Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 746 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13391/13 proposto da:

D.D.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Marziale n. 7/B, presso lo Studio dell’Avv. Amalia Re, rappresentata

e difesa dall’Avv. Stefano Epicoco;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/05/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 30 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Amalia Re, per delega, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.

2. Con l’impugnata sentenza n. 31/05/12 depositata il 30 aprile 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 18574 del 2010 che aveva annullato la decisione n. 150/02/07 della medesima CTR per vizio di motivazione – stabiliva in parziale accoglimento del ricorso promosso da D.D.G. contro l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) che il valore finale ai fini INVIM del terreno venduto dalla contribuente fosse da determinarsi in quello “congruo” di 160.000.000 attesa la sua “inconfutabile destinazione edificatoria” e attesa la comparazione con altro terreno limitrofo avente analoghe caratteristiche e tenuto infine altresì conto che a differenza di quest’ultimo il terreno venduto dalla contribuente aveva “una posizione arretrata” e non presentava cubature “già realizzate”.

3. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, come richiamato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, comma 1” – a cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso – deducendo che la CTR non avendo utilizzato alcuno dei criteri estimativi previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, aveva accertato il valore finale del terreno in modo affatto discrezionale ecc.

4. Ora in disparte l’osservazione che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, disciplina i poteri di rettifica dell’ufficio – peraltro consentendo a quest’ultimo di utilizzare allo scopo qualsivoglia “elemento di valutazione” – il motivo è comunque inammissibile perchè in realtà con lo stesso viene censurata non una violazione di legge e bensì l’accertamento del valore del terreno compiuto dalla CTR deducendo che lo stesso non era sorretto da idonei “elementi di fatto o criteri giustificativi” ecc. Una violazione che pertanto avrebbe dovuto denunciarsi per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. 1 n. 1646 del 2014; Cass. sez. 6 n. 3164 del 2012).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuale, queste liquidate in Euro 2.900,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto D.P.R. n. 155 cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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