Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7465 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25278-2016 proposto da:

ALBATROS HOTEL DI G.G. & C SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA SEDE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA

FIDELIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3224/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Albatros Hotel di G.G. & C. s.a.s. chiede sulla base di due motivi la cassazione della sentenza n. 3224/16/16 depositata in data 19 settembre 2016 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente in mancanza della prova della ricezione della notifica del ricorso.

La società concessionaria resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, si lamenta violazione del D.L.gs n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici regionali dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in assenza della produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata, dimenticando che la concessionaria si era regolarmente costituita in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva.

3. Con la seconda censura si lamenta violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere i giudici regionali sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio, assegnando loro termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

3. La prima censura è fondata, assorbita la seconda.

La mancata esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’impugnazione diretta alla parte non costituisce motivo per ritenerla inesistente, atteso che il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, richiedendo il deposito di fotocopia della ricevuta di “spedizione” della raccomandata, non anche dell’avviso di ricevimento (come pure riconoscono Cass. n. 4615 del 2008, Cass. n. 24162 del 206), non sancisce l’inesistenza della notifica; ciò, in quanto la “la produzione dell’avviso di ricevimento… è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio” (S.U. n. 627/2008), ma non ne costituisce un momento strutturale; sicchè lo svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato vale ad accertarne il perfezionamento, impedendo comunque l’automatico giudizio di inesistenza della notifica (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Cass. 18361/2018; Cass. n. 8641/2019).

E’ dunque nulla e non inesistente la notifica dell’atto di appello per il solo fatto che l’appellante abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla. Come confermano le numerose decisioni di questa Corte, secondo la quale la raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., proprio perchè non attiene alla struttura del procedimento notificatorio. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

I citati principi giuridici dimostrano che l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento non può essere ricondotto al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (quale fattispecie neppure astrattamente riconducibile al parametro legale), ma deve, piuttosto, identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (idest: con il mancato “evento finale” della conoscenza – o della conoscibilità legale – dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale.

L’accertamento della esistenza/inesistenza dell’evento conclusivo del procedimento notificatorio, pertanto, viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio (come è dato desumere anche dalla disposizione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, secondo cui l’avviso di ricevimento è -prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso (cartolina AR) non spiega alcun effetto preclusivo alla ammissibilità del ricorso nel caso in cui la parte cui l’atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perchè viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156 c.p.c., comma 3), sibbene in quanto la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio (rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento).

4. A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo l’inammissibilità del gravame, pur in presenza, stante la costituzione dell’ente concessionario, della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

5 In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà anche sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà anche sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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