Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7471 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16465/2015 proposto da:

Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Gian Giacomo Porro 15 presso

l’avvocato Santosuosso Daniele Umberto, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Gamberini Alberto, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., C.G., M.R., elettivamente

domiciliati in Roma Via Barnaba Oriani 85 presso l’avvocato Di

Gravio Valerio, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 706/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati ALBERTO GAMBERINI e LUCIANO

SANTONE, quest’ultimo con delega orale avv. SANTOSUOSSO, che hanno

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FILIPPO AURITI, con delega

orale prof. DI GRAVIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2002 M.E., C.G. e M.R. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna Beach s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.013.552,46, salvo altra, oltre interessi. Deducevano di essere stati soci della convenuta dal 30 settembre 1991 al 10 novembre 1997 e di aver detenuto complessivamente il 50% delle quote sociali della stessa Beach.

Rilevavano di aver fatto fronte, in quel periodo, alle esigenze di liquidità della società, insieme agli altri soci, attraverso finanziamenti operati annualmente in proporzione delle quote possedute; le rimesse erano state perciò inserite in bilancio quali versamenti dei soci “in conto finanziamento”. Al 31 dicembre 1995 le erogazioni in favore della società ammontavano a Euro 2.027.104,92, come documentato nei bilanci sociali: poichè i versamenti erano commisurati alle partecipazioni sociali, le somme corrisposte dagli attori risultavano essere pari al nominato importo di Euro 1.013.552,46.

Successivamente gli istanti avevano ceduto agli altri soci di Beach le loro quote sociali e dette cessioni non erano comprensive dei crediti da essi vantati nei confronti della società per effetto dei prestiti sopra indicati. Rilevavano infine di aver inutilmente richiesto alla convenuta il rimborso dei finanziamenti sopra indicati.

Beach si costituiva negando il prestito ed eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.; nella memoria ex art. 180 c.p.c. eccepiva anche la prescrizione ordinaria decennale.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendola non provata e riconoscendo, inoltre, il fondamento dell’eccezione di prescrizione.

2. Le attrici in primo grado, soccombenti, proponevano appello contestando sia l’errata applicazione della disciplina della prescrizione, sia il non adeguato scrutinio degli elementi di prova afferenti il finanziamento.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 aprile 2015, accoglieva l’impugnazione e dichiarava che la società Beach era tenuta al pagamento, in favore delle appellanti, della somma oggetto della pretesa azionata. In particolare, affermava che la prescrizione non si era prodotta, posto che essa, a norma dell’art. 2935 c.c., non era decorsa fino a tutto il 31 dicembre 1999, stante l’unanime accordo dei soci – intervenuto in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 1996 – di rendere indisponibili i finanziamenti fino a quella data. Osservava, inoltre, che, sulla scorta delle risultanze di causa, si era in presenza di versamenti in conto finanziamento soci, e non di versamenti in conto capitale.

3. Beach ricorre per cassazione contro detta sentenza proponendo due motivi di impugnazione. Resistono con controricorso M.E., C.G. e M.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e, conseguentemente, dell’art. 2949 c.c.. La censura investe l’affermazione relativa all’indisponibilità dei finanziamenti dei soci e quella, derivata, del maturarsi della prescrizione quinquennale in ragione dell’accordo intervenuto tra i soci attraverso l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1996. Assume la ricorrente che l’art. 2935 c.c. non era applicabile, in quanto non si era determinato alcun impedimento giuridico al decorso della prescrizione dell’azione diretta alla restituzione dei finanziamenti. Infatti, l’impedimento valorizzato dal giudice dell’impugnazione si concretava in un’impossibilità fattuale, volontariamente creata dai soci stessi, tale da non poter incidere sul decorso del termine prescrizionale.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha evidenziato come dalla nota integrativa al bilancio dell’anno 1996 di Beach risultasse la proposta di rendere indisponibili i finanziamenti erogati fino a tutto il 31 dicembre 1999; ha inoltre ricordato come il bilancio, in tutte le sue componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – era stato approvato all’unanimità nell’assemblea totalitaria dei soci del 30 aprile 1997. Da ciò ha tratto la conclusione che “l’unanime accordo di rendere indisponibili i finanziamenti sino al 31 dicembre 1999 è rilevante ai fini del computo della prescrizione, ed in particolare ai fini dell’individuazione del dies a quo”.

Posto che la ricostruzione fattuale operata dal giudice distrettuale non è stata censurata – nè lo potrebbe essere in questa sede, salvo il sindacato previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – è incontestabile che la delibera adottata rilievi ai fini dell’art. 2935 c.c., secondo cui, come è noto, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

La delibera assembleare, assunta all’unanimità, aveva infatti valore vincolante per i soci. Essa disciplinava l’obbligazione restitutoria, nel senso di precluderne l’attuazione prima della scadenza indicata: incideva, dunque, sull’esigibilità della prestazione. E’ evidente, pertanto, che l’impossibilità presa in considerazione dalla Corte distrettuale abbia la connotazione propria dell’impedimento giuridico, non quella dell’impedimento di fatto. Infatti, in materia di diritti di credito, in base all’art. 2935 c.c., la prescrizione inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore è esigibile; e nella fattispecie, per espressa previsione della delibera, il rimborso del finanziamento non poteva aver luogo prima del 31 dicembre 1999: non era cioè esigibile prima di detta data.

