Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 746 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 15/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.15/01/2018),  n. 746

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. La Corte di Appello di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze volta al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di cura sostenute in relazione all’infarto del miocardio occorso il 13.11.1995, riconosciuto come dipendente da causa di servizio con il D.M. 4 luglio 1997.

2. La Corte territoriale ha escluso il diritto al rimborso delle spese sostenute per la cura dell’infarto del miocardio sul rilievo che alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio (4.7.1997) l’art. 68, comma 8, prevedente il diritto al rimborso delle spese di cura, non era più vigente, in quanto il CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio ne aveva previsto la disapplicazione con decorrenza dal 10.1.1997. Affermata la natura costitutiva del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, la Corte territoriale ha ritenuto che ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile “ratione temporis” doveva aversi riguardo a tale provvedimento.

3. Avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sintesi dei motivi.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68, e del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 42. Sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio deve ritenersi disciplinata da queste disposizioni in quanto l’evento invalidante (verificatosi il 5.11.1995), le spese di cura (affrontate il 26.2, il 27.2 ed il 5.7 del 1996) e la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio (presentata il 15.2.1996) risalivano ad epoca precedente l’intervento di modifica operato dalla contrattazione collettiva. Assume che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il D.M. 2 luglio 1997, non ha natura costitutiva ma ricognitiva della infermità e della sua dipendenza da ragioni di servizio. Invoca a conforto di siffatta prospettazione numerose sentenze del Consiglio di Stato. Inoltre, il ricorrente richiama il D.P.R. n. 686 del 1957, art. 42, per evidenziare che la domanda volta al rimborso delle spese di cura può essere formulata anche contestualmente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale affermato che il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quello relativo al rimborso delle spese di cura costituiscono due fasi distinte. Sostiene che siffatta pronuncia contrasterebbe con il dato letterale contenuto nel D.P.R. n. 686 del 1957, art. 42.

Esame dei motivi.

6. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente.

7. Entrambi i motivi del ricorso sono ammissibili perchè le censure sono espresse in maniera specifica e con puntuale confronto con tutte le statuizioni adottate dalla Corte territoriale e con ciascuna delle argomentazioni motivazionali che le sorreggono.

8. Il secondo motivo è ammissibile perchè, al di là del riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contenuto nella rubrica, le doglianze si compendiano nella chiara ed inequivoca denuncia del vizio di violazione della disposizione contenuta nel D.P.R. n. 686 del 1957, art. 42, attraverso argomentazioni che sviluppano quelle già formulate nel primo motivo (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 1370/2013, 14026/2012, 7981/2007).

9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni che li sorreggono, devono essere accolti.

10. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il provvedimento amministrativo che riconosce la dipendenza da causa di servizio di una malattia ha carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo della infermità, la quale preesiste al suo riconoscimento anche nella dipendenza causale da ragioni di servizio, (Cass. 8707/2017, che ha richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato nelle decisioni n. 4871/2014, n. 1957/2006, 4996/2002).

11. Va considerato che nel D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68, comma 8, che attribuisce al pubblico dipendente, insieme al diritto all’equo indennizzo, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la cura dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non v’è alcun dato testuale dal quale desumere la natura costitutiva del provvedimento che riconosca detta dipendenza.

12. Del pari, nessun elemento testuale che attribuisca tale valore costitutivo è rinvenibile nel D.P.R. n. 686 del 1957, art. 42. La disposizione, nel prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata anche nella medesima istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, conferma la natura ricognitiva del provvedimento della P.A. datrice di lavoro.

13. Consegue a quanto innanzi considerato che la normativa applicabile alle spese sostenute dal lavoratore pubblico per la cura delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è quella vigente alla data di insorgenza della infermità.

14. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata perchè la Corte territoriale ha affermato, in contrasto con i principi innanzi richiamati, che la disciplina regolante “ratione temporis” la fattispecie dedotta in giudizio dovesse essere individuata con riguardo al provvedimento adottato dalla P.A il 4.7.1997 e non con riguardo alla data di insorgenza dell’infarto del miocardio che colpì il ricorrente.

15. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Catania, che dovrà fare applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il provvedimento amministrativo che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità ha carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo della infermità e della sua dipendenza causale. La disciplina relativa alle spese sostenute dal lavoratore pubblico per la cura delle infermità riconosciute dipendenti da causa si servizio è quella vigente alla data di insorgenza della infermità”.

16. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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