Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7463 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32323-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI SAN PIETRO 29, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

RICCARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 897/2018 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 897, depositata il 27 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello di S.M. e, così, integralmente confermato la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione all’imposta di registro versata alla registrazione di sentenza civile;

– il giudice del gravame, – nel condividere le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado del giudizio, – ha rilevato, in sintesi, che, – avuto riguardo alla responsabilità solidale delle parti in causa per il pagamento dell’imposta (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1), – il contribuente, per quanto “parte vittoriosa nel procedimento civile”, non aveva titolo al richiesto rimborso, – che, al più, competeva alla controparte processuale che aveva eseguito il (medesimo) adempimento in data successiva, – e che, perciò, la regolazione definitiva del carico impositivo non poteva che avvenire tra le parti dietro “rivalsa” nei confronti del condebitore solidale;

2. – S.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 57 e 77, alla L. n. 212 del 2000, art. 10, ed agli artt. 53 e 97 Cost., deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al duplice pagamento dell’imposta, ed alla circostanza che l’adempimento di controparte processuale, pur eseguito in data successiva, era divenuto definitivo per decadenza dal diritto al rimborso, – avrebbe dovuto considerarsi legittima la richiesta di rimborso da esso esponente avanzata posto che il diritto di credito dell’erario si era, così, già consolidato e l’accoglimento di detta richiesta avrebbe evitato ogni indebito arricchimento;

2. – il motivo è fondato e va accolto;

3. – per come risulta dalla gravata sentenza, non è controverso che la parte, odierna ricorrente, abbia assolto all’obbligazione solidale tributaria (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1) quale parte in causa del giudizio civile definito con sentenza che, recando pronuncia di condanna, è stata sottoposta a registrazione con applicazione (in misura proporzionale) dell’imposta di registro dovuta (citato D.P.R. n. 131, allegata tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b));

– è, poi, ben vero che, al momento dell’adempimento, detta imposta doveva ritenersi dovuta siccome l’adempimento eseguito ad estinzione dell’obbligazione solidale tributaria (citato art. 57, comma 1);

– ciò non di meno, l’amministrazione si è ricevuta un secondo pagamento, – in ragione dell’adempimento eseguito (anche) dall’altra parte in causa, – e, una volta questo adempimento divenuto irretrattabile, per maturata decadenza, si è consolidata una liquidazione dell’imposta contra ius, con conseguente indebito, perchè detta liquidazione corrispondente (per duplicazione) ad un importo difforme da quello dovuto;

– ne consegue, allora, che l’adempimento in contestazione non poteva più ritenersi come dovuto, trattandosi di prestazione che, una volta soddisfatta in via definitiva l’unica obbligazione dovuta, era rimasta priva di causa;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente;

– le spese del gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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