Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7459 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26976/2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CASOLANI, FRANCESCO
CAPOLUPO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 356/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA del 9/03/2015, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
Il Dott. C.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Abruzzo del 13.4.2015 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011. L’agenzia si difende con controricorso. Il contribuente replica con memoria
Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto (112, 132, 345 c.p.c.; artt. 1, 36, 53 proc. trib.; art. 111 Cost.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione.
In effetti, la decisione del giudice regionale si attiene, in punto di diritto, ai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dunque, il ricorso non è fondato.
Esso nella sua struttura logica e giuridica, si discosta dai superiori principi laddove la CTR – con insindacabile accertamento di fatto devoluto al monopolio dei giudici di merito e concretamente adeguato tanto al minimo costituzionale di motivazione quanto al reale thema decidendum – ha appurato che il ricorrente dispone di due studi, il che comporta il superamento della soglia minima richiesta dalla normativa convenzionale e indicata dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16). Nè il contribuente adduce in punto di fatto alcunchè circa la presenza di peculiari situazioni e specifici bisogni territoriali eventualmente trascurati dal giudice di merito (es. Cass. 25238/16; adde Cass., 14/12/2016, Fiorini).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di rigetto del ricorso e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017