Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7467 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/03/2017, dep.23/03/2017),  n. 7467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27833-2015 proposto da:

C.M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3685/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/03/2017 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C., + ALTRI OMESSI

In particolare, i giudici d’appello, decidendo in sede di rinvio, hanno accolto il gravame proposto dalla sola società acquirente ed hanno annullato l’avviso di accertamento a carico della suddetta parte acquirente, stante la non congruità dei parametri valutativi del maggior prezzo utilizzati dall’Ufficio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; i ricorrenti hanno depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo; la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 13, art. 102 c.p.c. e art. 111 Cost., non avendo i giudici di rinvio rilevato a mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti e quindi anche dei suddetti venditori, malgrado gli stessi avessero partecipato, stante la riunione delle distinte impugnazioni dei diversi atti impositivi, al giudizio di primo grado.

2. La censura è inammissibile.

Occorre premettere che, mentre in primo grado, i ricorsi proposti distintamente da venditori e società acquirente erano stati riuniti, in appello, i giudizi, instaurati da ciascuno dei contribuenti, sono rimasti separati, sia pure definiti con decisioni assunte tutte nella stessa udienza, e ciò è accaduto anche nel giudizio dinanzi alla Cassazione, promosso dalla sola società acquirente e definito con ordinanza n. 3081/14, e nel giudizio di rinvio, riassunto dalla sola società acquirente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, come ribadito costantemente da questa Corte (Cass. 15168/2004; Cass.11525/2014; Cass. 17974/2015) “la legittimazione all’impugnazione (nella specie, al ricorso per cassazione) spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte “non importa se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità, attiva o passiva (rilevante sotto altri profili), del rapporto giuridico sostanziale, atteso che, con l’impugnazione, la parte stessa esercita non un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, non può essere riconosciuto a chi non abbia partecipato al precedente grado di giudizio”.

Ne consegue che i ricorrenti non sono legittimati ad impugnare una decisione assunta in giudizio cui gli stessi non hanno partecipato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento” da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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