Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7461 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28163/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TIZIANO 19,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO NIGRO, rappresentato e difeso

dagli avvocati MICHELE DOGLIO, ITALO DOGLIO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1671/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 13/03/2015, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Il Dott. D.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lombardia del 21 aprile 2015 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione ma non si difende con controricorso.

Con plurimi mezzi la ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8; D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50) e vizio di omesso esame (art. 360 c.p.c., n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pure essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature, modeste spese globali e ridotto ausilio di personale.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle autosufficienti difese della ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda la disponibilità di un ambulatorio attrezzato, le spese afferenti all’attività (verosimilmente per medici-sostituti) e la trascurata assenza di costi per personale dipendente. Il che, senza adeguato esame, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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