Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7467 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., rappresentata e difesa dall’Avvocato De Zio di

Myra Italo di per procura speciale a margine del ricorso, domiciliata

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALENZANO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 6252/05,

depositata in data 21 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale concluso per la inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, il Giudice di pace di Bari ha rigettato l’opposizione proposta da R.F. nei confronti del Comune di Valenzano, avverso il verbale di contravvenzione del (OMISSIS), concernente la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, accertata a mezzo apparecchio Traffiphot III G. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso R. F. sulla base di due motivi, il Comune non ha svolto attivita’ difensiva.

La Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e ha quindi trattato il ricorso all’adunanza camerale del 19 febbraio 2010.

All’esito di detta adunanza, con ordinanza n. 10428 del 2010, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione del ricorso al Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, presso il difensore del giudizio di primo grado, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;

cio’ sul duplice rilievo che il ricorso era stato notificato al Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, presso e nello studio dell’Avv. Filippo Ferrara in qualita’ di procuratore e difensore dello stesso, laddove dalla sentenza impugnata emergeva che il Comune era stato rappresentato dalla dott.ssa A.L. Martella, e che dal fascicolo d’ufficio risultava che il dirigente della VA Divisione del Comune di Valenzano aveva determinato di incaricare la D.ssa Anna Laura Martella, presso lo studio legale dell’Avv. Filippo Ferrara, a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio proposto da R.F..

La trattazione del ricorso e’ stata quindi fissata per la pubblica udienza del 21 gennaio 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare alla stessa illustrazione dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente e’ il rilievo che l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso non risulta essere stato adempiuto dalla medesima ricorrente.

Trova quindi applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di legittimita’, l’art. 371 bis cod. proc. civ., la’ dove impone, a pena di improcedibilita’, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ma anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), mediante una notifica del ricorso affetta da nullita’ (Cass. n. 6220 del 2005), con la precisazione che, nella specie, non essendo stata eseguita la rinnovazione della notificazione, la sanzione e’ quella della inammissibilita’ e non anche quella della improcedibilita’ (v., da ultimo, Cass. n. 10863 del 2010).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non avendo l’intimato Comune svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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