Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7472 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 19/03/2020), n.7472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18969-2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7684/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/12/2014, R.G.N. 7876/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24.12.2014, respingeva il gravame proposto da F.L. avverso la decisione del Tribunale partenopeo, che aveva rigettato il ricorso del predetto, inteso ad ottenere l’inquadramento nella terza area professionale, con il profilo di tecnico di bordo, parametro 190;

2. la Corte, premesso che il ricorrente assumeva il non corretto inquadramento nell’ultimo parametro retributivo collegato alla qualifica di Macchinista, osservava che il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto con accordo sindacale del 27.11.2000 – che aveva previsto quattro aree professionali e quattro aree operative, con abrogazione delle preesistenti normative in materia di inquadramento – consentiva un inquadramento diverso da quello contenuto nelle tabelle di derivazione soltanto in relazione ad un intera categoria di lavoratori e solo previo successivo confronto a livello aziendale, ciò che non era avvenuto in relazione alle mansioni svolte dai macchinisti che in precedenza operavano con altro inquadramento;

3. evidenziava come la lett. C 1/6 dell’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000 stabiliva, con riferimento al profilo di macchinista, che il parametro di accesso fosse il 152, che, dopo nove anni di condotta effettiva, fosse attribuito il parametro 165, successivamente, dopo sedici anni, quello 183 e, dopo ventuno anni di condotta effettiva competesse il parametro 190; aggiungeva che, con riferimento al periodo di condotta effettiva, era previsto l’onere aziendale di provvedere ad accertare l’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle rispettive figure professionali e che, con successivo accordo sindacale del 15.9.2005, la Società Circumvesuviana s.r.l. e le R.S.U. avevano introdotto una ulteriore disciplina di miglior favore, prevedendo che gli agenti/macchinisti al momento della nomina acquisissero il parametro retributivo 135, dopo cinque anni il parametro 165, dopo ulteriori cinque il parametro 183 e, dopo tre anni, il parametro 190;

4. il giudice del gravame riteneva che l’appellante non avesse diritto al profilo rivendicato in quanto aveva acquisito la qualifica di macchinista solo a decorrere dal luglio 2004 e che in precedenza aveva maturato l’anzianità in altre qualifiche, diverse da quella di macchinista, tanto da non potere vantare una “condotta effettiva” in tali ultime qualifiche, essendogli, d’altra parte, stato corrisposto un assegno ad personam proprio per l’attribuzione di un parametro più basso rispetto a quello di provenienza, circostanza questa che non era stata oggetto di specifica contestazione;

5. la Corte territoriale osservava come la contrattazione collettiva aveva inteso dare valore alla anzianità di servizio svolta in qualità di macchinista o in qualifiche similari, operando una diversificazione rispetto ai dipendenti che solo a decorrere da una certa data, tramite concorso, erano passati da diversa qualifica a quella in esame e che la deduzione secondo cui il parametro 190 competeva al lavoratore, in considerazione della circostanza che lo stesso aveva svolto funzioni di “agente solo”, era priva di rilevanza, posto che le ulteriori mansioni erano state svolte su rete ferroviaria isolata, ossia non interconnessa con altre reti ferroviarie di altre aziende;

6. di tale decisione domanda la cassazione il F., affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, cui resiste, con controricorso, la società.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo, il F. denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1362 c.c. ed in particolare dell’art. 2/A dell’ipotesi di accordo sottoscritto in data 28.7.1989, dell’art. 2 dell’ipotesi di accordo di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri sottoscritto in data 27.11.00 e dell’accordo quadro del 27.3.2003, sostenendo che, con la sottoscrizione del nuovo accordo del 27.11.2000, erano state notevolmente modificate la classificazione del personale e la nuova scala parametrale, con l’introduzione, per i macchinisti, di quattro parametri, di cui quello relativo al 183 (acquisibile dopo 16 anni di condotta) corrispondente economicamente al vecchio livello 5 bis, e che, con tale contratto, era stata ridotto notevolmente il compenso ai nuovi macchinisti, prevedendone il vecchio parametro dopo lunghissimo periodo di condotta effettiva;

