Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7462 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 19/03/2020), n.7462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21646/2015 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacomo Boni n.

15, presso lo studio dell’avvocato Sambataro Elena, rappresentato e

difeso dall’avvocato Lentini Giovanni, giusta procura allegata in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pantelleria;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1366/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

del 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1366/2014 depositata in data 4 settembre 2014 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da S.I. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore S.I. del contratto di appalto stipulato da quest’ultimo con il Comune di Pantelleria il 9 febbraio 2004 ed era stato revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 70.735,74 in favore di S.I. e a carico del Comune di Pantelleria a titolo di corrispettivo di lavori svolti in esecuzione del citato contratto di appalto e degli ordini di servizio emessi il 26 febbraio 2004 e il 12 marzo 2004 dal Direttore dei Lavori. La Corte territoriale ha disatteso l’istanza di rinnovazione delle operazioni peritali, espletate, su impulso del S., in sede di accertamento tecnico preventivo, rilevando che non era stata tempestivamente presentata dal S. istanza di ricusazione per incompatibilità del consulente tecnico d’ufficio. La Corte d’appello ha ravvisato infondate le censure dell’appellante relative alla dedotta insussistenza del suo inadempimento e, in particolare, ha affermato: a) quanto al rappezzamento delle buche stradali, a fronte delle contestazioni del Comune sul ritardo e sull’esecuzione parziale, ossia relativa solo ad alcune strade, l’appellante non aveva contestato detti addebiti e non aveva dimostrato, come dallo stesso dedotto, che gli inadempimenti erano stati causati da impedimenti oggettivi o fatti a lui non imputabili; inoltre dalla C.T.U. espletata in sede di A.T.P. era risultata dimostrata l’inesattezza, ossia la mancata esecuzione a regola d’arte, dell’opera di rappezzatura; b) i suddetti inadempimenti, riferibili al primo ordine di servizio, erano da ritenersi gravi ai sensi dell’art. 1455 c.c., perchè protrattisi per un lungo tempo, con gravi disagi per la viabilità e la sicurezza pubblica, tanto che il Comune aveva dovuto provvedere direttamente alla riparazione delle buche; c) i lavori di sistemazione della strada in (OMISSIS) non erano, come contrattualmente previsto, di manutenzione ordinaria, avendo interessato il totale rifacimento di parte della sede stradale ed avendo l’impresa utilizzato il basolato, non previsto nel prezziario del contratto di appalto; d) anche in ordine a detti ultimi lavori era pertanto dimostrato, come da CTU, l’inadempimento dell’impresa, sì da giustificare il mancato pagamento del corrispettivo, e tuttavia detto inadempimento non era rilevante ai fini della risoluzione del contratto, considerato che nel verbale del 28 aprile 2004 non vennero mosse contestazioni sui lavori in (OMISSIS), ma solo in ordine al rappezzamento delle buche in varie strade del Comune come da relazione di servizio del D.L. 5 aprile 2004 e da atto extragiudiziario notificato al S. il 13/4/2004; e) il Comune, in quell’occasione, ossia nell’incontro di cui al verbale 28-4-2004, manifestò la volontà di proseguire il rapporto contrattuale con il S., che venne autorizzato a riprendere i lavori, dopo l’ordine di sospensione di cui all’ordine di servizio n. 2 del 123-2004.

2. Avverso questa sentenza S.I. propone ricorso, affidato a sette motivi, nei confronti del Comune di Pantelleria, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Erronea e falsa applicazione degli artt. 51,63 e 192 c.p.c., in relazione all’art. 196 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che la Corte territoriale non ha disposto la rinnovazione della C.T.U. nonostante la sussistenza di gravi motivi, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., avendo il CTU ing. G. avuto rapporti di lavoro con il Comune di Pantelleria. Rileva il ricorrente di aver avuto conoscenza dell’incompatibilità solo successivamente all’espletamento della C.T.U., in sede di A.T.P., e di non aver perciò potuto presentare rituale istanza di ricusazione.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l’ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poichè, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinchè il giudice, se lo ritenga, in base ad apprezzamento insindacabile, si avvalga dei poteri conferiti dall’art. 196 c.p.c. (Cass. n. 28103/2018 e Cass. n. 23257/2018). Nè la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata ab origine tempestivamente denunciata.

2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha, motivatamente, disatteso le doglianze dell’appellante, riproposte con il primo motivo di ricorso, rimarcando, per un verso, che l’istanza di ricusazione del C.T.U. non era stata ritualmente proposta e, per altro verso, che le osservazioni critiche espresse dal consulente di parte del S. erano generiche.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce che la Corte territoriale non aveva esaminato l’intero contenuto dell’ordine di servizio n. 1 del 26-2-2004, prodotto quale doc. n. 4 in primo grado, dal quale risultava che la sistemazione della strada (OMISSIS) era prevista con utilizzo di basolato nelle parti mancanti e nella parte finale. Lamenta anche l’omesso esame del medesimo documento in relazione all’ordine di servizio n. 2, con il quale era ribadita la disposizione secondo cui l’impresa avrebbe dovuto eseguire il basolato. Rimarca che non sussisteva l’inadempimento contestato, avendo il ricorrente agito in buona fede, e che il contratto non prevedeva solo lavori di ordinaria manutenzione, ma anche di pronto intervento.

