Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 746 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 14/01/2011), n.746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32505-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. MARTELLI ROBERTO in TORINO, Corso Siracusa 87 giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1861/2006 del TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE

TERZA CIVILE, emessa il 13/03/2006, depositata il 20/03/2006 R.G.N.

35196/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. LEVI Giulio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., con citazione innanzi al giudice di pace di Torino, conveniva in giudizio B.D. e la società di assicurazione Axa spa per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura nello scontro con quella della convenuta, che la società assicurava per i rischi da circolazione.

B.D. non contestava la dinamica del sinistro descritta dall’attore e chiedeva di essere manlevata dal suo assicuratore, il quale contrastava, invece, la domanda del C., eccependo che la descrizione del sinistro non corrispondeva a quella indicata dall’attore e che essa neppure corrispondeva a quanto risultante dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dagli interessati.

All’esito della disposta istruzione il giudice di pace dichiarava che il sinistro non era avvenuto secondo le modalità descritte in citazione; assolveva, perciò, dalla pretesa del C. la società Axa spa; condannava, invece, B.D. stante la sostanziale confessione che la stessa aveva reso.

Sull’impugnazione di C.A., il tribunale di Torino, rigettando il gravame, confermava la statuizione di primo grado con sentenza depositata il 20 marzo 2006.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso C.A., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati società Axa spa e B.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione perchè il giudice di appello nulla avrebbe detto circa la mancata adozione dell’ordine di esibizione delle fotografie scattate al veicolo della B. prima della riparazione dei danni, fotografie dalle quali si sarebbe potuto stabilire il punto d’urto tra le due autovetture per farne derivare la conseguente contabilità (leggi:

compatibilità) con la descrizione del sinistro fornita in citazione.

La censura, per la quale non risulta formulato il relativo dovuto quesito di diritto concernente la pretesa omessa motivazione dell’ordinanza recettiva dell’ordine di esibizione, è per tale motivo inammissibile, onde è ultroneo aggiungere che, comunque, il ricorrente non espone neppure specifica critica alla motivazione di rigetto dell’istanza, che il giudice del merito ha giustificato per il fatto che, essendo stati i veicoli visionati dal ctu in sede di accertamento peritale, la richiesta di esibizione era diretta sostanzialmente ad ottenere la rinnovazione della consulenza medesima.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge per non avere il giudice del merito rilevato la nullità della consulenza tecnica d’ufficio perchè il consulente avrebbe omesso di invitare i consulenti privati ad assistere alle operazioni peritali.

La censura non può essere accolta.

Il giudice di secondo grado ha spiegato che della eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio non vi era traccia nel giudizio di primo grado e che, pertanto, non risultando l’eccezione proposta nella prima difesa successiva al deposito della stessa, la pretesa nullità non poteva essere dedotta con il proposto gravame.

La motivazione sul punto è conforme alla legge, dato che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. n. 7243/2006; Cass., n. 3340/97) il principio secondo cui in tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata ha l’onere di far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.

Infondato è anche il terzo mezzo, con il quale il ricorrente, deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 2732 e 2733 c.c. nonchè il vizio di motivazione sul punto, denuncia che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente apprezzato e valutato il contenuto reale del modulo di constatazione amichevole nel suo contenuto confessorio con effetti anche nei confronto del litisconsorte assicuratore r.c.a..

Soccorre al riguardo la regola di diritto (per tutte: Cass. Sez. Un. n. 10311/2006) a mente della quale nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto c.i.d.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, litisconsorte necessario, deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Il ricorso, pertanto, è rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione dato che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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