Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7457 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. un., 19/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 27599-2018 proposto da:

D.L.S., rappr. e dif. dall’avv. Andrea Sticchi Damiani,

sticchidamiani.andrea.ordavvle.legalmail.it, elett. dom. in Roma,

piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso il proprio studio, come

da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

e da:

C.L., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Campanelli e

dall’avv. Francesco Miraglia, elett. dom. in Roma, via Dardanelli n.

37, presso lo studio del primo, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente in via incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DEI CONTI, dom. in Roma, via

Baiamonti n. 23, procura.generale.atticassazione.corteconticert.it;

– controricorrente anche sul ricorso incidentale di C.L. –

E.A.;

T.A.;

P.A.;

TR.VI., e per esso, quali eredi, G.C.,

tr.vi., TR.Ma.;

S.S.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza Corte dei Conti, Sezione II

giurisdizionale centrale d’appello, n. 366 del 2018 dep. 18.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18.2.2020 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del

Procuratore Generale, Avvocato Generale Dott. Salvato Luigi, che ha

concluso per la inammissibilità dei ricorsi;

vista la memoria per C.L..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.L.S. impugna la sentenza Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, n. 366 del 2018 dep. 18.6.2018 che, riunendo gli appelli (principale) del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti e (incidentale, per quanto qui d’interesse) di D.L.S. e C.L., avverso la sentenza Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio n. 529 del 2012, dep. il 21.5.2012, in accoglimento parziale del primo e rigettando i secondi, ha condannato D.L.S. e C.L., riconosciuti responsabili di illecito erariale, al risarcimento dei danni in favore del Ministero della Difesa rispettivamente per Euro 1.142.242,05 e 192.296,42;

2. secondo la sentenza impugnata: a) il Procuratore contabile aveva investito, con l’appello principale, le decisioni assunte dalla sezione giurisdizionale del Lazio all’esito di due giudizi riuniti, il n. 63564 e il n. 67595; b) nel primo di essi, la citazione aveva evocato – tra gli altri – C.L. e D.L.S., per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale, per i gravi illeciti relativi alla gara privata in economia indetta dall’Infermeria autonoma della Marina Militare (Marinferm) e ai relativi lavori; c) nel secondo giudizio, gli stessi, unitamente ad altri soggetti, erano stati chiamati a rispondere dei danni inerenti ad appalti e forniture aggiudicati da Marinferm nel periodo (OMISSIS), per fatti oggetto di contestazione altresì in due procedimenti penali, promossi l’uno dalla Procura presso il Tribunale ordinario di Roma e il secondo dalla Procura militare presso il Tribunale penale militare di Roma; d) all’esito del primo grado, D.L. e C. venivano ritenuti responsabili quanto agli addebiti del primo atto di citazione, con rigetto dell’ipotesi accusatoria quanto al secondo; e) in realtà, entrambe le vicende erano connotate dall’occultamento doloso del danno, riflesso in una rilevanza penale delle condotte, conseguendo la decorrenza della prescrizione – per quanto alfine pronunciata in sede penale – dalla scoperta dell’evento stesso e dunque, rispettivamente, l’esposto pervenuto alla Procura contabile (per la gara di cui alla prima citazione) e la chiusura delle indagini penali e le diverse richieste di rinvio a giudizio (per le altre ipotesi); f) ne derivava l’accertamento della sussistenza materiale di fatti che, in sistematica violazione delle procedure sulle gare e con episodi appropriativi, oltre che falsità, integravano ipotesi di peculato aggravato militare e con derubricazione poi in truffa aggravata continuata, questa seconda verificata nella sua materialità dalla corte militare d’appello, con la non ricorrenza delle condizioni di assoluzione per formula piena ex art. 129 c.p.p; g) con dimostrato nesso eziologico tra i contratti così stipulati e il danno subito dalla P.A., già per via dei corrispettivi pagati sine titulo, nonchè in ragione della mancata prova di vantaggi in capo all’Amministrazione militare, erano conclamate la responsabilità di D.L., ufficiale preposto ad un servizio amministrativo e a gestione del denaro, autore di condotta altresì omissiva nella preposizione degli appalti e componente delle commissioni giudicatrici e quella in capo a C., addetto a Marinferm quale vicedirettore, cui erano ascrivibili omesse verifiche su episodi truffaldini di altri ufficiali, mancata vigilanza e responsabilità sussidiaria fissata al 20% ciascuno, cumulando il danno da mancata concorrenza; h) la piena utilizzabilità, quali prove atipiche, delle risultanze delle pronunce penali, con rilevanza extrapenale delle estinzioni del reato per prescrizione, conduceva così la Corte a statuire la condanna per D.L. in Euro 961.482,14 ed ulteriori Euro 180.759,91 e di C. in Euro 192.296,42;

3. il ricorso di D.L. è su un motivo, il ricorso di C., in adesione a quello di D.L., espone a sua volta cinque motivi; ad entrambi resiste con distinti controricorsi il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso di D.L.S. a quello di C.L., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.);