4. Con il terzo motivo lamenta “violazione dell’art. 1665 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente l’opera costituita dai lavori inerenti la (OMISSIS) doveva considerarsi accettata, atteso che, come affermato dalla Corte territoriale, non vennero svolte contestazioni al riguardo nel verbale del 28-4-2004, ed il Comune aveva l’obbligo di pagamento del corrispettivo relativo a detta opera, previa contabilizzazione della stessa.

5. Con il quarto motivo lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo omesso esame dell’ordine di servizio n. 2 (doc. n. 4), nella parte finale in cui si ordina la comparizione dell’impresa per il 18-3-2004 al fine di procedere alla verifica dei lavori di (OMISSIS), ed omesso esame del doc. 10, ossia della lettera della ditta S. del 27-5-2004 con cui si chiedeva la contabilizzazione dei lavori già eseguiti. A parere del ricorrente da detti documenti era dato desumere l’accettazione dell’opera da parte del committente per fatti concludenti e quindi sussisteva l’obbligo di pagamento.

6. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Quanto ai denunciati vizi motivazionali (motivi secondo e quarto), le censure, espresse dal ricorrente con riguardo all’asserito omesso o parziale esame di documenti, dei quali neppure è compiutamente allegata la decisività, si risolvono in inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie. La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n. 11511/2014 e Cass. n. 16467/2017).

Nel caso di specie i Giudici di merito, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014) e indicando in dettaglio le prove idonee a sorreggere il convincimento espresso, hanno ritenuto dimostrato l’inadempimento dell’appaltatore relativo ai lavori di (OMISSIS), affermando che i lavori eseguiti avevano interessato il totale rifacimento di parte della sede stradale e non erano di manutenzione ordinaria.

6.2. Circa il denunciato vizio di violazione di legge (terzo motivo), questa Corte ha chiarito che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie il ricorrente si duole, inammissibilmente, dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, assumendo che l’opera costituita dai lavori inerenti la (OMISSIS) dovesse considerarsi accettata, in quanto, come affermato anche dalla Corte territoriale, non vennero svolte contestazioni al riguardo nel verbale del 28-4-2004. I giudici di merito hanno invece ritenuto, con motivazione adeguata ed esaminando il citato verbale, che l’opera non fosse stata affatto accettata dal Comune, il quale non aveva mai rinunciato all’azione di risoluzione di inadempimento.

7. Con il quinto motivo lamenta “nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Ad avviso del ricorrente il Comune non aveva avanzato alcuna domanda o eccezione ex art. 1460 c.c., ma aveva proposto solo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice e, di conseguenza, aveva chiesto di accertarsi l’insussistenza del suo obbligo di pagamento del corrispettivo. Poichè la Corte territoriale aveva ritenuto che per i lavori di (OMISSIS) non sussistesse l’inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione, il pagamento del corrispondente corrispettivo era dovuto dal Comune.

8. Il motivo è infondato.

8.1. Non ricorre affatto il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo il Comune allegato, in relazione ai lavori di (OMISSIS), l’inadempimento dell’appaltatore, che la Corte d’appello ha ravvisato sussistente, pur se non di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto, in ogni caso accertata in virtù di altri inadempimenti, relativi al rappezzamento delle buche stradali.

La Corte territoriale ha pertanto escluso la debenza del compenso richiesto dall’appaltatore per i citati lavori, per non avere lo stesso fonte nel sinallagma contrattuale.

9. Con il sesto motivo lamenta “violazione degli artt. 1453,1460 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Sempre con riferimento all’opera di (OMISSIS), ad avviso del ricorrente il Comune non poteva rifiutare la controprestazione se ciò era contrario a buona fede, come nella fattispecie, dato che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, la ditta S. aveva eseguito lavori maggiori di quelli consentiti dal contratto. Di conseguenza il Comune avrebbe potuto rifiutare il pagamento delle opere in eccesso, ma “i lavori eseguiti per la parte corrispondente alla previsione manutentiva del contratto e secondo quanto disposto dal direttore lavori con gli ordini di servizio n. 1 e n. 2 andavano pagati ai sensi dell’art. 1375 c.c.” (pag. n. 14 ricorso).

10. Il motivo è inammissibile.

10.1. La censura è formulata in modo generico e non del tutto lineare, nonchè risulta, altresì, estranea alla ratio decidendi della statuizione impugnata di cui si è detto nei paragrafi che precedono, riferendosi, senza che ne sia chiaramente esplicitata la motivazione, alla violazione del principio di buona fede e presupponendo valutazioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità.

11. Resta assorbito il settimo motivo (art. 91 c.p.c. – regolazione delle spese di lite), con il quale il ricorrente chiede che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, sia cassata la sentenza impugnata con riferimento alla regolazione delle spese di lite.

12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di Pantelleria.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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