Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7460 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28112-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO

n. 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADOLFO RAVA’

n. 106, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALVATI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.A. interponeva appello avverso l’ordinanza del 12.1.2017 con la quale il Tribunale di Roma, decidendo un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da P.F., aveva condannato l’appellante al pagamento in favore del predetto P. della somma di Euro 20.000, corrispondente al doppio della caparra a suo tempo prestata dal ricorrente in relazione alla progettata cessione di una attività di affittacamere sita in (OMISSIS). L’appellante lamentava di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del relativo provvedimento di fissazione dell’udienza ed eccepiva, quindi, la nullità del provvedimento per vizio del contraddittorio.

Si costituiva il P. resistendo all’impugnazione.

Con la sentenza n. 1237/2018 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo che il duplicato dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado (avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.) prodotto in seconde cure dimostrasse l’effettivo svolgimento, da parte dell’agente postale, di tutte le formalità previste dal procedimento notificatorio.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione F.A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso P.F..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., degli artt. 3,24 e 111Cost. e dell’art. 6C.E.D.U., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato le risultanze del duplicato della cartolina di ricevimento prodotto in seconde cure, nonostante che nel giudizio di primo grado fosse stato prodotto l’originale della detta cartolina, dal quale non risultava la “spunta” della casella attestante l’avvenuta immissione dell’avviso di avvenuta notificazione nella cassetta postale del destinatario della stessa. La Corte territoriale avrebbe dunque ammesso la produzione di un nuovo documento in appello, senza tener conto che agli atti vi era già l’originale dell’avviso “duplicato” e senza fornire adeguata motivazione circa la discrasia tra i due documenti predetti.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 162 del 2014, art. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che la controversia era soggetta alla cd. “negoziazione assistita”, il cui mancato espletamento avrebbe dovuto comportare una pronuncia di improcedibilità della domanda.

Poichè in relazione alla prima doglianza il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, si rende opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sta trattato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè sia chiamato alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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