Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7458 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8593/2009 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GONZAGA 37, presso l’abitazione del Sig. SALVATORE BATTAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO Olindo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

28.3.08 depositata il 25/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata il 25.3.2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento ed ha respinto la domanda di A.F., diretta ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento dell’assegno ordinario di invalidità. La Corte Territoriale ha dichiarato di aderire alla CTU disposta nel giudizio di appello, secondo cui le patologie da cui era affetto il periziato non influiscono sulla sua capacità di lavoro in modo tale da determinare una riduzione a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.

Avverso detta sentenza A.F. ha proposto ricorso in cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e vizi di motivazione per non avere il giudice di appello rilevato che la CTU aveva riconosciuto che il periziato era in possesso dei requisiti di legge per l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2006; 2) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., e della L. n. 222 del 1984, per non avere il giudice di appello valutato correttamente sia la CTU disposta in appello sia la documentazione medica prodotta dall’interessato; per essere incorso il giudice di appello in una erronea determinazione delle conseguenze giuridiche riferibili al caso concreto; per non avere il giudice di appello motivato in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla L. n. 222 del 1984.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di appello, sia nella relazione peritale che nel supplemento di perizia effettuato a richiesta del giudicante, ha concluso nel senso che “il periziato era in possesso dei requisiti biologici previsti dalla legge per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2006, sia per quanto accertato nella documentazione agli atti, sia per quanto riscontrato obbiettivamente nel corso della visita”. La Corte di Appello ha invece attribuito alla relazione peritale una valenza del tutto contraria alle predette conclusioni senza dare alcuna plausibile giustificazione della sua decisione.

Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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