Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7470 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26988/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA VITALE,

ed elettivamente domiciliato presso lo suo studio dell’Avv. Laura

Barberio, in ROMA, VIA TORINO 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE d’APPELLO di TORINO

pubblicata il 5.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.I. proponeva appello avverso l’ordinanza del 28.3.2018 con la quale il Tribunale di Torino aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato e vissuto ad (OMISSIS) con i genitori e i fratelli; che faceva il venditore di pezzi di ricambio per auto usate; che, in occasione delle elezioni dell’autunno (OMISSIS), dopo il primo turno elettorale, era entrato a far parte di un gruppo di paramilitari che aveva lo scopo di difendere la popolazione di Abobo dagli attacchi dei simpatizzanti del Presidente G.; che il secondo turno elettorale era stato vinto da O.; che i militari avevano scoperto tanti corpi e il suo gruppo era stato accusato delle uccisioni; che i militari si erano recati a casa del capo del gruppo, nell'(OMISSIS) e lo avevano ucciso, iniziando ad arrestare altri componenti del gruppo; che era fuggito dalla (OMISSIS).

Con decreto n. 229/2019, depositato in data 5.2.2019, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello confermando le valutazioni della Commissione Territoriale e del Tribunale sulla non credibilità del racconto in quanto generico e privo di dettagli (il ricorrente non spiegava cosa esattamente facesse il gruppo paramilitare e da chi difendesse la città e per quale motivo avesse atteso un anno dalla morte del suo capo per fuggire dalla Costa d’Avorio). Dalla vicenda narrata, a prescindere dall’inattendibilità delle dichiarazioni, non emergevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto, in caso di rimpatrio, l’appellante non avrebbe subito alcun danno grave, non risultando sottoposto a procedimento penale o indagato dalla polizia, per cui doveva escludersi il rischio di subire una condanna a morte o forme di tortura connesse a trattamenti inumani o degradanti (lett. a e b della citata disposizione); nè risultava che in Costa d’Avorio fosse sussistente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato (dopo le elezioni, il Presidente O. persegue la pacificazione nazionale e la Costa d’Avorio è proiettata verso una notevole crescita economica). Anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere respinta non risultando particolari rischi o pregiudizi tali da motivare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di qualsiasi allegazione che potesse ricondursi alle previsioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, ovvero alle altre fonti da cui si ricava la nozione in senso ampio di protezione umanitaria.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione K.I. sulla base del seguente motivo. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 – violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria”, giacchè la Corte d’Appello avrebbe omesso l’attività istruttoria diretta a verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza del ricorrente e in Italia e ignorava quel giudizio comparativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4455 del 2018), limitandosi ad affermare che le attività di istruzione e lavorative, come evidenziato dall’ordinanza impugnata, avessero lo scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura, in vista dell’eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso futuro di integrazione.

2. – La Corte di appello di Torino ha negato la concessione del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6), in quanto il grado di integrazione sociale non possa essere il motivo unico per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo essere presente una variazione ovvero, il pericolo di variazione dei diritti umani. Tali argomentazioni si pongono in palese contrasto con i più attendibili principi di diritto emersi da questa Suprema Corte in materia di protezione internazionale, contenuti in particolare nella sentenza (Cass. n. 4455 del 2018).

Ricordato che la protezione umanitaria costituisce una forma di tutela “a carattere residuale ed alternativo” rispetto alle misure tipiche della protezione internazionale, la Corte ha infatti posto in evidenza la necessità, allo stesso tempo, di chiarire in modo netto che l’integrazione sociale è uno dei motivi che concorrono a determinare la situazione di vulnerabilità personale rilevante ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in sintonia, sotto questo profilo, con la sentenza impugnata.

E, nel contempo, di evidenziare la necessità di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatri, e tutte le volte in cui, all’esito di tale giudizio comparativo risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

2.1. – Nell’atto di appello si pone in evidenza la crisi umanitaria che interessa l’intero territorio ivoriano, nonchè i trattamenti inumani e degradanti sofferti dal ricorrente, ed il virtuoso suo percorso di integrazione svolto dal momento del suo arrivo in Italia.

A fronte di ciò, la Corte non solo omette qualunque attività istruttoria, tesa a verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza del ricorrente ed in Italia; ma ignora quel giudizio comparativamente imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, limitandosi ad affermare che, quanto alle attività di istruzione e lavorative, è lo stesso decreto ad escludere che costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella fase necessaria per il completamento della procedura e di impiegare positivamente questo periodo in vista dell’eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso di integrazione, condizionato tuttavia all’accoglimento della domanda di protezione, e non presupposto di essa.

Sicchè, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 1713 del 2020).

3. – Il ricorso, pertanto, va accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza in questione e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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