Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7467 del 27/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.F., domiciliato in Rema, via Celimontana n. 38 presso
l’Avv. Benito Panariti, rappresentato e difeso dall’Avv. PIOVANELLI
Piero, come da procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, n. 28/9/06, depositata il 12 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Premesso che:
L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e ILOR relative all’anno 1999.
Resiste il contribuente con controricorso.
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in Quanto:
Con il secondo motivo di ricorso, che per la sua sostanziale rilevanza deve essere prioritariamente affrontato, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, per avere ritenuto la Commissione tributaria regionale illegittimi il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e il D.P.C.M. 27 marzo 1997 in quanto emanati senza il preventivo parere del Consiglio di Stato pur avendo natura regolamentare. Il motivo appare manifestamente fondato avendo la Corte già stabilito in subiecta materia che: in tema, di accertamento delle imposte sui redditi, l’inosservanza del termine di sei mesi previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, comma 2, per l’emanazione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione degl’indici e dei coefficienti presuntivi da utilizzarsi in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, come sostituito dalla L. n. 413 del 1991, art. 1, comma 1, e la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comportano l’illegittimità del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, con cui si è proceduto all’individuazione dei predetti indici: da un lato, infatti, manca qualsiasi elemento testuale dal quale possa desumersi la natura perentoria del termine, che d’altronde contrasterebbe con le finalità di lotta all’evasione perseguite dal legislatore, dall’altro nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma, del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (cfr. Corte Cost., ord. n. 297 del 2004) (Cassazione civile, sez. trib., 19 aprile 2006, n. 9129).
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito il primo, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010