Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7460 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27799/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA

PACELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato REMIGIO TRUOCCHIO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5499/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/05/2015, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania, che l’8 giugno 2015 ha riformato la sentenza della CTP – Napoli e disposto, a favore del Dott. M.G., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2005 (saldo) al 2008. Il contribuente si difende con rituale controricorso.

Premesso che ogni eventuale irritualità della notificazione del ricorso a mezzo di PEC è sanata dal raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285), l’Agenzia delle entrate, però, erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di ambulatorio attrezzato e di una segretaria part-time.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un ambulatorio normalmente attrezzato e di una collaboratrice esecutiva part time, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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