Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7465 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 19/03/2020), n.7465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5448/2015 proposto da:

Analab S.r.l. Laboratorio Analisi della Dott. G.G., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, V.le Giuseppe Mazzini n. 142, presso lo studio

dell’avvocato Pennisi Vincenzo Alberto, rappresentato e difeso

dall’avvocato Accetta Sergio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Germanico n. 66, presso lo studio dell’avvocato Consoli Francesco

Xibilia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vitale Antonio

Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1661/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., dichiarò illegittimo il recupero della somma di 39.595,20 Euro fatto dall’Asp di Catania in pregiudizio della società Analab – Laboratorio di analisi della Dott.ssa G. G. s.r.l., in applicazione degli sconti tariffari per l’anno 2008 di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 795, lett. o); di conseguenza condannò l’ente alla restituzione della corrispondente somma, maggiorata di interessi;

la corte d’appello di Catania, adita dall’Asp, ha riformato la decisione e ha respinto la domanda così avanzata da Analab (oltre che quella subordinata di danni), sul rilievo che la norma sopra citata era da considerare di immediata applicazione anche nella regione Sicilia, come previsto dal Decreto Assessoriale n. 1745 del 2007 e da quelli adottati in sequenza all’esito del contenzioso amministrativo;

per la cassazione della sentenza la s.r.l. Analab ha proposto ricorso affidato a cinque motivi;

l’Asp di Catania ha replicato con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – la corte d’appello di Catania ha ricostruito come segue gli interventi normativi succedutisi nella regione Sicilia in materia di sconti tariffari a seguito dell’entrata in vigore della citata L. n. 296 del 2006: (a) col Decreto Assessoriale n. 1745 del 2007 e Decreto Assessoriale n. 1977 del 2007, era stato attuato, in applicazione della legge detta, il piano di contenimento e di qualificazione del sistema tariffario regionale del periodo 2007-2009, con determinazione delle tariffe massime applicabili per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; (b) a seguito della sospensione cautelare del D.A. n. 1977 del 2007 da parte del giudice amministrativo, era stato adottato il D.A. n. 336 del 2008, con rideterminazione dei valori tariffari anteriormente vigenti; (c) dopo il rigetto dei ricorsi era infine intervenuto il D.A. n. 170 del 2013, che aveva ripristinato retroattivamente i valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 2007;

secondo la corte d’appello tale ultimo provvedimento, come del resto già affermato dal Tar Sicilia con sentenza del 4-7-2013, aveva assunto valenza solo ricognitiva della cessazione dei presupposti del D.A. n. 336 del 2008, con la conseguenza che dovevano infine considerarsi pienamente efficaci i valori tariffari sanciti dalla L. n. 296 del 2006 ivi espressamente richiamati;

II. – la società Analab formula contro la sentenza i seguenti motivi di ricorso:

(i) omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in ordine alla domanda con la quale essa società aveva chiesto di accertare l’esistenza tra le parti del contratto di fornitura come unico titolo volto a regolare il rapporto quanto al pagamento delle prestazioni rese nel corso del 2008;

(ii) errore processuale (art. 360 c.p.c., n. 4) per non avere l’impugnata sentenza valutato la prova documentale costituita dal citato contratto del 3-10-2008, previdente la definizione del budget individuale assegnato alla struttura;

(iii) violazione dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e della L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 28, per avere la corte d’appello ritenuto legittima l’applicazione retroattiva delle tariffe approvate col D.A. n. 1977 del 2007;

(iv) violazione dei principi in ordine agli effetti della sentenza amministrativa di rigetto e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies per mancata considerazione dell’intervenuto contratto di fornitura, non avendo la sentenza amministrativa effetti costitutivi ed essendo il rapporto inter partes declinabile solo in base alla regolamentazione contrattuale;

(v) violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c., dovendosi considerare solo apparente la motivazione della corte territoriale a proposito del rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno per violazione, da parte dell’Asp di Catania, del dovere di informazione e di buona fede;

