Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7464 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 19/03/2020), n.7464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2250/2015 proposto da:

Impresa di Costruzioni F. Geom. L. s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

Via degli Avignonesi 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Abbamonte, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Bonifica Trigno e Biferno, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini 4, presso lo studio dell’avvocato Aldo Pinto e rappresentato

e difeso all’avvocato Antonio Guida in forza di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 25/3/1999 l’Impresa Costruzioni F. s.r.l. (di seguito, semplicemente: F.) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino il Consorzio di Bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno (di seguito, semplicemente: Consorzio) per l’accertamento della risoluzione, per inadempimento della stazione appaltante, del contratto di appalto del 1/3/1989 tra di loro intercorso per la realizzazione di opere di irrigazione del (OMISSIS) con acque del (OMISSIS) attraverso la costruzione di tre impianti autonomi, denominati distretti, nonchè per il risarcimento dei conseguenti danni.

La F. chiese altresì la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la condanna del Consorzio al pagamento degli oneri e spese improduttivamente sostenuti e del minor utile conseguito, nonchè della somma di Lire 1.592.502.500 per maggiori costi di esecuzione del contratto addebitabili al committente a causa delle illegittime sospensioni dei lavori, rese necessarie per l’approvazione delle varianti in corso d’opera e per le modifiche normative sopravvenute in ordine alla procedura di esproprio.

Si costituì in giudizio il Consorzio, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice, in quanto infondate, e proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento della F. agli obblighi inerenti l’accollo degli oneri relativi agli espropri scaturenti dal contratto di appalto e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Larino, assunte prove orali ed espletata consulenza tecnica, con sentenza del 2/4/2008 respinse la domanda di risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta; accolse tutte le altre domande di cui all’atto di citazione; condannò il Consorzio al pagamento in favore della F. della somma di Euro 683.783,33, ivi inclusi i maggiori costi di produzione ed oneri di impresa, i maggiori costi delle procedure espropriative e i maggiori costi connessi alle modifiche normative in tema di procedure di esproprio, gli interessi sui maggiori costi e oneri e sulla rata di saldo.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propose appello il Consorzio, a cui resistette l’appellata F., proponendo altresì appello incidentale.

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 29/5/2014, annullò per vizio di ultrapetizione la sentenza impugnata, quanto alla condanna del Consorzio al pagamento in favore della F. della somma di Euro 6.681,47 per interessi calcolati sulla rata di saldo; dichiarò la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria del Consorzio, che rigettò nel merito; rigettò le domande formulate dalla F. accolte in primo grado; dichiarò inammissibile la domanda di condanna della F. al pagamento della penale in favore del Consorzio, annullando la sentenza in parte qua; dichiarò la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento (mancato collaudo) proposta dalla F., che rigettò nel merito; compensò infine integralmente le spese di causa e ripartì alla pari le spese di consulenza tecnica.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 9/1/2015 ha proposto ricorso per cassazione la F., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 23/2/2015 ha proposto controricorso il Consorzio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia error in iudicando e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c., R.D. n. 350 del 1895, artt. 16 e 89 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26.

1.1. La ricorrente ricorda che con l’atto di appello il Consorzio aveva sollevato eccezione di tardività delle riserve iscritte dalla F., perchè le stesse, a norma del R.D. 350 del 1895, art. 16, avrebbero dovuto essere iscritte, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione dei lavori e non in quello di ripresa dei lavori, poichè si trattava di sospensione ab origine illegittima, immediatamente rivelatrice ex se della sua potenzialità dannosa.

La F., con riferimento alla sola riserva n. 1 (giacchè, invece, per la riserva n. 2 l’eccezione era stata sollevata tempestivamente da parte del Consorzio), aveva eccepito la novità dell’avversaria eccezione e la sua conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c., in quanto non sollevata in primo grado.

Infatti con la comparsa di risposta il Consorzio aveva sostenuto la legittimità della sospensione dei lavori e l’intervenuta decadenza dell’impresa appaltatrice dal diritto di far valere le proprie richieste per la preventiva rinuncia scaturente dall’aver sottoscritto il verbale di sospensione del 31/10/1991, impegnandosi “a nulla pretendere per la eventuale successiva protrazione dei termini di sospensione”.

La Corte di appello aveva quindi accolto, con riferimento alla riserva n. 1, un’eccezione del Consorzio che era stata tardivamente sollevata solo in secondo grado.

1.3. Il motivo di appello del Consorzio è illustrato, molto diffusamente, nelle pagine da 27 a 30 della sentenza impugnata.

Alle pagine 32-35 la Corte abruzzese ha motivato circa la fondatezza della censura e la ritenuta tardività della riserva perchè non apposta già al momento della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori del 31/10/1991, stante la già evidente potenzialità dannosa della sospensione.

A pagina 35, infine, all’ultimo capoverso la Corte di appello ha dissentito dall’eccezione sollevata dall’appellata F. di novità dell’eccezione di decadenza del Consorzio dal diritto alla riserva, in quanto esercitata in ritardo in sede di formulazione e/o esplicazione, perchè il Consorzio l’aveva già formulata in primo grado.