2. nel motivo del ricorso principale si contesta lo sconfinamento del giudice contabile nella sfera di giurisdizione del giudice penale, il quale non avrebbe invero pronunciato alcuna condanna per truffa militare ai danni della relativa amministrazione, nè provato la imputabilità delle falsità materiali e ideologiche, posto anzi il proscioglimento per prescrizione; nè la mancata pronuncia di assoluzione penale nel merito, da rendersi allo stato degli atti, poteva implicare l’accertamento automatico della medesima responsabilità; la configurazione, infine, della fattispecie delle gare inesistenti o fittizie quale contratto in frode di terzo era una costruzione mai prima contestata alla parte, dunque in violazione del contraddittorio e con inversione dell’onere della prova circa l’utilità conseguita dall’amministrazione;

3. con il ricorso incidentale, oltre a mostrare adesione al ricorso principale, si enunciano cinque motivi propri di censura per eccesso di potere giurisdizionale, investendo le modalità, pretesamente abnormi, di esercizio interno della giurisdizione contabile, così raggruppati: a) violazione del contraddittorio, avendo la Corte formulato una fattispecie accusatoria (il contratto in frode di terzo) solo in sede decisoria ed invertendo l’onere della prova; b) utilizzo di materiale probatorio atipico del processo penale di primo grado, nonostante la caducazione della relativa sentenza, senza previa sottoposizione alle facoltà di difesa e ai fini della ipotizzata truffa, in precedenza mai contestata; c) alterazione del Collegio decidente, in violazione del principio di terzietà del giudice, essendo stata la pronuncia affidata anche a due magistrati già della Procura contabile, prima del biennio di cessazione dalle funzioni requirenti e dunque ricorrendo il difetto di giurisdizione in senso soggettivo, salvo il profilo di incostituzionalità della norma ove tale composizione non rilevasse;

4. il ricorso principale e – per le censure in parte riprese in taluni profili dei motivi primo, secondo e terzo – altresì il ricorso incidentale sono inammissibili; le categorie dell’erroneità riferite alla sentenza impugnata invero appaiono sussumibili tra gli errores in iudicando ovvero in procedendo concernendo i limiti interni della giurisdizione; invero il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti non è incondizionato, perchè è fatta salva la autonomia della giurisdizione di tale giudice, che non comporti il superamento dei limiti esterni della rispettiva giurisdizione, così che le decisioni possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8, e ora anche art. 207 Codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174; avendo riguardo alla Corte dei Conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, così verificandosi “una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale” (Cass. s.u. 3349/2004; Cass. s.u. 14438/2018); ne deriva che la cassazione delle decisioni della Corte dei Conti non può essere chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo davanti a sè o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (Cass. s.u. 12539/2011; Cass. s.u. 14890/2010; Cass. s.u. 1704/2003; Cass. s.u. 9073/2003); tale accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. s.u. 12497/2017; nonchè Cass. s.u. 31023/2019 per le pronunce del Consiglio di Stato); deve dunque convenirsi, con le osservazioni del Procuratore Generale, per cui se è vero che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme può essere apprezzata in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale, non per questo ogni errore di giudizio del giudice contabile (o amministrativo) è per ciò solo qualificabile come eccesso ovvero diniego di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

5. la Corte dei Conti ha ritenuto di trarre, dalle risultanze dei giudizi penali promossi nei confronti di entrambi i ricorrenti, il quadro probatorio integrante il convincimento di condotte materiali costituenti gli illeciti ascritti, per come oggetto di apprezzamento autonomo; un esito indicato quale compatibile con le conclusioni processuali assunte dopo esame integrale degli stessi fatti e culminate nella declaratoria di avvenuta prescrizione dei rispettivi reati, oltre che dalle verifiche sulle irregolarità di altra procedura di gara; la documentazione così acquisita è stata pertanto esplicitata siccome fonte della prova di danni erariali accertati nel collegamento causale agli elementi materiali delle condotte, senza che le qualificazioni di proscioglimento – ove anche limitate all’esclusione del dolo penale – fossero di ostacolo all’attribuzione delle rispettive responsabilità, più dirette in capo a D.L. e per colpa nel caso di C.; va allora ripetuto che, “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l’eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. Ne consegue che la dedotta incoerenza tra l’avvenuto proscioglimento in sede penale e l’affermata sussistenza della responsabilità erariale in relazione alla medesima condotta non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile” (Cass. s.u. 11229/2014, Cass. s.u. 31107/2017, oltre che già Cass. s.u. 26582/2013);

