Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7459 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20860-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DUFERCO SOLAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato per difetto di motivazione l’avviso di accertamento catastale (OMISSIS), emesso dalla Agenzia delle entrate nei confronti della srl Duferco Solar in rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA dalla srl Duferdofin Nucor relativamente ad un impianto fotovoltaico costruito sul lastrico solare di un’unità immobiliare di proprietà di quest’ultima società e su cui la Duferco Solar aveva diritto di superficie. La CTR, dopo avere affermato che la rettifica era stata erroneamente effettuata con inclusione del “valore del lotto” benchè “già assorbito nella rendita catastale dell’immobile sul quale è installato l’impianto” e di oneri finanziari e fiscali in realtà inesistenti e senza considerare il deprezzamento cui l’impianto era soggetto (avendo una durata “di soli 20 anni”), evidenziava che “l’Agenzia non aveva (ha) prodotto nell’avviso di accertamento sufficienti elementi per correttamente estimare gli impianti in questione” che “pertanto il contribuente non ha avuto modo di adeguatamente difendersi mentre questa commissione è stata posta in grado di valutare e solo in sede contenziosa e neppure in maniera completa quanto posto a fondamento dell’accertamento” che “in ragione di quanto precede deve pertanto confermarsi la sentenza impugnata”;

2. avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia con due motivi contrastati dalla contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i due motivi di ricorso l’Agenzia lamenta violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (primo motivi) nonchè violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, comma 2 (secondo motivo). Le doglianze sono indirizzate a quanto la CTR ha affermato riguardo agli elementi di calcolo della rendita;

3. i motivi non toccano la ratio decidendi della sentenza impugnata: essere l’avviso illegittimo – per contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3 – perchè non motivato;

4. il ricorso va per pertanto dichiarato inammissibile;

5. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla srl Duferco Solar le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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