Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7470 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STARMOTORS S.R.L., domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 22

presso l’Avv. Sanità Rainaldo che la rappresenta e difende, come da

procura in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21

presso l’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’Avv.

Marzolo Riccardo, come da procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 113/2/06, depositata il 5 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Rainaldo Sanità per la ricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

La Starmotors s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2001.

Resiste l’amministrazione comunale di Roma con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce carenza di motivazione in ordine ad un fatto controverso consistente nella natura dell’attività svolta dalla contribuente nell’anno oggetto di accertamento, assunta quale commerciale dell’ente impositore ed industriale dalla ricorrente, appare manifestamente infondato.

La Commissione tributaria regionale ha motivato il proprio convincimento circa l’attività commerciale svolta dalla Starmotors nell’anno in contestazione desumendolo da quanto risultava dall’esame del sito internet della stessa società (che indicava anche la vendita di auto e moto nuove, di ricambi e accessori e di vendita di auto usate), dalla visura camerale che contemplava anche tale attività, dalle stesse dichiarazioni dell’interessata che aveva indicato la sua attività nella dichiarazione DOCFA presentata nell’anno 1999 come corrispondente alla categoria (OMISSIS) (appunto commerciale) e ritenendo che la documentazione prodotta per contrastare tali elementi (codice di attività attribuito in sede di rilascio della partita IVA e autorizzazioni comunali) non fosse decisiva in quanto risalente ad epoca anteriore. Tale essendo la motivazione contestata, non si ravvisa nella stessa alcuna incongruità o carenza logica, avendo il giudice del merito compiuto una comparazione dei diversi elementi probatori, attribuendo ad alcuni di essi una valenza maggiore con una valutazione pienamente comprensibile e conseguente, così che non può essere censurato in questa sede l’approdo decisionale in fatto cui la Commissione è pervenuta, non potendosi richiedere alla Corte, in difetto di vizi dell’iter logico seguito, un diverso apprezzamento della prova.

Inammissibile è di conseguenza il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in quanto il quesito di diritto proposto circa l’efficacia ex tunc del riesame del classamento dell’immobile parte dal presupposto che lo stesso sia stato effettuato per correggere un errore originario, presupposto nella specie insussistente essendo risultata non contestabile la decisione del giudice del merito in ordine all’effettiva natura dell’attività”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 2.200, ivi compresi Euro 200 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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