Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7458 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26532/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI
114/b presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA COMINI, giusta procura
speciale per atto Notaio D.A.M.M. di Napoli
dell’11/11/2010 rep. n. (OMISSIS) allegata in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3315/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 4/03/2015, depositata il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva in forma semplificata:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania, che il 2 aprile 2015 ha riformato la sentenza della CTP – Napoli e ha accolto la domanda della Dott. I.M., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2009. La contribuente si difende con controricorso.
La ricorrente censura – per violazione di norme di diritto processuali (artt. 112, 132 c.p.c.; art. 36, proc. trib.) e sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove dispone il rimborso anche per il saldo 2005 e l’acconto 2006, espressamente esclusi dall’atto di appello (motivo 1); e poi, nel merito stima, con motivazione apparente (motivo 2), l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di una segretaria e di un ambulatorio (motivi 3-4).
La decisione del giudice regionale, viziata riguardo al primo mezzo da accogliersi e adeguata nel resto al minimo costituzionale di motivazione (motivo 2), è nel merito (motivi 3-4) centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una segretaria e di un ambulatorio, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, rigettati gli altri mezzi, deve accogliere il solo primo motivo e cassare senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente al rimborso del saldo 2005 e dell’acconto 2006, già negato in prime cure con decisione passata in giudicata sul punto specifico per pacifica mancata impugnazione (cfr. le conclusioni dell’appello trascritte a pag. 6 del ricorso erariale).
Gli esiti complessivi del giudizio nei vari gradi legittima la compensazione delle spese processuali anche in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi di ricorso; cassa senza rinvio la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto; compensa per intero tutte le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017