III. – il primo motivo è manifestamente infondato;

non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione formulata dalla parte (per tutte, Cass. n. 20718-18);

nel caso concreto la corte d’appello, ritenendo direttamente applicabili al rapporto inter partes gli sconti tariffari determinati per legge, ha semplicemente e implicitamente disatteso l’opposto assunto dell’attrice secondo cui la prestazione patrimoniale doveva trovare soluzione in quanto previsto nel contratto;

IV. – il secondo motivo è assorbito dalla considerazione appena svolta;

V. – il terzo e il quarto mezzo, tra loro connessi, sono infondati per la ragione che segue;

devesi premettere, da un lato, che non è contestata la ricostruzione degli interventi normativi assessoriali fatta dalla corte territoriale e, dall’altro, che questa Corte Suprema ha già in separate circostanze ritenuto legittimo, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), salva la limitazione al triennio 2007-2009; (v. Cass. n. 10582-18, Cass. n. 25845-17);

invero la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), ha stabilito che “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”;

il compito del richiamato decreto ministeriale si è sostanziato nel determinare le tariffe massime, cosicchè entro il limite della soglia massima determinata dal decreto le regioni hanno dovuto poi fissare le tariffe effettive;

questo perchè ove la prevista soglia fosse risultata superata l’importo eccedente sarebbe rimasto a carico del bilancio regionale;

nel caso concreto la sequela di interventi normativi regionali va annoverata – secondo l’incontestata ricostruzione svolta dalla corte d’appello – nel solco appena indicato, e in linea generale non sussiste alcuna antitesi tra fonte regionale e fonte ministeriale, nel senso che le due fonti concorrono, alfine, nel senso che l’autorità ministeriale determina – come detto – la soglia massima, mentre la regione fissa semplicemente la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con l’unica essenziale conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta – appunto – a carico della regione (v. Cass. n. 25845-17);

VI. – per quanto qui rileva, lo sconto tariffario ha trovato applicazione in base alla tariffa fissata dalla regione Sicilia nell’ambito della soglia massima determinata con il decreto ministeriale; dunque doveva applicarsi ai contratti in corso per il triennio 2007-2009 in conseguenza della specifica previsione normativa richiamata;

è appena il caso di sottolineare d’altronde che la detta disciplina è stata ritenuta immune da rilievi di costituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost.; come rettamente sottolineato dalla corte d’appello di Catania, la questione di legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), è stata dichiarata non fondata in ragione degli scopi della norma, nel senso che non sussiste alcuna irragionevolezza sotto il profilo che le tariffe sarebbero riferite a dati pregressi e risalenti nel tempo e comunque inadeguati a garantire un margine di utile ai soggetti erogatori, in quanto, in relazione a detti profili assume rilievo la particolarità del servizio sanitario nazionale, che – si è detto – “richiede al legislatore ordinario di bilanciare, da un lato, l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull’intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall’altro, quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare; bilanciamento, questo, che, tenuto anche conto della natura transitoria dell’intervento, costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, con la legge annuale finanziaria, e che, in considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi” (esplicitamente C. Cost. n. 94 del 2009, cui adde, per eguali criteri di giudizio, C. Cost. n. 310 del 2003, nn. 111 e 200 del 2005, n. 279 del 2006, n. 257 del 2007 e n. 203 del 2008);

tutto ciò dimostra che non è di alcun ausilio alla ricorrente l’affermazione per cui il diritto all’ottenimento del corrispettivo le derivava dal contratto in rapporto alla situazione a quel momento esistente;

