Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7457 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7817/2009 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PERELLI Angelo,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI
Antonino, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4756/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
24.6.08, depositata il 12/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 12.9.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.M. contro la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda della P., intesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2001, per intervenuta decadenza. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’appello per la mancanza di una valida procura ad litem, in quanto la procura rilasciata in primo grado all’avv. Angelo Perilli non si estendeva anche al giudizio di appello.
Avverso detta sentenza la Sig. P. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione dell’art. 83 c.p.c., per avere il giudice di appello escluso che la procura rilasciata in primo grado si intendesse estesa anche al giudizio di appello; 2) fondatezza nel merito della pretesa azionata in quanto era acquisita agli atti la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo del ricorso per cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).
Il secondo motivo è inammissibile perchè le censure con esso proposte non hanno alcuna attinenza con la decisione della sentenza impugnata, che non ha esaminato il merito della vicenda sottoposta al suo esame.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010