Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7457 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16070-2017 proposto da:

ACCADEMIA SGR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FANTINI UMBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE MILANO TERRITORIO – AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7390/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha ritenuto che l’avviso di accertamento catastale emesso dalla Agenzia delle Entrate in rettifica delle rendita proposta con procedura Docfa dalla spa Accademia S.R.G. riguardo ad un immobile in (OMISSIS), fosse, al contrario di quanto eccepito dalla contribuente, congruamente motivato perchè, emesso a conclusione di una procedura partecipata, perchè riportava “i dati oggettivi accertati dall’ufficio tecnico erariale”, “la classe conseguentemente attribuita” e, risultanti dalla relazione di stima allegata, “l’ubicazione dell’area, la sua superficie e le rispettive destinazioni ed in criteri di calcolo applicati per la determinazione della nuova rendita”. La CTR aggiungeva che gli elementi forniti in giudizio dall’ufficio a supporto della rettifica non erano stati confutati dalla contribuente la quale aveva solo svolto osservazioni generiche rimaste prive di riscontro;

2. la spa Accademia S.R.G. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza;

3. l’Agenzia delle Entrate si oppone.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso veicola un dubbio di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione agli artt. 3,53 e 97 Cost.. La contribuente richiama e riporta stralci dell’ordinanza del 16 dicembre 2016, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, il quale prevede che “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”;

2. con il secondo motivo la contribuente denuncia “nullità della sentenza di appello per non avere riconosciuto il difetto/carenza di motivazione dell’avviso”;

3. richiamato, quanto ai termini della questione, il punto uno della sopra estesa premessa, i due motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto, vanno rigettati alla luce del precedente di questa Corte, a cui il Collegio si conforma, che mostra l’irrilevanza del dubbio di legittimità costituzionale – dubbio, peraltro, già dichiarato dalla Corte Costituzionale infondato con sentenza 1 dicembre 2017, n. 249 – e l’infondatezza del denunciato vizio di motivazione: “In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura c.d. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (Cass. 30166/2019);

4. con il terzo motivo di ricorso, la contribuente denuncia “nullità della sentenza di appello per non avere riconosciuto l’illegittimità dell’avviso vista l’infondatezza dei valori attribuiti dall’Ufficio”;

5. il motivo è inammissibile in quanto la contribuente si limita a contrapporre alle valutazioni della CTR riguardo al(la congruità del) valore e alla (correttezza della) rendita del bene in esame (come determinati dall’ufficio) valutazioni proprie, mirando ad ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza;

8. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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