Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7457 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26472/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACCIAIOLI

7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TAMIETTI, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1959/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 28/01/2015, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il Dott. C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che il 30 marzo 2015 ha rigettato la domanda di revocazione della pronunzia della CTR – Lazio che il 3 luglio 2013, riformando la decisione della CTP – Rieti, aveva rigettato la domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2007 al 2009. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione ma non controricorso.

Il ricorrente legittimamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza impugnata laddove questa, pur rilevando che il contribuente non svolge affatto attività di consulente del lavoro con studio di Roma ma quella di promotore finanziario presso uffici della Fineco Bank, ritiene che la svista del giudice di appello non sarebbe decisiva. La ratio decidendi della sentenza impugnata è costituita, infatti, dal rilievo che “l’errore materiale nell’indicazione dell’attività espletata da quest’ultimo, contenuto nella motivazione, è stato irrilevante ai fini della decisione del giudice” e che “allo stesso modo è da considerare irrilevante… il luogo di svolgimento dell’attività del ricorrente”. Sul punto il giudice della revocazione sostiene che “la sola circostanza di svolgere la propria attività presso uffici della Fineco Bank… non esclude l’autonoma organizzazione del ricorrente, dal momento che tale rapporto non elimina la sua autonoma scelta sul merito e le modalità della propria attività professionale, senta vincoli di subordinazione”.

In tal modo, però il giudice della revocazione non ha ancorato l’accertamento della decisività del pacifico errore di fatto sullo svolgimento dell’attività presso uffici della Fineco Bank, ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare alla responsabilità dell’organizzazione, qui verosimilmente mancante, essendo il contribuente inserito in una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità stante lo svolgimento dell’attività all’interno dell’organizzazione di un ente creditizio.

Il giudice della revocazione, dunque, si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016 laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell’IRAP, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Così come si discosta da Cass., Sez. U, n. 21111 del 2009 laddove si afferma, con riguardo specifico ai promotori finanziari, che “l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia anche responsabile dell’organizzazione, e quindi non inserito in una struttura facente capo ad altri”, per cui “non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzativa” (conf. Cass., Sez. 6-5, n. 22535 del 2016).

Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR – Lazio in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, nonchè per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA