Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7464 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 08/03/2022), n.7464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9120/2018 R.G. proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte Suprema di cassazione e rappresentato e

difeso, per procura in calce al ricorso dall’Avv. Nicola Minervini.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

difesa e rappresentata.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2622/10/17 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, depositata il

20 dicembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Livorno, riguardante Irpef e relative addizionali dell’anno 2008 oltre a sanzioni e interessi, dell’importo complessivo di Euro 83.891,55, sulla base di quanto accertato con sentenza di primo grado n. 294/1715, con la quale era stato confermato l’imponibile accertato in Euro 73.550,68 da assoggettarsi a tassazione separata.

La Commissione tributaria provinciale di Livorno, in parziale accoglimento del ricorso, determinava la sanzione di Euro 24.199,00, confermando il resto.

La decisione, appellata da entrambe le parti, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Livorno (d’ora in poi C.T.R.), la quale riteneva che, a fronte di un’entità complessiva di tributi pari a Euro 24.199,00, la sanzione irrogata dall’Agenzia delle entrate, pari a Euro 53.930,00 era del tutto incongrua, con la conseguenza che la stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, andava ridotta fino alla metà del minimo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso P.M. su quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su due motivi.

I ricorsi sono stati avviati, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente principale, con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la C.T.R. pronunciato extra petita, ovvero deciso la controversia sulla incongruità della sanzione, mentre con l’appello incidentale si erano sollevate censure del tutto diverse attinenti all’illegittimità dell’intimazione di pagamento.

2. Di analogo contenuto è il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate. Con il mezzo di impugnazione si deduce, infatti, la nullità della sentenza impugnata per essere la motivazione, a fronte degli specifici motivi di doglianza avanzati in appello dall’Agenzia delle entrate e in quello incidentale spiegato dal contribuente, meramente apparente.

3. Entrambe le censure sono fondate, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, vertenti sul merito.

4. Sussiste, infatti, la dedotta nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove, da un canto, la Commissione tributaria non ha pronunciato sui motivi di appello incidentale svolto dal contribuente (come pure dà atto l’Agenzia delle entrate in controricorso) e dall’altro, ha reso una motivazione, per la sua apoditticità, meramente apparente, riducendo le sanzioni, sulla base del mero raffronto con l’importo delle imposte, senza argomentare sulla base di quale iter logico giuridico fosse giunta a tale conclusione, a fronte delle deduzioni delle parti e tra queste, prima fra tutte, l’eccepita insussistenza in capo al Giudice dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento a seguito di sentenza, della facoltà di rideterminare le sanzioni.

5.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, assorbiti i restanti di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, che provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione e liquiderà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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