Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7471 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BOLOGNA, domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28 presso

l’Avv. Di Benedetto Pietro che lo rappresenta e difende, come da

procura in atti;

– ricorrente –

contro

HOTEL ROMA S.R.L., domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 4 presso

l’Avv. Gigli Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente

all’Avv. Benericetti Andrea, come da procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 203/17/05, depositata l’11 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Giuseppe Gigli per la controricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

L’Amministrazione comunale di Bologna ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 1998, 1999 e 2000.

Resiste la contribuente con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 per avere omesso la Commissione tributaria regionale di rimettere gli atti al primo giudice dopo aver accertato l’illegittimità della pronuncia del medesimo con cui era stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale resistente, a parte ogni considerazione sull’ammissibilità di un motivo corredato da un doppio quesito di diritto (Cass. n. 1906/2008), appare comunque manifestamente infondato, non essendo stato dedotta una qualche limitazione subita dell’Amministrazione comunale per quanto attiene alla possibilità di difendersi compiutamente ed essendo principio già affermato quello secondo cui In tema di contenzioso tributario, qualora la commissione tributaria regionale, dopo aver accertato la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della controversia in primo grado, invece di disporre la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b, abbia consentito al contribuente di produrre la documentazione posta a fondamento del ricorso, decidendo poi la causa nel merito, l’intervenuta regolarizzazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, con possibilità per il contribuente di esplicitare tutte le proprie difese, non consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito, nella specie ampiamente espletata ed adeguatamente motivata (Cass. 24 novembre 2006, n. 24972).

Inammissibile è comunque il secondo quesito che correda il motivo ed attinente alla legittimità dell’attribuzione della rappresentanza processuale al Dirigente comunale del settore interessato, posto che nessun principio contrastante con quello di cui si chiede l’affermazione è stato adottato dal giudice a quo.

Manifestamente fondato appare invece il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto inutilizzabile la rendita catastale stabilita ma non notificata nell’anno 1994 ai fini del calcolo dell’ICI per gli anni anteriori a quello in cui era stata notificata quella risultante dalla rettifica operata, a richiesta di parte, nell’anno 2002.

Premesso che è pacifico, in fatto, che la rendita degli immobili la cui tassazione è oggetto del presente giudizio è stata attribuita ed iscritta in catasto nel 1994 e che nel 2002 la stessa è stata rettificata riducendola nell’ammontare, in quanto erroneamente quantificata, in seguito a richiesta della contribuente e che quindi deve ritenersi che tale variazione abbia effetto ex tunc, non fosse altro perchè più favorevole, è errata la sentenza laddove ha affermato che non essendo stata notificata la precedente rendita la stessa, pur essendo stata adottata prima del 31 dicembre 1999, è inefficace e quindi non può essere utilizzata per il calcolo dell’ICI (che deve dunque essere determinata in base ai costi attualizzati) fino all’avvenuta notifica della rendita modificata dal momento che la Corte ha invece affermato il principio secondo cui In terre di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal 1 gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L’ici dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita tempo per tempo dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il 1 gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamsnto, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cassazione civile, sez. trib. 18 aprile 2007, n. 9203;

nello stesso senso Cass. 26 ottobre 2005, n. 20775)”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la controricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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