa di Euro 100.516,41.

Il convenuto si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale che la società fosse condannata a corrispondergli il compenso per l’attività svolta a partire dall’anno 1999, nonchè l’indennità di fine mandato. Chiedeva e otteneva, inoltre, di chiamare in causa il commercialista P.P., per essere dallo stesso manlevato in caso di soccombenza. P., a sua volta, domandava di evocare in giudizio la propria compagnia di assicurazione, Unipol s.p.a., la quale, una volta citata, pure si costituiva in giudizio.

Con la sentenza di primo grado era rigettata la domanda principale e accolta quella riconvenzionale. Per quanto qui rileva, il Tribunale respingeva le richieste istruttorie, già disattese nel corso della trattazione, e osservava che non aveva valore probatorio la relazione contabile prodotta in giudizio da parte attrice. Lo stesso giudice di prime cure riteneva poi che la domanda risarcitoria fosse priva di riscontri.

2. La società Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo proponeva appello, mentre una impugnazione incidentale era spiegata da M.. Con sentenza depositata il 3 aprile 2014 la Corte di appello di Cagliari rigettava entrambi i gravami.

3. Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo s.a.s., la quale fa valere sette motivi di impugnazione, illustrati da memoria. Resiste con controricorso M.R.. P. e U.G.F. Assicurazioni (già Unipol) non svolgono difese della presente fase di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte sarda omesso di valutare il carattere di indispensabilità, ai fini dell’istruzione e della decisione della causa, dei documenti prodotti per la prima volta in appello dall’odierna ricorrente. Viene dunque censurata la decisione con cui il giudice dell’impugnazione ha rigettato l’istanza di deposito di nuovi documenti in fase di gravame. Sottolinea l’istante che la Corte distrettuale si era limitata ad esaminare se l’appellante avesse avuto la possibilità di produrre i documenti nel corso del primo grado del giudizio, ma non aveva preso in considerazione il diverso profilo relativo al rilievo probatorio che assumeva la documentazione in questione ai fini della definizione della controversia, nè aveva illustrato le ragioni per le quali aveva reputato non indispensabile la produzione documentale.

1.1. Il motivo deve essere disatteso.

Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare, al giudice del gravame compete di dar ragione dell’attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, cosi da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata; tuttavia, per intendere rettamente tale declinazione dell’obbligo del giudice distrettuale di motivazione in ordine alla indispensabilità delle nuove prove deve comunque aversi riguardo all’allegazione della parte, che tali prove chiede di produrre, con particolare riferimento alle ragioni che le rendono indispensabili, competendo poi al giudice il potere-dovere di verificarne (o meno) la fondatezza (Cass. 31 agosto 2015, n. 17341).

Nel caso in esame, parte ricorrente nulla deduce di aver allegato a sostegno della indispensabilità della propria produzione (avente ad oggetto numerosissimi scritti: per lo più libri contabili e fiscali e documentazione relativa a movimentazioni e vicende gestionali della società, come fatture, estratti conto, matrici di assegni, ordini di pagamento, prospetti di liquidazione). La Corte di merito, dunque, in tanto era tenuta a valutare l’ammissibilità di tale produzione, motivando sulla sua indispensabilità, in quanto l’appellante avesse dato puntualmente conto dell’attitudine dei documenti in questione a fornire un contributo decisivo nell’accertamento della verità storica dei fatti di causa.

2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 189 e 244 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 8 e 16 per avere la Corte di Cagliari rigettato la richiesta di prova testimoniale sulla base dell’erroneo considerazione che la stessa sarebbe stata rinunciata. In particolare, secondo l’istante, la Corte di appello aveva errato nel ritenere che la mancata riproposizione dell’istanza di prova all’udienza di precisazione delle conclusioni determinasse l’abbandono di essa. Rammentato che la richiesta era stata disattesa dal Tribunale in quanto la sua articolazione era stata ritenuta non conforme al dettato dell’art. 244 c.p.c., la ricorrente evidenzia come all’udienza del 21 febbraio 2008 avesse insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie e, in particolare, per l’ammissione della consulenza tecnica, chiedendo la modifica della precedente ordinanza istruttoria (del 14 gennaio 2008) con cui era stata respinta ogni istanza di prova.

2.1. Nemmeno sul punto la sentenza merita cassazione.

E’ la stessa ricorrente a ricordare che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2008 essa ebbe a formulare istanza di gravame avverso l’ordinanza depositata il 22 aprile 2008, confermando le conclusioni già rassegnate e “riproponendo, in subordine l’istanza istruttoria non accolta”: la società ha precisato, poi, che l’ordinanza del 22 aprile 2008 aveva ad oggetto una istanza diretta all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio (pag. 27 del ricorso). Risulta pertanto chiaro che nella circostanza la s.a.s. Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo non richiese la revoca dell’ordinanza istruttoria del 14 gennaio 2008 con cui era stata respinta l’istanza di ammissione della prova testimoniale, ritenuta generica dal giudice istruttore.