6. il principio va così ribadito, in ancor più lineare affermazione, ove la statuizione assolutoria sulla responsabilità penale, come nella fattispecie, sia stata espressamente esclusa dal competente giudice, in difetto di prove evidenti d’innocenza e quale valutazione preliminare che, ricorrendone le condizioni, deve istituzionalmente precedere, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la diversa formula per prescrizione, invece adottata nei citati giudizi penali dalle corti di merito; ne consegue che la portata generale del principio sopra richiamato non giustifica la restrizione dell’efficacia extrapenale alle sole statuizioni propriamente decisorie assunte in quei giudizi ovvero agli accertamenti dei quali sia predicabile il valore di giudicato, potendo il giudice contabile acquisire tutto il materiale istruttorio formatosi in quelle sedi; nè infine l’aver inquadrato la Pubblica Amministrazione quale terzo, vittima delle frodi rispetto alle fattispecie negoziali concluse nel periodo (OMISSIS) con riguardo a forniture di servizi e beni organizzate all’interno di un sistema di irregolarità, falsi, condotte appropriative, appare passaggio argomentativo viziato dalla qualificazione civilistica della vicenda, essendosi la sentenza, anche sul punto, attenuta ad un inquadramento del profilo giuridico dei corrispettivi pagati, così da ricostruirne la concomitante natura di entità di danno patrimoniale, senza riflessi contraddittori sulla originaria contestazione degli addebiti; sorregge tale conclusione la constatazione, già ospitata in Cass. s.u. 27753/2018, per cui si è di fronte a “vizi di carattere processuale e sostanziale (attinenti alla valutazione delle prove – in base al principio di autonomia dell’accertamento dei fatti rimesso al giudice contabile rispetto a quello derivante dal giudizio penale -, al principio del contraddittorio, nonchè alla qualificazione in iure della fattispecie rilevante in giudizio, con effetti anche sulla decorrenza della prescrizione), che in nessun caso possono configurare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e, così, radicare lo scrutinio rimesso a questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8”;

7. il ricorso incidentale, per ogni altro profilo, è inammissibile, alla luce dell’indirizzo di legittimità che – sull’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2018) – circoscrive l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, ciò verificandosi allorchè “un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i cd. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici”; ne consegue, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata nella giurisprudenza costituzionale, la quale non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento, che “tale vizio non è configurabile per “errores in procedendo”, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo” (Cass. s.u. 7926/2019); così come, anche quando sia contestato altresì un error in iudicando, “il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento” (Cass. s.u. 29082/2019);

8. posto che dunque ciascuna giurisdizione si esercita mediante “l’attribuzione all’organo di vertice interno al plesso giurisdizionale” del controllo e della decisione finale sulla complessiva correttezza delle valutazioni necessarie a pronunciare sulla controversia, anche i dubbi di costituzionalità ovvero di diniego di giustizia, in contrasto con l’art. 6 della CEDU, per come in particolare prospettati – con riguardo al procedimento dal ricorrente incidentale, sono infondati, poichè “effettività della tutela” e “giusto processo” vanno “garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione” (Corte Cost. n. 6/2018);

9. il quarto motivo del ricorso incidentale, nel sollecitare una valutazione di nullità del procedimento e della conseguente sentenza per effetto di irregolare costituzione del collegio, in realtà non sembra porre una questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8; invero, già Cass. s.u. 870/1992 – con riguardo all’irregolarità della composizione del Consiglio di Stato sotto il profilo della sostituzione del presidente o dell’integrazione del collegio stesso con altro consigliere senza le prescritte autorizzazioni – aveva statuito che essa non può essere dedotta con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, atteso che tale ricorso è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice amministrativo, e che “siffatta violazione è ravvisabile, rispetto ai vizi di costituzione dell’organo giudicante, esclusivamente quando i vizi medesimi si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti”;

10. il limitato rilievo – “condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità” – entro cui, all’esito di una conforme evoluzione del principio, può oggi operare il relativo vizio è così stato sistematizzato in Cass. s.u. 9042/2019, ove si è precisato che “la carenza di giurisdizione, in relazione all’illegittima composizione del giudice speciale, è ravvisabile quando è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composizione del collegio, o nei casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite” (sulla scia anche di Cass. s.u. 9099/2015, per la dedotta incompatibilità dei magistrati); diviene perciò irrilevante una disamina più specifica della disciplina attuativa dell’assegnazione dei magistrati della Corte dei Conti alle differenti funzioni, per come stabilita dal Consiglio di Presidenza della giustizia contabile e correlativamente applicata, sul punto del passaggio – relativo a magistrati provenienti dalla Procura generale, dopo un intervallo temporale rispetto all’udienza e comunque vincitori di concorso – da funzioni requirenti a quelle giudicanti, senza che già siffatta prospettazione della violazione, a prescindere dal suo fondamento, ridondi in qualche modo in una apprezzabile latitudine della cennata gravità;

11. ne deriva altresì l’inammissibilità del quinto motivo del ricorso incidentale, perchè non relativo a motivi inerenti alla giurisdizione (dovendo essere fatta valere ogni censura di carattere sostanziale o procedurale, anche sotto il profilo della costituzionalità, nel giudizio di appartenenza, Cass. s.u. 22887/2004), oltre che, si osserva, privo – nella specie – di sufficiente esplicitazione del parametro normativo offerto al dubbio di costituzionalità ex art. 111 Cost., comma 2, quale indicato in due disposizioni – R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 1, comma 4, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti e D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 2, comma 1, conv. nella L. 14 gennaio 1994 – che non disciplinano il mutamento di funzioni ma le attribuzioni del pubblico ministero presso la giurisdizione contabile;

conclusivamente va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi; dandosi atto che non vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il Procuratore generale della Corte dei conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, è parte soltanto formale; sussistono invece i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione (Cass. s.u. 23535/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i ricorsi; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e, rispettivamente, incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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