Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7464 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7089-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LA COMMARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’avvocato FIETLER GIUSEPPE che la

rappresenta e difende;

– controricorrente-

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3885/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G. chiede, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza n. 3885/19/15, depositata in data 14.09.2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello del contribuente sulla ritenuta legittimità delle operazioni notificatorie della cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento, emessa da Equitalia Nord s.p.a., e dal predetto impugnata.

La concessionaria resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, si lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 139 c.p.c., per avere il decidente affermato la validità della notificazione, nonostante il mancato invio della successiva raccomandata, ritenendo sufficiente, nella notifica diretta a mezzo posta, la consegna del plico al portiere, in contrasto con quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il quale, invece, esige ai fini del perfezionamento della notifica l’invio della raccomandata informativa. Deduce altresì che la notificazione risultava viziata per l’omessa indicazione della preventiva ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l’atto prima della consegna a mani del portiere. 3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ex art. 360 c.p.c., n. 3; per avere i giudici regionali ritenuto la validità della notificazione disposta senza l’intervento degli ufficiali giudiziari o di altri soggetti qualificati.

Sostiene al riguardo che la notifica sarebbe avvenuta per il tramite di un’agenzia privata Centro servizi S.I.N..

4. Le doglianze che, in quanto involgono questioni intimamente connesse, possono essere scrutinate congiuntamente, vanno disattese.

In primo luogo, vale osservare che la notifica degli atti impositivi a mezzo posta è valida.

4.1 E’ quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (il cui comma 1, prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2, o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. L’art. 139 c.p.c., prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere…deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

4.2 Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; Cass. n. 911 del 2012; Cass. n. 19771 del 2013; Cass. n. 22151 del 2013; Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14146 del 2014; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 2047 del 2016, Cass. n. 19795 del 2017; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 10131 del 2020). Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a- quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).

4.3 La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982; a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”.

4.4 Quanto alla deduzione che la notifica è stata disposta a mezzo servizio postale privato e senza l’attestazione della preventiva ricerca delle persone abilitate alla ricezione, esse risultano, in assenza di trascrizione del ricorso originario e dell’atto di appello, questioni nuove rispetto a quelle dibattute nel giudizio di merito (cfr. sentenza impugnata), con conseguente inammissibilità delle censure sollevate solo in questa sede. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

4.5 Ulteriore profilo di inammissibilità discende, in difetto di riscontri in merito alla tempestiva censura in sede di merito, dall’omessa trascrizione della relata, necessaria per il principio di autosufficienza del ricorso, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005).

Detto principio, pur nella sua apparente assolutezza, deve essere rettamente inteso: l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., non è infatti fine a sè stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria d detti requisiti. Ora, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (in questi termini, v. la già citata Cass. n. 17424/2005), è evidente che l’omessa trascrizione implica la sanzione processuale ove essa come nella specie – sia utile allo scopo che la legge si prefigge.

4.6 Con riferimento alla seconda critica, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nell’indicare in via alternativa i soggetti legittimati alla sottoscrizione (“una delle persone previste dal comma 2 o (dal) portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”) non impone un ordine preferenziale da seguire. L’utilizzo della particella disgiuntiva “o” pone la notifica al portiere dello stabile in termini di mera alternativa, pur se presuppone logicamente le operazioni di ricerca. Nessun particolare adempimento è previsto a carico dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario o il concessionario proceda alla notificazione a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario; in detta ipotesi l’art. 139 c.p.c., prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual casò, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

4.6 A tali principi si è uniformato il giudice di appello, ritenendo valida la notifica delle cartelle effettuata presso il portiere senza l’invio di una seconda raccomandata.

5 In. conclusione il ricorso deve essere respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese di lite sostenute dalla concessionaria gravano sul contribuente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite relativamente al rapporto con l’Agenzia delle Entrate, in assenza di attività difensiva svolta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna 4 ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dallà concessionaria che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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