Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7469 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26770/2019 proposto da:

C.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA BARBERO,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CUNEO, V.le

ANGELI 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4947/2019 del TRIBUNALE di TORINO depositato il

31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.J. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato ad (OMISSIS), ma di essere cresciuto nel villaggio di (OMISSIS); di aver frequentato la scuola pubblica per dodici anni; di non aver mai lavorato nel suo Paese; che la sua famiglia era composta dai genitori, entrambi contadini, da un fratello maggiore e da due sorelle minori; di sentire i suoi familiari; di essere di religione cristiana e di etnia (OMISSIS); di non essersi mai interessato di politica nel suo Paese; di avere avuto dei problemi familiari, in quanto il nonno paterno aveva lasciato in eredità tutti i suoi beni al padre del richiedente; che nell'(OMISSIS) il padre aveva avuto un incidente a causa del quale sussisteva la possibilità di perdere la vista; che, saputo dell’incidente, lo zio paterno aveva preteso il possesso dei beni ricevuti dal padre in eredità; che, a fronte del rifiuto del padre, lo zio aveva minacciato di morte il richiedente e il fratello e ne seguiva una lite; che nel (OMISSIS) aveva ricevuto la notizia del ricovero in ospedale del fratello a causa di un’aggressione da parte di persone mandate dallo zio; che il fratello moriva dopo aver riferito che il prossimo ad essere ucciso sarebbe stato il richiedente, come a lui riferito dagli aggressori; che si era rivolto alla polizia, che però aveva rilevato che non vi erano sufficienti prove contro lo zio; così il ricorrente fuggiva dal Paese e temeva, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dallo zio.

Con decreto n. 4947/2019, depositato in data 31.7.2019, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, condividendo la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale in merito alla genericità delle allegazioni e alla carenza di dettagli della narrazione, nonchè alla loro non credibilità. In particolare, non erano stati evidenziati episodi qualificabili come atti di persecuzione secondo la definizione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato Decreto. Anche la domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta, stante la non credibilità e incongruenza della narrazione, per cui non sussistevano nè le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (rischio di subire una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte; tortura o trattamenti inumani o degradanti), ma neppure quella di cui alla lett. c) della suddetta disposizione, non sussistendo nella regione di provenienza del ricorrente (sud Nigeria) una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere respinta in quanto il ricorrente non aveva allegato situazioni afferenti a beni primari della persona, nè la documentazione allegata (certificato di frequenza di corso di lingua e una mail attestante l’idoneità al lavoro di carpentiere) era apprezzabile ai fini della domanda suddetta, in assenza di ulteriori elementi che documentassero la raggiunta stabilità anche economica sul territorio italiano.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione C.J. sulla base di un motivo. Resiste il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, con specifico riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951 (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. a, punto 2), ed art. 14 e art. 10 Cost., comma 3, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle fonti internazionali da cui risultava la minaccia grave alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nella zona di provenienza dell’Edo State. Quanto alla protezione umanitaria in nessun conto erano tenuti il lungo soggiorno in Italia, la stabilità lavorativa, l’integrazione e l’osservanza delle norme.

2. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione è essenziale la sussistenza del requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso tale necessaria parte espositiva, che risulta assai carente anche nella incerta formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non ne consente la completa e necessaria comprensione e la verifica della loro ammissibilità.

L’esposizione sommaria dei fatti risponde, infatti, non già ad una esigenza di mero formalismo, bensì a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 22860 del 2014; Cass., sez. un., n. 1772 del 2013). Pertanto, detto requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, allorquando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto della impugnazione (Cass. n. 16103 del 2016), senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. n. 21137 del 2013).

2.3. – Laddove poi (rilevato che l’esigenza sottesa alla esposizione sommaria è appunto quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa), va posto in rilievo il contenuto, del tutto rapsodico e disordinato, con cui sono state trattate le situazioni prese, di volta in volta, in considerazione.

3. – Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese del Ministero che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA