Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7462 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1607-2015 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 95,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3548/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. MASTROBERNARDINO PAOLA che ha

chiesto che il ricorso sia respinto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 3548/38/14, depositata il 28 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello del notaio A.N., così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un diniego di rimborso relativo all’imposta di registro versata, in autoliquidazione, per la registrazione di un atto di accertamento della condizione sospensiva verificatasi a riguardo di una compravendita immobiliare;

– il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che il notaio rogante non ha titolo al rimborso dell’imposta principale di registro corrisposta (sia pur in autoliquidazione), risultando lo stesso estraneo al presupposto impositivo e correlandosi il diritto in questione alla posizione delle parti contraenti, incise dal tributo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1);

2. – A.N. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 57, ed al D.Lgs. n. 463 del 1997, assumendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alla rimodulazione degli adempimenti sottesi alla registrazione degli atti, qual implicata dalla loro registrazione telematica che, a sua volta, importa l’autoliquidazione delle imposte da parte del notaio (pur destinatario dell’avviso di liquidazione concernente l’imposta principale cd. postuma; D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e 3 ter), – la posizione (sostanziale) del notaio rogante deve assimilarsi a quella della parte contrattuale, dovendosi, così, escludere che il notaio “resti “del tutto estraneo al rapporto tributario””;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, sull’assunto che l’applicabilità, nella fattispecie, del principio generale desumibile dalla disposizione codicistica sull’indebito oggettivo non può trovare ostacolo nella specialità, – di carattere (solo) procedimentale, – della disposizione tributaria di disciplina del rimborso dell’imposta di registro, avuto riguardo (anche) alla insussistenza di un principio, di portata generale e sistematica, volto a delimitare, nel sistema regolativo tributario, la legittimazione soggettiva al rimborso; soggiunge il ricorrente che, altrimenti ragionando, si esporrebbe il sistema ad effetti iniqui in ragione della tutela rafforzata riconosciuta dall’ordinamento, – attraverso l’esercizio della rivalsa, – al responsabile d’imposta (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 58), rimanendo, così, il contribuente definitivamente inciso dal tributo (non dovuto) nell’impossibilità di contestare, – diversamente da quanto consentito secondo il diritto comune, – l’an ed il quantum dell’adempimento eseguito dal responsabile di imposta;

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto afferiscono a distinti profili di una medesima, sia pur complessa, quaestio iuris, – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – occorre premettere che, nella fattispecie, – per come emerge dalla gravata sentenza oltrechè dalla stessa esposizione dei fatti di causa hinc et inde svolta, – viene in rilievo l’imposta corrisposta, in autoliquidazione, dal notaio rogante ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis, commi 2 e 3, non risultando, quindi, emesso alcun avviso di liquidazione per il pagamento della stessa imposta principale (cd. postuma; citato D.Lgs. n. 463, art. 3 ter);

4. – secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, in tema d’imposta di registro, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta, – inteso, alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3, come soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, – non è legittimato, – ai di fuori delle ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito in relazione ad una pretesa impositiva avanzata direttamente nei suoi confronti dietro notificazione (proprio in quanto obbligato in solido) dell’avviso di accertamento e liquidazione (v. Cass., 8 marzo 2006, n. 4954 nonchè, in motivazione, Cass., 21 giugno 2016, n. 12759), – alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento dell’imposta principale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto, e la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, limita il diritto al rimborso al contribuente, ed al “soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”, unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta (v. Cass., 21 novembre 2002, n. 16390 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759, cit.; Cass., 6 maggio 2005, n. 9439; Cass., 23 settembre 2004, n. 19172);

4.1 – secondo, poi, più recenti arresti della Corte, la previsione di modalità telematiche di registrazione dell’atto, e di versamento del tributo dietro autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (MUI; D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis e ss.), ha rappresentato “un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione” senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del D.P.R. n. 131 del 1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto (v. Cass., 7 giugno 2019, n. 15450; v., altresì, Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493);

4.2 – la Corte ha, altresì, rimarcato che “La peculiarità del sistema di riscossione dell’imposta, congegnato al fine di favorire quam maxime l’adempimento della prestazione tributaria, non toglie che sul piano dello strumento processuale non si debba ristabilire la consequenzialità propria delle posizioni sostanziali del rapporto tributario: di modo che l’art. 77, consente al solo soggetto passivo dell’imposta di agire per il rimborso, con una disposizione, di cui non può non riconoscersi carattere speciale in materia di ripetizione dell’indebito, idonea a limitare soggettivamente l’azione in generale accordata a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto (art. 2033 c.c.).” (Cass., 21 novembre 2002, n. 16390);

– e va soggiunto che, – nel complessivo sistema regolatorio della traslazione economica dell’imposta nei rapporti tra condebitori solidali e responsabile d’imposta (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 57 e 58) nonchè nel rapporto tra gli stessi condebitori e il fisco (citato D.P.R. n. 131, art. 77), – la previsione della rivalsa (citato art. 58), – che assolve (esattamente) alla funzione di tutela della posizione del responsabile d’imposta, – costituisce elemento (speciale) di sistema che preclude, nei confronti del fisco, l’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) la cui conformazione, come detto, è assolta dall’istituto del rimborso d’imposta alla stregua delle speciali esigenze del sistema volto, tra l’altro, ad assicurare la stabilità dei provvedimenti di imposizione e, così, l’affidamento dell’amministrazione in ordine al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del soggetto passivo d’imposta cui si correla la realizzazione del presupposto impositivo;

5. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità delle ricadute interpretative delle questioni trattate, mentre sussistono, nei confronti del ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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