1.1. rileva che ai macchinisti della ex Circumvesuviana che hanno partecipato agli ultimi concorsi interni sia stato attribuito un parametro che non tiene conto di quanto previsto dal c.c.n.l., nè tanto meno della professionalità acquisita, valutabile in relazione alla posizione di chi effettui anche servizio di Agente solo; assume che la conseguenza di ciò è il declassamento del personale vincitore del concorso per macchinista che abbia maturato parametri più elevati in altre qualifiche e che non abbia già maturato un’anzianità nella qualifica di Macchinista, come previsto dal c.c.n.l.;

1.2. il F. ritiene che sarebbe stata normale l’attribuzione ai macchinisti della Circumvesuviana del profilo professionale di Tecnico di Bordo, con parametro 190, essendo previsto nella relativa declaratoria, oltre alle richieste abilitazioni, lo svolgimento di mansioni di Macchinista e di Capotreno, attività che i suddetti macchinisti svolgono in quanto opportunamente abilitati; osserva che le norme di prima applicazione e quelle transitorie prevedevano che, in ipotesi di evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, in sede di applicazione delle tabelle di derivazione, ove l’attribuzione delle nuove figure professionali avesse determinato un’evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, sarebbe stato attivato un confronto a livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure; aggiunge che nella specie non si era tenuto conto dell’anzianità nella qualifica di provenienza e vi era stato un declassamento, laddove esso ricorrente avrebbe avuto diritto all’acquisizione del profilo di Tecnico di Bordo;

1.3. evidenzia al riguardo come il macchinista “agente solo” sia sottoposto a rischi, pericoli e responsabilità in misura superiore a quelli cui è sottoposto il macchinista che si trova ad un parametro notevolmente superiore pur in assenza di tale situazione e che, con disposizione di servizio successiva, era stato violato anche il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, senza che venisse attribuito alcun assegno ad personam;

1.4. afferma che nelle controversie concernenti l’applicazione di contratti collettivi postcorporativi sia denunziabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non già la violazione di tali contratti, bensì quella dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario che tale violazione venga dedotta con la precisazione del modo in cui il ragionamento del giudice l’abbia determinata;

2. con il secondo motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’Accordo Quadro sottoscritto da tutte le 00. SS. aziendali, che prevede, tra l’altro, l’istituzione dell’Agente Solo, con ulteriore previsione che i macchinisti che svolgano le corrispondenti mansioni ed abbiano maturato tredici anni di condotta effettiva, acquisiscano il parametro 190, precisando che l’attribuzione di tale parametro ai vecchi macchinisti avvenga a seguito dell’abilitazione alle attività di Movimento;

3. in primo luogo, non risulta depositato il c.c.n.l. 27.11.2000 richiamato, nè si indica la sede di rinvenimento di tale accordo nei fascicoli dei precedenti gradi di merito, non essendo pertanto su tale piano il ricorso connotato da specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.;

4. una revisione complessiva, in ipotesi di evidente discostamento delle qualifiche di derivazione con le mansioni effettivamente svolte è stata ritenuta possibile solo a livello di confronto aziendale tra le parti collettive: ciò nel caso di specie non si è verificato e non può pertanto essere oggetto di censura la definizione qualificatoria seguita a livello aziendale, in quanto la relativa scelta è attribuibile alla volontà delle parti nell’ambito delle loro prerogative;

5. la sentenza impugnata non evidenzia le incongruenze lamentate, essendosi attenuta, per quanto riguarda i dipendenti che, come il F., abbiano acquisito la qualifica di macchinista dal luglio 2004 e che in precedenza abbiano maturato l’anzianità in altre qualifiche diverse da quella di macchinista o similari, a principi che valorizzavano la possibilità di vantare una “condotta “effettiva”, non ravvisabile in relazione a qualifiche diverse e per lavoratori che avessero operato, come il F., in rete ferroviaria “isolata”, non interconnessa con altre reti ferroviarie di altre aziende;

6. tale ratio decidendi, idonea anch’essa a sorreggere autonomamente la decisione, non è stata idoneamente censurata ed inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. Cass. 6335 del 19.3.2014, Cass. 18946/2014, Cass. 21888/2016, Cass. 17244/2015, Cass. 2528/2016);

7. quanto al secondo motivo, va ribadita l’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame di alcun fatto storico, tanto meno decisivo, per la pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione anche in diritto compiuta dalla Corte di merito ed essendo le argomentazioni di quest’ultima rispettose dei principi di diritto richiamati, con riferimento alla cui applicazione nessun valore di decisività assumono le circostanze richiamate dal ricorrente;

8. il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;

9. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

10. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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