Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7465 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G B FALDA 11, presso lo studio dell’avvocato TERENZI

ANGELO MARIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A. C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato FASSARI

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato IAFRATE DANILO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2247/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. con atto notificato in data 7.11.89 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Cassino, V.M. chiedendone la condanna al rilascio dei fondo sito in (OMISSIS) censito al n. 251 del f. 9 particella 251 in quanto da lui abusivamente occupato. Si costituiva il convenuto contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale la divisione giudiziale del predetto terreno nonche’ di altri due fondi di cui era comproprietario insieme con l’attrice, censiti allo stesso foglio 9 con i nn. 832 e 611. Avverso la riconvenzionale resisteva la B. eccependo di avere usucapito i fondi in questione.

Espletate prove per testi e CTU, l’adito tribunale, con sentenza non definitiva n. 54/2001 depositata il 6.2.2001, giudicando ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale di divisione e rigettate le altre, disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in relazione ai tre fondi in parola, e, disattendendo il progetto divisionale proposto dal CTU, provvedeva alla formazione di due quote, disponendo il sorteggio di esse tra i condividenti. Nella successiva fase avanti il G.I. si procedeva al sorteggio nonostante l’opposizione del V. che invece reclamava l’assegnazione diretta delle quote come formulate da CTU ed in particolare insistendo che gli fosse assegnata la porzione di cui ai mappali 251 e 611, foglio 9, lasciando la restante quota 832 nella disponibilita’ della B.. Il sorteggio invece attribuiva al V. tale ultima quota ed alla B. le restanti paricelle. Avverso tale decisione il V. proponeva appello con riferimento all’avvenuto sorteggio anziche’ all’attribuzione diretta dei mappali 251 e 611, con eventuale supplemento peritale per accertare l’indivisibilita’ della particella 251 rispetto a quelle contigue facenti parte della confinante sua proprieta’. Si costituiva l’appellata B. chiedendo il rigetto del gravame ed in via riconvenzionale l’accoglimento della domanda di revindica con il rilascio dei fondi abusivamente occupati dal V.. L’adita Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2247/04 depos. in data 11.05.2004 rigettava l’appello principale e quello incidentale, disponendo la compensazione delle spese del grado. Secondo la Corte romana il V. non aveva specificato ne’ provato l’asserito grave pregiudizio che il distacco della particella 251 avrebbe comportato al godimento della sua restante proprieta’ , ne’ era giustificato dai motivi del gravame il richiesto supplemento di CTU. Avverso la predetta sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dei legge e vizi di motivazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le 3 censure del ricorso, l’esponente denunzia il difetto di motivazione e la violazione degli art. 720, 722, e 729 c.c.. Deduce che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Appello, egli aveva sostenuto, “argomentando con validissime argomentazioni in fatto e in diritto” che la divisione andava operata mediante attribuzione diretta e non con l’estrazione a sorte, atteso che i terreni da dividere erano di modestissima estensione; osservava che la particella 251 era inclusa nel giardino di sua proprieta’ del quale era parte integrante; ribadiva che l’eventuale distacco della stessa costituirebbe gravissimo pregiudizio per il ricorrente senza alcun concreto vantaggio per la B.. L’utilizzo del sorteggio poi avrebbe comportato una violazione degli artt. 720 e 722 e 729 (1116) c.c. in forza dei quali non e’ lecito procedere al sorteggio nel caso in cui sussista l’indivisibilita’ dei beni; inoltre il principio dell’estrazione a sorte puo’ essere derogato dal giudice allorche’ tale soluzione – come nella fattispecie – presenti gravi inconvenienti che devono essere oggetto di opportuna valutazione.

L’esponente inoltre si duole che il giudice avesse disatteso il progetto divisionale predisposto dal CTU e si dice infine disposto a corrispondere eventuali conguagli per scongiurare l’estrazione a sorte delle quote.

Le predette censure – congiuntamente esaminate stante a loro stretta connessione – sono prive di fondamento. In proposito ha correttamente osservato il giudice d’appello che nessun argomento ha offerto il V. circa il presunto grave pregiudizio che il distacco della particella 251 apporterebbe al godimento della sua restante proprieta’, al fine di consentire una qualche valutazione in ordine a tale danno.

L’interessato al riguardo – come ha puntualizzato il giudice a quo – non ha neppure specificato “quale fosse la destinazione e l’utilizzo del fondo in questione e quali quindi le compressioni del suo godimento”. In realta’ le dedotte censure introducono elementi di merito, inammissibili in questa sede di legittimita’, stante la motivazione congrua e immune da vizi logici. In definitiva – come ha sottolineato la corte di merito – il solo mancato gradimento del progetto divisionale da parte dell’esponente, non puo’ certo essere elevato a motivo d’impugnazione . Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condannarle ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA