Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7470 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 19/03/2020), n.7470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25239-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2014 r.g.n. 1170/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.M., licenziato il 25.5.2011 e posto in mobilità per ventiquattro mesi, chiese all’Inps la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5.

La domanda gli venne accolta limitatamente alla liquidazione corrispondente a quattro mesi, cioè per il solo periodo 1.9.2011 – 31.12.2011, in quanto secondo l’Inps il finanziamento era stato disposto di anno in anno e, quindi, l’anticipazione non poteva essere concessa oltre l’anno finanziario di riferimento. V. adì il giudice del lavoro del Tribunale di Pinerolo che accolse la domanda, ritenendo sussistere il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell’intera indennità di mobilità.

La Corte d’appello di Torino, adita in sede di impugnazione dall’Inps, ha confermato la gravata decisione (sentenza del 19.6.2014) dopo aver spiegato che l’erogazione in un’unica soluzione dell’indennità di mobilità in via anticipata è funzionale alla natura di contributo finanziario che la legge riconosce alla stessa nell’ottica di incentivare i lavoratori in mobilità ad iniziare attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, cui resiste V.M. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, commi 1, 2, 5, art. 9, comma 6, lett. b e art. 16, comma 1, con riferimento al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 7, comma 7, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, alla L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 32, al D.M. 14 marzo 2011, n. 57955, artt. 1 e 2, alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 23 ed alla L. 3 luglio 2012, n. 92, art. 3, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3).

2. In sintesi, secondo l’Inps, in base al combinato disposto delle citate disposizioni normative nel caso, come quello in esame, di un lavoratore licenziato nel 2011 da un’impresa esercente attività commerciale con più di 50 addetti che abbia optato, con istanza del 12.7.2011, per il beneficio dell’indennità di mobilità c.d. anticipata, la misura di tale beneficio deve essere limitata alla somma delle mensilità di indennità di mobilità in deroga spettanti sino al 31 dicembre 2011, non potendo essere comprensiva delle mensilità scaturenti da proroghe legislative disposte per anni successivi, dovendo tenersi conto del fatto che l’esercizio della suddetta opzione ha comportato la conseguente contestuale cancellazione del medesimo lavoratore dalle liste di mobilità, avvenuta nella fattispecie nel corso dello stesso 2011.

3. Quindi, secondo il presente assunto difensivo, il lavoratore non aveva diritto a vedersi corrisposte anticipatamente tutte le ventiquattro mensilità dell’indennità di mobilità fino al mese di maggio del 2013 (in astratto possibile in virtù della proroga del trattamento di mobilità in deroga successivamente disposta per l’anno 2012) in quanto la sua istanza, relativa all’anno 2011, era stata già definita e in conseguenza della relativa cancellazione dalla lista di mobilità il medesimo aveva perso lo stato di disoccupazione e la possibilità di acquisire tutti gli effetti che a tale stato si riconnettevano. Inoltre, occorreva considerare che la mobilità in deroga per l’anno 2011. ed il relativo finanziamento erano stati limitati dalla norma a quello stesso anno finanziario (31.12.2011), con la conseguenza che il lavoratore non poteva che ricevere in via anticipata il numero di mensilità che gli spettavano al momento in cui aveva effettuato la relativa opzione, cancellandosi dalla lista di mobilità.

4. Il ricorso è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto già modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 9007 del 20.6.2002), “Poichè la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 5, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere un’attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poichè la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell’indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l’erogazione anticipata dell’indennità può essere richiesta anche per intraprendere un’attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato art. 7, comma 5”.

5. Tra l’altro, nel ribadirsi che la previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7 risponde alla “ratio” di agevolare l’inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, si è anche precisato che l’indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell’inizio dell’attività che si intende esercitare, (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma (v. Cass. Sez. Lav. n. 9469 del 12.6.2003).

6. Oltretutto, nel confermarsi che la “ratio” sottesa alla citata disposizione di legge è quella di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato ed acquistando in tal senso la connotazione di contributo finanziario, si è anche chiarito che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione del beneficiario quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione, le somme percepite dal medesimo lavoratore devono essere restituite per intero e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (v. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 12746 del 20.5.2010).

7. Da ultimo si è espressamente statuito (Cass. Sez. Lav. – Ordinanza n. 9023 dell’1.4.2019) che “In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata”.

8. Pertanto, l’impugnata decisione non merita le censure sollevate dall’Inps, atteso che la Corte d’appello di Torino si è attenuta ai suddetti principi e, di conseguenza, il ricorso va rigettato.

9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione delle stesse ai difensori dichiaratisi antistatari.

Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari Silvia Assennato e Massimiliano Pucci.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA