Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7464 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2171-2016 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO RAGOGNA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/08/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 22/06/2015, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il dr. A.R., medico convenzionato con la base USAF di (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della CTR friulana che il 10 luglio 2015 ha confermato la debenza dell’IRAP per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009. L’avvocatura erariale resiste con controricorso.

Il ricorrente legittimamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) e vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 5) – la sentenza d’appello laddove questa, pur rilevando che il contribuente svolge attività per la suindicata compagine militare con l’ausilio di una sola infermiera, non ha ancorato l’accertamento sullo svolgimento dell’attività ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare alla responsabilità dell’organizzazione, qui verosimilmente mancante, essendo il contribuente inserito in un ambito riferibile ad altrui responsabilità stante lo svolgimento dell’attività per l’organizzazione militare.

Il giudice d’appello, dunque, si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, n. 9451 del 2016 laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell’IRAP, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Così come si discosta da Cass. Sez. U., n. 21111 del 2009 laddove si afferma, sia pure in diverso contesto professionale, che l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia anche responsabile dell’organizzazione, e quindi non inserito in un ambito facente capo ad altri, per cui non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte per altrui ambiti organizzativi (conf. Cass., Sez. 6-5, n. 22535 del 2016). Si tratta di principi di diritto che tutti rimandano alla necessità di approfonditi accertamenti fatto del tutto mancanti nel caso in esame.

Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, per nuovo e più compiuto esame, alla luce dei criteri indicati, nonchè per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA