Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7457 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5616/2009 proposto da:

D.P. (OMISSIS), D.G.

(OMISSIS), nella loro qualità di eredi del loro defunto

padre, Dott. D.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI

Carla, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig.

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SALONIA Giovanni, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

IGEI SPA IN LIQUIDAZIONE QUALE SUCCESSORE EX LEGE DELLA SPORTASS

CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE SPORTIVI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 87, presso lo studio dell’avvocato OBINO GIANNETTO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

B.G., N.M.T. (OMISSIS), RAS

RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE (OMISSIS), M.L.;

– intimati –

sul ricorso 5618/2009 proposto da:

N.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA

IGNAZIO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del Dott.

MAURIZIO D’ERRICO Notaio in Roma, del 19/11/2009, rep. n. 23280;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig.

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SALONIA GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.G., RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’, M.

L., CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE SPORTIVI SPORTASS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 02/10/2007, depositata il 09/01/2008; R.G.N.

11729/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato OLIVIERI CARLA;

udito l’Avvocato OBINO GIANNETTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 marzo 2003 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da D.D. e N.M.T. contro il condominio di (OMISSIS), diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’appartamento di loro proprietà, che era rimasto distrutto, a seguito di un incendio divampato dal quadro elettrico collocato nella parete in comune con il pianerottolo: danni materiali e personali alla N. che nell’occasione aveva riportato lesioni personali.

Contro la sentenza, su appello del condominio la Corte di appello di Roma con sentenza del 9 gennaio 2008 riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta e compensava integralmente tra le parti le spese dei due gradi.

Avverso siffatta decisione propongono separati ricorsi (di cui uno iscritto al R.G. n. 5616/09) D.P. e D.G. nella qualità di eredi del D.D., nelle more deceduto, affidandosi a tre motivi, l’altro, iscritto al R.G. n. 5618/09) N.M.T., affidandosi anch’ella a tre motivi.

Al ricorso dei D. resistono con controricorso il Condominio e la IGEI s.p.a. in liquidazione in nome e per conto dell’INPS. Al ricorso della N. resiste il solo Condominio.

Tutti gli altri intimati non risulta abbiano svolto attività difensiva.

I due ricorsi propongono all’attenzione del Collegio le stesse censure.

I ricorrenti D. e N. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. – In punto di fatto, per una migliore comprensione delle questioni di cui trattano i ricorsi, va posto in rilievo che il (OMISSIS) verso le ore 3,40 del mattino si sviluppò un incendio al pianerottolo del terzo piano dell’edificio di (OMISSIS), che aveva interessato la porta dell’interno n. (OMISSIS) e le vetrate con interruzione del collegamento dell’energia elettrica con le scale, con l’appartamento del terzo piano e con quello n. (OMISSIS) al quarto piano di proprietà dei D..

Il ripristino del servizio elettrico verso l’appartamento dei D. fu effettuato mediante cavi in tubi PVC disposti sotto traccia che collegavano le scatole di derivazione con quelle del quarto piano e, quindi, il cavo elettrico dell’appartamento dei D..

In data (OMISSIS) verso le ore 21,30 si verificò un nuovo incendio, questa volta nell’appartamento dei D., divampato dal quadro elettrico collocato nella parete in comune con il pianerottolo, a causa di un corto circuito verificatosi nell’impianto di adduzione dell’elettricità dal vano scala all’appartamento medesimo.

A seguito di questo ultimo incendio l’appartamento dei D. andò distrutto e la N. riportò lesioni personali, per cui i danni, tutti i danni, furono quantificati in L. 428 milioni, di cui 370 milioni, come da ATP, richiesto dai coniugi e concesso dal Presidente del Tribunale.

Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva il condominio che chiedeva e veniva autorizzato a chiamare in causa la RAS a garanzia in caso di condanna.

I D., autorizzati dal giudice, citavano l’amministratore dell’epoca in proprio, M.L., chiedendone la condanna in solido con il Condominio.

Spiegavano intervento volontario due condomini, chiedendo il rigetto della domanda.

La domanda ha trovato esito giudiziale alterno nelle due fasi di merito.

2. – Ciò posto, osserva il Collegio che il punto centrale della controversia, quale sottoposta, è dato dalla funzione che nell’ambito del giudizio è da riconoscersi all’ATP, di cui all’art. 696 c.p.c., vigente ratione temporis, ovvero prima della novella di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. n. 35 del 2005, atteso che nel concedere l’ATP il Presidente formulava al consulente il seguente quesito:

“dica il CTU, previo esame e descrizione dei luoghi di cui è causa, quale sia la causa dell’incendio sull’immobile de quo e quali siano i danni nello stesso, quantificandone il valore”, secondo gli stessi termini formulati dai ricorrenti.

Il Consulente rispondeva in tal senso.

3. – Di vero, con il primo motivo, i ricorrenti, in sintesi, lamentano che il giudice dell’appello a fronte di tale ATP abbia dichiarata la nullità relativa e la conseguente inutilizzabilità dello stesso nella parte in cui la relazione del consulente ad esso allegata aveva determinato la causa dell’incendio e i danni quantificabili all’appartamento.

Chiedono i ricorrenti se può essere accolto, in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale susseguita alle sentenze costituzionali n. 46/97 e n. 388/99 ancora l’orientamento interpretativo restrittivo seguito dal giudice dell’appello.

Osserva il Collegio che contrariamente all’assunto dei ricorrenti, e come si evince dalla parte motiva delle due sentenze del giudice delle leggi, all’ATP è stata riconosciuta la funzione di formazione della prova in ordine allo stato dei luoghi ante processum, al fine di consentire una successiva valutazione anche tecnica nel giudizio intentato a titolo risarcitorio per determinare la causa del danno e l’entità dello stesso.

Questa Corte, a seguito di questo indirizzo, ha avuto modo di stabilire che il giudice può trarre convincimento in merito alla causa e all’entità del danno anche da un ATP con la cui relazione il consulente abbia ecceduto i limiti dei compiti demandatigli dal Presidente ovvero abbia indicato la causa e l’entità dei danni, purchè la relazione sia stata regolarmente acquisita al processo (Cass. n. 5658/10).

Nel caso di specie, addirittura, come riportato nella doglianza, il consulente non ha individuato di sua iniziativa la causa e l’entità dei danni, per cui è pacifico che l’ATP sia stato regolarmente acquisito al processo.

Ciò detto, quindi, pur dovendosi riconoscere che il giudice avrebbe dovuto tener conto delle risposte cui era obbligato il consulente in virtù dei compiti demandatigli, è opportuno porre in rilievo che il giudice dell’appello, allorchè è passato a valutare l’origine del guasto e, quindi, dell’incendio nell’impianto condominiale ha avuto modo di affermare, prendendo in esame scrupolosamente alle prove, offerte da pagina 5 righe 15-17 dell’ATP e dal verbale dei Vigili del fuoco 23 dicembre 1992, nonchè quanto avevano affermato dei periti di parte, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova certa che l’origine dell’incendio fosse stata individuata nell’impianto condominiale.

A ben vedere, pur avendo dichiarata la nullità relativa e la conseguente inutilizzabilità in parte qua dell’ATP, che fu contestato già in prime cure dal Condominio, il giudice dell’appello ha argomentato il suo convincimento circa la mancata prova raggiunta in merito alla origine del guasto, ascrivibile all’impianto condominiale, alla causa dello stesso e, per l’effetto, ha disconosciuto ogni determinazione e quantificazione del risarcimento sulla base di una seconda ratio, tutta fondata sulla valutazione delle altre asserzioni, queste non contestate, contenute nella relazione allegata (in sentenza indicata come consulenza) e documentate in altri scritti.

Ovvero, in concreto va osservato che sebbene espressamente dichiarata inutilizzabile, il giudice dell’appello, sulla base di altri elementi validamente acquisiti al processo, ha mostrato di averla apprezzata proprio in relazione alla causa e all’entità dei danni (Cass. n. 19563/09).

Infatti, si è riferito a quanto precedentemente avvenuto con la riparazione dell’impianto del condominio per l’incendio del (OMISSIS), come si evinceva dallo stesso ATP e dalle conclusioni della perizia svolta di comune accordo tra la RAS e il condominio, che davano per certa l’origine dell’incendio nel quadro dell’appartamento dei D., mentre-afferma sempre il giudice dell’appello “non sono chiare le conclusioni della perizia RAS- Condominio quanto alla localizzazione del corto circuito (righe 11- 15) e comunque non portano elementi concreti a sostegno della valutazione data”.

Di qui, la sua congruamente argomentata conclusione che sia mancata una prova certa che il guasto fosse partito dall’impianto condominale.

3. – Il che rende assorbito il – terzo motivo dei ricorsi proposto sotto il profilo del vizio di motivazione circa un fatto decisivo della controversia (ricorso D.) ed ancor più sotto quello della insufficiente motivazione (ricorso N.).

Peraltro, la censura è infondata perchè consiste solo nel proporre una difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove acquisite, sia testimoniali che documentali, dal giudice del merito, mentre la inattendibilità del teste non risulta essere stata eccepita nella sede opportuna.

4. – Il secondo motivo (il cui contenuto è sostanzialmente identico nei due ricorsi) concerne sia la non deducibile nullità per l’assenza del condominio nel corso dell’accertamento, pur essendo stato regolarmente intimato, sia il consenso che il condominio avrebbe manifestato allorchè dal verbale di causa del 19 maggio 1994 risulta che il procuratore del condominio, unendosi a tutti gli altri procuratori presenti, avesse acconsentito che il G.I. disponesse l’acquisizione del fascicolo concernente l’ATP (v. p. 14 ricorso D.), mentre il secondo motivo del ricorso N. fa riferimento anche alla conoscibilità da parte del condominio che aveva eccepito in parte la nullità dell’ATP anche nel corso del successivo procedimento di merito.

In ordine a quanto assumono i D. va detto che acconsentire all’acquisizione del fascicolo riguardante l’ATP non equivale a conferire esplicitamente validità all’accertamento in esso contenuto e la norma non prevede affatto che l’assenza della parte interessata valga come sanatoria della nullità verificatasi a meno che questa non sia stata dedotta alla prima difesa nel giudizio di merito e ciò proprio per la natura dell’accertamento stesso.

In riferimento alla censura della N. va rilevato che, come afferma la sentenza impugnata, sin dall’atto di costituzione, il Condominio fece rilevare la nullità e la inutilizzabilità e, per le considerazioni sopra esposte, il motivo appare chiaramente irrilevante.

Conclusivamente, nei limiti delle considerazioni fatte, i ricorsi, riuniti, vanno respinti, ma sussistono giusti motivi, anche in considerazione della complessità della vicenda, per compensare tra le parti costituite integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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