Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7466 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/03/2010), n.7466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro torpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.T.T., in proprio e quale legale rappresentante della

EVEREST VIAGGI s.a.s., e C.F., in proprio e quale socio

della EVEREST VIAGGI s.a.s., con domicilio eletto in Roma, via Cesare

Fracassini, presso l’Avv. Venettoni, rappresentati e difesi dall’Avv.

PETRAROTA Vito, come da procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione 9, n. 24/06, depositata il 31 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

la Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Premesso che:

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso avvisi di accertamento relativi all’anno 1996.

Resistono i contribuenti con controricorso.

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto:

Si deve preliminarmente rilevare che, contrariamente all’assunto dei contro ricorrenti il ricorso è ammissibile in quanto non sussiste la dedotta intempestività, dal momento che dal modulo a stampa rilasciato dall’Ufficio UNEP risulta che l’atto è stato consegnato per la notifica in data 16 luglio 2007 e quindi l’ultimo giorno utile rispetto alla sentenza depositata in data 31 maggio 2006. Nè vale ad escludere la rilevanza della data a stampa l’esistenza di altra data (17 luglio 2007) apposta a mezzo timbro in corrispondenza della firma dell’uff. giud. Ce.An. sia perchè la stessa è apposta su altro foglio si perchè si desume chiaramente che tale data si riferisce al giorno di spedizione delle raccomandate.

Il primo e il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. o, in alternativa, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per avere la Commissione tributaria regionale posto a fondamento della decisione la questione relativa alla ritenuta illegittimità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 perchè privo del parere del Consiglio di Stato benchè la relativa eccezione non fosse stata sollevata dai contribuenti o comunque proposta solo in secondo grado è manifestamente infondato dal momento che la Commissione tributaria regionale ha espressamente precisato che i ricorsi introduttivi erano basati anche sull’illegittimità degli avvisi ed ha ritenuto di dover preliminarmente esaminare la eccezione proposta dagli appellati di illegittimità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, successivamente modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Se poi con la censura si fosse voluto intendere che i motivi di illegittimità proposti dai contribuenti e richiamati dalla Commissione erano in realtà diversi da quello poi ritenuto sussistente (mancanza di preventivo parere del Consiglio di Stato), il motivo sarebbe privo di autosufficienza in quanto, a fronte del richiamo operato in motivazione dal giudice d’appello sarebbe stato necessario contrapporre al medesimo la fedele enunciazione delle difese dei contribuenti, riportando il tenore delle contestazioni che si assumono diverse da quella accolta.

E’ per contro manifestamente fondato il terzo motivo con cui si denuncia violazione del D.C.P.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 41 bis e della L. n. 400 del 1988, art. 17 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto l’illegittimità dei richiamati Decreti in quanto emessi senza il previo parere del Consiglio di Stato dal momento che la decisione non è consona al principio già affermato dalla Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’inosservanza del termine di sei mesi previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, comma 2, per l’emanazione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione degl’indici e dei coefficienti presuntivi da utilizzarsi in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, come sostituito dalla L. n. 413 del 1991, art. 1, comma 1, e la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comportano l’illegittimità del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, con cui si è proceduto all’individuazione dei predetti indici: da un lato, infatti, manca qualsiasi elemento testuale dal quale possa desumersi la natura perentoria del termine, che d’altronde contrasterebbe con le finalità di lotta all’evasione perseguite dal legislatore, dall’altro nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (cfr. Corte Cost., ord. n. 297 del 2004) (Cassazione civile, sez. trib., 19 aprile 2006, n. 9129)”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo e il secondo motivo del ricorso devono essere rigettati, mentre va accolto il terzo motivo, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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