Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7467 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe (da remoto) – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26761/2019 proposto da:

B.J., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA SCHERA, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA

ALPIGNANO 28;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 3157/2019 del TRIBUNALE di TORINO emesso il

10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.J. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto di asilo ex art. 10 Cost., o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva dichiarato di essere nato in (OMISSIS) e di essere privo di documenti d’identità; di essere cristiano e di appartenere al gruppo (OMISSIS); che il padre era morto nel (OMISSIS) e di avere due sorelle e due fratelli, di cui uno morto nel (OMISSIS); di essere stato rapito da un politico locale del Delta State che aveva chiesto al padre di pagare il riscatto di 5 milioni di naira per il rilascio; che uno dei carcerieri lo aveva aiutato a fuggire; che era riuscito a mettersi in contatto telefonicamente con la sua famiglia che gli aveva comunicato la morte del padre, ucciso da un gruppo di sconosciuti armati; che il fratello maggiore gli aveva detto di chiamare un uomo che viaggiava verso la Libia e che sarebbe venuto a prenderlo per andare con lui; che in Libia aveva lavorato in un autolavaggio per due mesi prima di entrare in Italia; che, arrivato in Italia, aveva chiamato la madre, che gli aveva riferito che anche il fratello era stato ucciso da sconosciuti armati; che aveva lasciato la Nigeria per stare al sicuro.

Con decreto n. 3157/2019, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso condividendo le osservazioni della Commissione Territoriale in ordine alla non verosimiglianza e incoerenza del racconto, per cui il ricorrente era ritenuto non credibile. Pertanto, non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati, peraltro, evidenziati episodi qualificabili come atti di persecuzione secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7. Nè erano emersi fondati motivi di ritenere che il richiedente non avesse potuto o voluto avvalersi della protezione sussidiaria, del diritto di asilo ex art. 10 Cost., ovvero della protezione umanitaria doveva essere rigettata, non solo poichè il racconto del ricorrente; e neppure la partecipazione del ricorrente alle varie attività attuate in sede di accoglienza poteva documentare la stabile condizione di avvenuto inserimento nel contesto nazionale.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione B.J. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il richiedente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto in materia: violazione artt. 2, 3, 5, 14 e 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; violazione dello spirito e del contenuto della Convenzione di Ginevra del 1951; violazione art. 3 CEDU; violazione artt. 2 e 10 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificato dalla L. n. 46 del 2017 e violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e art. 2, lett. g) e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14, comma 4; violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) ter”, poichè il Tribunale avrebbe dovuto verificare, sulla base delle informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese, la condizione del ricorrente e la condizione di instabilità in un Paese ove notoriamente i diritti umani sono sempre più spesso violati.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la “Carenza di istruttoria e di motivazione”, poichè il Tribunale si sarebbe limitato a indicare quanto già deciso dalla Commissione Territoriale senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati nel Paese d’origine.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i tre motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi sono inammissibili, sotto il profilo della carente esposizione dei fatti.

2.2. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione è essenziale la sussistenza del requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso tale necessaria parte espositiva, che risulta assai carente anche nella incerta formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non ne consente la completa e necessaria comprensione e la verifica della loro ammissibilità.

L’esposizione sommaria dei fatti risponde, infatti, non già ad una esigenza di mero formalismo, bensì a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 22860 del 2014; Cass., sez. un., n. 1772 del 2013). Pertanto, detto requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, allorquando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto della impugnazione (Cass. n. 16103 del 2016), senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. n. 21137 del 2013).

2.3. – Laddove poi (rilevato che l’esigenza sottesa alla esposizione sommaria è appunto quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa), va posto in rilievo il contenuto, del tutto rapsodico e disordinato, con cui sono state trattate le situazioni prese, di volta in volta, in considerazione.

3. – Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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