VII. – a scopo di chiarificazione va peraltro aggiunta la considerazione seguente;

la società ha eccepito che il contratto (il cui testo è allegato al ricorso per cassazione) aveva specificato il budget individuale assegnato alla struttura per l’anno 2008, e che a sua volta un altro D.A. – non considerato dalla corte d’appello – (il D.A. n. 912 del 2008) era intervenuto a regolare ogni questione dopo che il Tar aveva sospeso gli anteriori provvedimenti regionali concernenti l’attuazione degli sconti tariffari;

codesto D.A. – si dice nel ricorso – aveva deciso la rideterminazione in minus delle quantità delle prestazioni da porre a carico del servizio sanitario nazionale secondo le tariffe allora vigenti;

anche a voler sorvolare sul non essere l’addebito di omesso esame del corrispondente fatto storico (l’adozione del citato D.A.) assistito dal necessario livello di autosufficienza, non desumendosi, in questa prospettiva, se e quando la rilevanza della complessiva argomentazione, basata sul medesimo e sui documenti ulteriormente evocati, sia stata così specificamente posta all’attenzione della corte d’appello; anche a sorvolare su questo, è decisivo osservare che la corte territoriale ha richiamato il D.A. n. 336 del 2008, che era stato adottato dalla regione col fine di conformarsi alle ordinanze giudiziali; tale D.A. aveva stabilito la reviviscenza nel territorio regionale dei valori tariffari previgenti (di cui al D.A. n. 24059 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e di cui al D.A. n. 7104 del 2005) concernenti le prestazioni sanitarie in questione;

nel controricorso è riportato (senza avverse contestazioni) il testo del mentovato D.A. n. 336 del 2008, e si apprende che il ripristino dei valori tariffari regionali era avvenuto con un’esplicita clausola di salvezza: “nelle more della definizione del giudizio di merito (..) e con riserva di ripetizione” di quanto maggiormente erogato in favore delle strutture accreditate;

tanto conferma l’interpretazione data dalla corte d’appello al senso ultimo dell’azione amministrativa regionale;

ebbene il riferimento sequenziale ai decreti oggetto di sospensione cautelare non consente in alcun modo di accedere alla diversa tesi, prospettata nel ricorso, con la quale si insiste nell’assumere che invece il D.A. n. 912 del 2008, avrebbe supportato la rilevanza esclusiva del contratto previdente il budget annuale della singola struttura e legittimato in via definitiva la debenza della somma in forza di un sistema tariffario in qualche misura autonomo e confacente al perseguimento alternativo di obiettivi di contenimento di spesa;

al contrario è da osservare che la conclusione della corte territoriale non resta incisa dal riferimento per la semplice ragione che le premesse del medesimo D.A. n. 912 (parimenti allegato al ricorso per cassazione) si concretizzano esse pure nella presa d’atto della sospensione cautelare disposta dal giudice amministrativo quanto alle prescrizioni adottate con gli anteriori D.A. del 2007; e per come redatto anche quel D.A. si colloca nell’ambito delle misure di contenimento della spesa sanitaria vincolanti per legge;

ne consegue che è ingiustificato – finanche razionalmente – attribuire a esso una completamente diversa finalità di definitiva rideterminazione del sistema tariffario a prescindere dall’esito dei contenziosi pur richiamati;

di tale caratterizzazione – di per sè chiaramente incongruente rispetto alla (invece) altrimenti lineare sequela degli interventi assessoriali destinati a consentire l’adozione di misure interinali – si sarebbe dovuto individuare un qualche specifico elemento di riscontro, tale da poter essere apprezzato in questa sede di legittimità;

il che però non è dato;

pertanto la tesi della ricorrente finisce per essere meramente assertiva, al punto da risolversi, per questa parte, in un tentativo di diversa interpretazione degli effetti della rideterminazione tariffaria sulla singola vicenda;

VIII. – il quinto motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato;

la corte d’appello ha ritenuto innanzi tutto che la domanda risarcitoria avanzata in subordine dalla società fosse generica sul piano assertivo; e per questa parte la decisione non è censurata;

a ogni modo la corte territoriale ha anche escluso che ricorressero gli estremi della condotta colposa (o malfida) dell’Asp, visto che essa si era limitata ad agire in conformità al dettato normativo nazionale e regionale, quest’ultimo oltre tutto di difficile individuazione perchè talora contraddittorio;

la motivazione rende ben evincibile la ratio decidendi sulla base della quale la domanda è stata rigettata, sicchè è infondato evocare il vizio di motivazione apparente;

in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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