Ciò posto, stabilisce l’art. 178 c.p.c., comma 1 che le parti, senza bisogno di proporre impugnazione, possano sottoporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189 c.p.c., tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. A tal fine è però necessario che la parte interessata, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio (o al giudice unico, nel caso di causa che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica) la decisione in ordine all’ammissibilità della prova, con l’ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. 1 agosto 2007, n. 16993; cfr. pure, ad es.: Cass. 14 aprile 2004, n. 7055; Cass. 14 giugno 2001, n. 8063).

La ricorrente non può dunque dolersi del mancato esame dell’istanza di prova testimoniale dal parte della Corte distrettuale.

Del resto, a torto l’istante assume che la prova testimoniale fosse stata articolata ritualmente. Emerge dalla sentenza impugnata (pag. 3) che in appello la società ebbe a richiedere l’ammissione della “prova testimoniale sui capitoli articolati nell’atto di citazione di primo grado dal n. 1 al 46 (pp. 1-13)”. L’istanza istruttoria è stata quindi ricavata, nel suo contenuto, dalla narrativa dell’atto introduttivo, integralmente richiamata attraverso la numerazione dei capitoli, e senza alcun adattamento. Tale articolazione della prova non soddisfa le condizioni poste dall’art. 244 c.p.c., dal momento che l’atto introduttivo, per la sua finalità espositiva rispetto alla vicenda nel suo complesso, contiene, al suo interno, giudizi, richiami e elementi documentali, rappresentazione di circostanze non rilevanti sul piano probatorio, deduzione di fatti generici: sicchè, in ultima analisi, la richiesta formulata dall’odierna ricorrente costringerebbe il giudice del merito a una inammissibile attività “estrapolativa” (cfr. in tema Cass. 7 giugno 2011, n. 12292).

3. Oggetto del terzo motivo è la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 112, 115, 116, 198 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice del gravame omesso di valutare l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio in relazione ai documenti prodotti, alle circostanze non bisognose di prova, perchè ammesse da controparte, e alle domande cui esse si riferivano. Secondo la ricorrente, il giudice del gravame non poteva limitarsi a considerare esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ma avrebbe dovuto spiegare per quale ragione la documentazione prodotta e gli altri elementi di prova, costituiti dalle ammissioni di M. e dalla mancata contestazione, da parte dello stesso, di alcune rilevanti circostanze di fatto, non avrebbero consentito lo svolgimento dell’indagine peritale.

3.1. Il quarto motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2711 c.c., comma 2 e art. 198 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c.: con esso si imputa alla Corte di merito di aver omesso di disporre la consulenza tecnica sulla scorta della ritenuta insufficienza delle produzioni documentali effettuate nel primo grado del giudizio. Rileva la ricorrente che l’art. 2711 c.c., comma 2 prevede che il giudice possa ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso e possa altresì disporre le esibizione di scritture contabili e di altri documenti. L’istante rammenta, inoltre, come nel proprio atto di appello avesse evidenziato che il giudice potesse autorizzare il consulente ad acquisire tutti i documenti ritenuti necessari. In conseguenza, la Corte di merito “non avrebbe potuto liquidare la domanda risarcitoria sulla base della frettolosa considerazione che l’accertamento peritale non sarebbe stato possibile”.

3.2. Con il quinto motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, essendosi rifiutata la Corte distrettuale di disporre una consulenza tecnica d’ufficio sulla documentazione già depositata e su quella, ulteriore, che il consulente tecnico avrebbe potuto legittimamente acquisire. Lamenta la società ricorrente che la Corte territoriale aveva mancato di approfondire se esistesse in concreto la possibilità di svolgere la consulenza tecnica sulla base della documentazione già prodotta in primo grado, sulla scorta delle circostanze ammesse o non contestate da M. e sul fondamento della ulteriore documentazione che il consulente tecnico avrebbe potuto acquisire.

3.3. Terzo, quarto e quinto motivo possono trattarsi congiuntamente, in quanto connessi.

Essi investono, da diverse angolazioni, la decisione della Corte di appello di non dare corso alla consulenza tecnica d’ufficio.

Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che secondo il Tribunale la sentenza doveva essere pronunciata allo stato degli atti, in ragione delle lacune probatorie attribuibili al comportamento della parte attrice (poi appellante, oggi ricorrente) che non aveva prodotto i documenti necessari per l’espletamento dell’indagine peritale, mentre l’elaborato depositato dalla stessa società Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo non era supportato da alcun documento che consentisse pertinenti verifiche al riguardo; ha evidenziato, infine, che sul tema nessuna seria ed articolata contestazione era stata sollevata con l’atto di gravame, visto che l’appellante si era limitata a riproporre tutta la teoria degli inadempimenti attribuiti a M.R..