Chiaramente inconferente appare la considerazione dei giudici aquilani che osservano che l’appellata avrebbe sollevato l’eccezione “senza peraltro indicare il punto specifico della sentenza a cui intende riferirsi”: è evidente che non poteva porsi concettualmente un problema di riferire una eccezione di inammissibilità per novità ex art. 345 c.p.c., di una avversaria eccezione asseritamente non formulata in primo grado a un punto della decisione di primo grado, che per definizione non poteva occuparsene e non se ne era occupata.

Dunque, in buona sostanza, secondo la Corte territoriale, che purtuttavia non ha accompagnato la propria asserzione con riferimenti testuali agli atti processuali, il Consorzio aveva proposto l’eccezione anche in primo grado.

Secondo la ricorrente, l’eccezione non era stata sollevata perchè il Consorzio si era difeso facendo aggio sulla rinuncia dell’impresa a pretendere alcunchè in forza del protrarsi della sospensione.

1.4. L’assunto è infondato.

Come risulta dalla comparsa di risposta del Consorzio, opportunamente trascritta in controricorso, il convenuto aveva rilevato che “ai sensi dell’art. 16 del Reg.to 25.05.1895 n. 350 la riserva doveva essere formulata in sede di verbale di sospensione, con conseguente decadenza dell’impresa dal diritto a far valere successivamente le proprie richieste”: nè vi può esser dubbio sull’identificazione della riserva di riferimento per l’evidente ragione che al momento del verbale di sospensione non era stata iscritta ancora nessuna riserva.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia error in iudicando e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione di legge in relazione al R.D. n. 350 del 1895, artt. 16 e 89 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 29 e 30.

2.1. La Corte aquilana aveva ritenuto tardiva la riserva n. 1, iscritta dalla F., perchè essa, a norma del R.D. n. 350 del 1895, art. 16, avrebbe dovuto essere iscritta, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione dei lavori e non in quello di ripresa dei lavori, poichè si trattava di sospensione ab origine illegittima, la cui immediata potenzialità dannosa era percepibile dall’appaltatore ed era “incontroverso” che le sospensioni non rientravano nelle ipotesi previste dal capitolato generale delle opere pubbliche.

Invece – diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello – era controversa la legittimità della disposta sospensione dei lavori, poichè il Consorzio ne predicava la legittimità ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 343, in tema di variazioni o aggiunte non previste in contratto sulla base di perizia suppletiva.

L’errore “solare” commesso dalla Corte di appello era stato quindi quello di dare per acquisita l’illegittimità ab initio della sospensione. Viceversa la sospensione ai sensi dell’art. 30 del Capitolato opere pubbliche era inizialmente legittima in quanto disposta per motivi di interesse pubblico, ovvero per adeguare/migliorare il progetto in corso di esecuzione a mezzo di approvazione di perizia di variante ed era divenuta illegittima solo a causa del suo illegittimo protrarsi per circa due anni (quanto alla prima sospensione) e in totale per oltre tre anni, ovvero ben oltre i sei mesi di sospensione legittima ai sensi del citato art. 30.

Era invece tempestiva e legittima la riserva apposta dalla F. nel verbale di ripresa dei lavori del 30/9/1993.

2.2. Innanzitutto non sussiste alcun omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti, ossia la legittimità o meno della sospensione in relazione alle cause che l’avevano determinata, perchè la Corte di appello ha ampiamente affrontato e dibattuto l’argomento, alle pagine 33-35 della sentenza impugnata, richiamando la diffusa citazione del motivo di appello, esposta in precedenza, e sorreggendo la decisione con motivazione ampiamente satisfattiva dello standard del “minimo costituzionale”.

In secondo luogo, la ricorrente richiede alla Corte di confrontarsi direttamente con gli elementi di prova e far ingresso in una valutazione di merito che non le compete, delibando la legittimità della sospensione e in particolare la sua capacità potenzialmente dannosa per gli interessi economici dell’impresa appaltatrice già al momento del verbale di sospensione del 31/10/1991.

In terzo luogo, come osserva correttamente il Consorzio controricorrente, il Tribunale di Larino con la sentenza n. 103/2008 aveva deciso, secondo il controricorrente unilateralmente e sua sponte (ma ai fini in questione ciò non rileva) che la sospensione non fosse affatto legittima perchè non riconducibile alle ipotesi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30.

Tale statuizione non è stata impugnata nè dal Consorzio, nè dall’Impresa, che al contrario l’ha comprensibilmente sostenuta e difesa.

Sul punto quindi si è formato il giudicato interno che non può essere rimesso in discussione come fa la ricorrente con la sua censura che presuppone l’iniziale legittimità della sospensione, per affrancarsi dalla dichiarata decadenza per mancata tempestiva formulazione della riserva.

E’ d’uopo osservare che una cosa è se la sospensione dei lavori fosse o meno illegittima D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 30 (non lo era e sul punto vi era giudicato interno), altra è valutare se la questione della legittimità della sospensione fosse controversa fra le parti: e almeno in secondo grado non lo era, essendo anzi passata in giudicato la relativa decisione.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA