Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7459 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19155/2015 R.G. proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli

n. 31, presso lo studio dell’Avv. Michele Clemente, rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv.

Liana Di Molfetta;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2624/2014 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 16 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2022 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, alla rettifica del reddito complessivo di R.F. per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.

In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente l’acquisto di un fabbricato e la disponibilità di più veicoli; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di capacità contributiva in applicazione del c.d. redditometro, con plurimi avvisi di accertamento riferiti a singole annualità, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

2. Le impugnative del contribuente, proposte con separati ricorsi riuniti nel corso del giudizio di prime cure, venivano parzialmente accolte dall’adita Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale annullava l’atto impositivo concernente l’anno 2006 e quantificava in minori entità i redditi per le annualità 2007 e 2008.

3. Decidendo sulle contrapposte impugnazioni spiegate da ambedue le parti, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha, in riforma della pronuncia di prime cure, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’accertamento per l’anno 2006 ed accolto l’appello del contribuente circa la determinazione del reddito riveniente dal possesso di veicoli.

4. Ricorre per cassazione R.F., affidandosi a otto motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Lite pendente parte ricorrente ha depositato copia del provvedimento di ammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (emesso a seguito di istanza ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, relativa agli avvisi di accertamento in questione e formulata dopo la proposizione del presente ricorso) nonché copia delle quietanze di versamento degli importi, in misura corrispondente a quanto indicato nel prospetto elaborato dall’agente della riscossione.

Secondo il consolidato avviso di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, menzionato art. 6, cui sia seguita l’ammissione al beneficio ad opera dell’agente della riscossione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (tra le tante, Cass. 22/12/2020, n. 29283; Cass. Cass. 21/09/2020, n. 19651; Cass. 02/05/2019, n. 11540; Cass. 03/10/2018, n. 24082-24083).

Nella specie, verificato ex actis l’integrale pagamento del dovuto, si impone declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. Attesa la natura incentivante della definizione agevolata ed alla luce del significato da attribuire al correlato impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal contribuente in uno alla dichiarazione rivolta all’agente della riscossione del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.

7. In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre alla società il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 27/07/2021, n. 21425; Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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