L’odierna istante si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica: nondimeno, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione (Cass. 1 marzo 2007, n. 4853). Se è vero, poi, che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della consulenza proveniente da una delle parti (ad es.: Cass. 1 settembre 2015, n. 17399; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72), va osservato che nel vigore nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso in esame, regolamentata dalla norma sopra richiamata, occorre dunque prendere atto del fatto che il rigetto dell’istanza è stato oggetto di motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per come rimodellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.). Non è allora sindacabile nella presente sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale. -Peraltro, la società ricorrente nemmeno spiega se e in quale modo abbia rappresentato al giudice di appello l’esistenza di specifici “fatti”, pacifici o documentati, che avrebbero consentito lo svolgimento della consulenza tecnica.

Il richiamo all’art. 2711 c.c., comma 2 e art. 198 c.p.c. non è, poi, concludente, dal momento che la ricorrente non precisa quali documenti avrebbero dovuto essere oggetto di acquisizione officiosa. Per completezza si rileva, in argomento, che, per insegnamento risalente (Cass. 20 dicembre 1962, n. 3390), l’ordine di esibizione dei libri contabili, che il giudice può disporre d’ufficio, costituisce provvedimento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio e incensurabile in Cassazione; inoltre, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall’art. 2711 c.c., comma 2) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli (Cass. 12 giugno 2012, n. 9522): evenienze, queste, su cui non è offerto, in ricorso, alcun riscontro.

Nè è possibile affermare che la richiesta consulenza tecnica difettasse di un contenuto esplorativo in considerazione della facoltà, riservata all’esperto nominato dal giudice, di esaminare documenti e registri non prodotti in causa, giusta l’art. 198 c.p.c.. L’assunto, in mancanza di precise evidenze riguardo al contenuto dei documenti che in concreto il consulente avrebbe potuto acquisire, si traduce in una petizione di principio. Se è vero, infatti, che l’art. 198 c.p.c., comma 2 consente, col consenso di tutte le parti in causa, l’esame di documenti e registri non prodotti, si deve nondimeno escludere l’ammissibilità della produzione tardiva.di prove documentali concernenti fatti e situazioni posti direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, a prescindere dal nominato consenso, visto che questo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549).

4. Il sesto mezzo contiene la denuncia di un vizio in procedendo: la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riferimento alle circostanze non contestate, che quindi non richiedevano alcuna prova da parte della società attrice. L’istante lamenta che la Corte distrettuale non si sia avveduta che le domande proposte potevano essere autonomamente decise in ragione della positiva ammissione del contenuto desumibile dalla mancata contestazione, o dalla mancata contestazione specifica, dei singoli addebiti oggetto del giudizio. Ricorda l’istante che Murgia aveva ammesso di aver distratto fondi a favore di altra società, che lo stesso aveva mancato di contestare condotte, sia attive (pagamenti ingiustificati per circa Euro 1.500.000,00) che omissive (presentazione del rendiconto, chiusura dei conti dei mastrini contabili della società, contabilizzazione delle entrate, delle uscite, degli accreditamenti e degli addebiti bancari) e che alcuni fatti costitutivi erano stati contestati solo genericamente dalla controparte (mancata consegna della cassa contanti al nuovo amministratore).

4.1. La censura non coglie nel segno.

La ricorrente denuncia una omessa pronuncia: ma il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).

5. Con il settimo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 167 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 4, 5 e 13 per avere la Corte del merito rigettato la domanda dell’appellante anche con riferimento alle circostanze ammesse, non contestate o contestate solo genericamente dall’appellato. Deduce l’istante che la sentenza impugnata violava l’art. 2697 c.c., in quanto la mancata contestazione e la contestazione generica sollevavano la ricorrente dall’onere della prova delle relative circostanze.

5.1. Pure tale motivo va disatteso.

Non è esposto, in modo comprensibile ed esauriente, come la questione sia stata proposta in fase di appello: i richiami espressi a pagg. 50 s. del ricorso non sono, in tal senso, conferenti, dal momento che non forniscono puntuali indicazioni al riguardo. Va qui rammentato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

Peraltro, l’assunto della parte ricorrente è smentito, indirettamente, dal contegno processuale della stessa: infatti, in fase di appello, come si è visto, l’istante aveva richiesto l’ammissione della prova testimoniale sulla narrativa dell’atto di citazione: ciò che non avrebbe senso logico se, come sostenuto, talune delle circostanze allegate erano pacifiche.

6. In definitiva, il ricorso è respinto.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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