Appurato che si è in presenza di una vera e propria impossibilità giuridica, a nulla rileva che il titolare del diritto di credito abbia concorso al programmato differimento dell’esecuzione della prestazione, giacchè la regola posta dall’art. 2935 cit. correla il decorso della prescrizione alla possibilità (solo “legale”) dell’esercizio del diritto. Ciò che conta è, quindi, il dato obiettivo della sussistenza di detta condizione, la quale può mancare anche per effetto di una disciplina convenzionale che neghi l’immediata esigibilità della prestazione (come è nel caso della fissazione di un termine contrattuale di adempimento o nell’ipotesi, ricordata dai controricorrenti, della conclusione di un pactum de non petendo).

2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.. L’impugnazione si dirige, qui, contro l’accertamento della Corte di merito circa la natura dei versamenti eseguiti dai controricorrenti.- Rileva l’istante che, a tal fine, non poteva assumere rilievo decisivo la denominazione che nel bilancio o nelle scritture contabili era stata impiegata per definire le erogazioni di cui trattasi. Il giudice del gravame avrebbe dovuto di contro indagare la reale volontà delle parti. Nonostante ogni diversa e apparente indicazione, era certo che, nella fattispecie, alla società fosse stato fornito ulteriore capitale di rischio, da destinare al definitivo incremento del suo patrimonio, il quale aveva subito un’erosione in ragione delle perdite che si erano in precedenza prodotte. D’altro canto, la sentenza impugnata aveva mancato di considerare specifici indici della reale natura dell’operazione, con la quale, per l’appunto, si era inteso incrementare stabilmente il patrimonio netto della società; e così, non erano stati adeguatamente valorizzati: l’assenza della previsione di un termine per la pretesa restituzione del finanziamento; la personale qualità di socio in capo al soggetto finanziatore; la proporzionalità del versamento alle quote di partecipazione; la sottocapitalizzazione della società; l’eccedenza del passivo rispetto all’attivo; il carattere infruttifero dei versamenti. Si duole la ricorrente, inoltre, che la Corte di merito abbia conferito particolare valore alla parte di una deposizione testimoniale (quella resa da B.A.), senza considerare la dichiarazione dello stesso teste secondo cui l’accordo intercorso era nel senso che il finanziamento dovesse restare nella disponibilità della società.

2.1. Nemmeno tale motivo merita accoglimento.

Come ricordato anche di recente da questa Corte, l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di, versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua claimant (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24861). La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758, ove i richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209). E’ stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti, questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539; in tal senso cfr. pure Cass. 13 agosto 2008, n. 21563).

La Corte di appello ha evidenziato, in proposito, che nei bilanci di esercizio le erogazioni che interessano erano sempre state appostate come finanziamenti, non risultando annotati versamenti dei soci in conto aumento del capitale sociale; ha poi richiamato quanto trascritto nella nota integrativa al bilancio del 31 dicembre 1996, in cui, dopo essersi sottolineata l’esistenza di consistenti e infruttiferi finanziamenti dei soci alla società, si proponeva di “rendere indisponibili detti finanziamenti fino a tutto il 31.12.1999”; infine ha richiamato le risultanze dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e la deposizione di B.A..

Dal quadro complessivo di dette risultanze il giudice distrettuale ha tratto il convincimento che i versamenti fossero stati operati a titolo di mutuo, e non quindi come conferimenti in conto capitale, da iscriversi in bilancio tra le riserve del patrimonio netto. Tale conclusione si sottrae a censura, in quanto si fonda sulla valorizzazione di elementi rappresentativi di una volontà negoziale orientata ad assicurare il risultato dell’equilibrio finanziario della società attraverso prestiti rimborsabili dopo una certa scadenza (quella del 31 dicembre 1999). Del resto, la censura vertente sulla violazione dei canoni interpretativi non può risolversi in una critica del risultato interpretativo, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131: il principio è del tutto pacifico ed è costantemente richiamato da questa S.C., pure in pronunce non massimate in tal senso: cfr. ad es. la recente Cass. 6 dicembre 2016, n. 24958). E del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254, Cass. 20 novembre 2009, n. 24539). Nè può trovare ingresso, in questa sede, la censura sollevata con riferimento al contenuto della deposizione del testimone B., visto che essa tende a sindacare non già l’errore che il giudice di merito abbia ipoteticamente compiuto nell’individuazione e applicazione della norma che disciplina l’interpretazione negoziale, quanto, piuttosto, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie: attività questa riservata al giudice del merito e che è oggi insuscettibile di essere sottoposta al sindacato del giudice di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (per come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012): infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito è estraneo alla suddetta previsione (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Si dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 18.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori; dichiara parte ricorrente tenuta a procedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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