Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7461 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2 008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2 8.10.08, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 24.7.2003 R.L. chiedeva al Tribunale di Bologna di condannare l’Inps alla liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1.9.2003, avendo raggiunto in quella data il requisito contributivo mediante il computo dei benefici pensionistici L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche, che gli erano stati riconosciuti dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 897 del 2.12.2004.

L’Inps si costituiva e resisteva osservando che difettava nella specie una valida ed efficace domanda amministrativa, poichè una prima domanda presentata il 14.9.2000 era stata respinta – perchè all’epoca difettava il presupposto ineludibile della cessazione dell’attività lavorativa e non sussistevano i requisiti contributivi ed anagrafici – ed il lavoratore non aveva presentato una nuova domanda.

Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore. Proponeva appello l’Inps e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 9 gennaio 2009, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava la domanda del R.. La Corte territoriale osservava che alla liquidazione della pensione di anzianità ostava il difetto di domanda amministrativa, a nulla rilevando che in un diverso giudizio fosse stato riconosciuto al lavoratore il diritto ad usufruire dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992.

Avverso detta sentenza il R. ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione dell’art. 443 c.p.c., art. 149 disp att. c.p.c. e L. n. 257 del 1992, art. 13, nonchè vizi di motivazione, ed ha lamentato che la Corte di Appello non ha tenuto conto della domanda presentata il 14.9.2000, nè della sentenza n. 320/2002 del giudice del lavoro di Bologna che gli aveva riconosciuto i benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, nè del fatto che nel corso del giudizio di appello aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità (37 anni di contribuzione indipendentemente dall’età).

L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ribadisce che con il computo dei benefici pensionistici per l’esposizione all’amianto avrebbe conseguito il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1^ settembre 2003. Nulla il ricorrente ha allegato o provato per dimostrare che alla data del 14.9.2000 non prestava più attività lavorativa ed era in possesso dei requisiti anagrafici, ragione per cui l’Inps aveva respinto la domanda di pensione.

Successivamente a tale data il lavoratore non ha presentato altra domanda di pensione e, con ricorso depositato il 24 luglio 2003, ha iniziato questo giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1^ settembre 2003.

Correttamente il giudice dell’appello ha respinto il ricorso introduttivo del lavoratore per difetto della domanda amministrativa.

La domanda amministrativa di pensione di anzianità è condizione necessaria per il conseguimento della prestazione previdenziale (vedi Cass. n. 732/2007); ove una prima domanda sia stata respinta dall’Inps per la mancanza dei requisiti lavorativi, contributivi ed anagrafici, il lavoratore ha l’onere di presentare una nuova domanda amministrativa quando tutti i requisiti si siano perfezionati. Il giudizio promosso nei confronti dell’Istituto per l’accertamento del diritto ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992, non vale a mantenere efficacia alla domanda respinta.

Occorreva, pertanto, che l’interessato, una volta in possesso di tutti i requisiti di legge, avanzasse nuova domanda amministrativa all’Inps. In mancanza di una siffatta nuova domanda il ricorso giudiziario che ha dato luogo al presente giudizio è stato correttamente ritenuto inammissibile dal giudice di appello, a nulla rilevando che in un diverso processo il lavoratore si è visto riconosciuto il diritto ai benefici di cui alla L. n. 257 del 1992.

Del tutto irrilevante è il rilievo che nel corso del giudizio di appello del presente processo il lavoratore avesse maturato i requisiti contributivi; il richiamo all’art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, è del tutto infondato atteso che detta norma opera nell’ambito delle controversie in materia di invalidità pensionabile, riconoscendo valore al sopravvenuto aggravamento della malattia, e non nelle controversie in materia di pensione.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003, poichè la causa è stata iniziata prima del 3 ottobre 2003.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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