Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7466 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20223/2015 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Mirabella S.G. S.p.A.”, con sede in Napoli, in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,

rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli, con studio

in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli il 6 marzo 2015 n. 2331/17/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 6 marzo 2015 n. 2331/17/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento con riguardo ad imposta di registro sul rinnovo annuale di contratti di locazione immobiliare dall’anno 2008 all’anno 2011, ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dalla stessa ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dalla “Mirabella S.G. S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 9 dicembre 2013 n. 28/12/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nel senso di ridurre per la metà l’importo dell’imposta di registro e di confermare per l’intero l’importo delle sanzioni accessorie. La “Mirabella S.G. S.p.A.” si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso per cassazione in via incidentale. La ricorrente ha resistito a sua volta con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Quanto al ricorso principale.

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente rideterminato il contenuto della impugnata cartella di pagamento senza alcuna motivazione, non tenendo conto che le sanzioni accessorie erano riferite a due distinte violazioni (l’omesso versamento del tributo annuale entro il termine di giorni 30 dalla scadenza annuale e l’omesso versamento del tributo annuale entro il termine di giorni 60 dal ricevimento dell’avviso di liquidazione).

Quanto al ricorso incidentale.

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che gli atti prodromici erano stati indicati nelle cartelle di pagamento, le quali erano, perciò, sprovviste di motivazione.

Ritenuto che:

1. Il ricorso principale è fondato (sotto il solo profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in corrispondenza con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4).

1.1 Pur essendosi sostanzialmente pronunciata sul quantum della pretesa tributaria (per cui si deve escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c.), la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione in diritto, con riferimento alla decisione dell’appello principale, essendosi limitata, dopo la laconica premessa che “è incontrovertibile e non messo in discussione neanche dalla società contribuente che la cartella esattoriale su cui si controverte debba essere così rideterminata (…)”, a riformulare il contenuto della cartella di pagamento con la variazione della sorta capitale e delle sanzioni accessorie.

1.2 E’ evidente, quindi, l’assoluta nullità in parte qua della sentenza impugnata, che è priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione sull’appello principale, non essendo consentito alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (da ultima: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

2. Viceversa, il ricorso incidentale è inammissibile.

2.1 Preliminarmente, si rileva che la contribuente si è limitata a dedurre la nullità della cartella di pagamento per presunta carenza di motivazione, senza riportarne il contenuto (almeno per la parte rilevante in questa sede) nel corpo del ricorso incidentale, impedendo in tal modo al collegio di verificare la fondatezza della censura. Il che è sufficiente a configurare il difetto di autosufficienza.

2.2 A questo proposito, è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice tributario sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570).

3. Pertanto, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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