Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7456 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5565/2009 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato MULARGIA

MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTI Giovanni

Rosario, con studio in 95024 ACIREALE (CT), Via Piemonte 18, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso unitamente dagli avvocati ESTERINI GIOVANNI, PETTINATO

GIUSEPPE, DOMENICO BATTIATO, giusta procura a margine del

controricorso e contestuale ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato MULARGIA

MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PATTI GIOVANNI

ROSARIO, giusta procura a margine del controricorso a ricorso

incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1451/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione seconda civile, emessa l’1/12/2008, depositata il 13/12/2008;

R.G.N. 233/2007.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 13.12.2008, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado e per quanto rileva in questa sede, rigettava la domanda d’indennità per mancato preavviso; riduceva l’importo liquidato a titolo di danni ex art. 1590 c.c., escludendo che la tinteggiatura fosse dovuta dal conduttore, essendo l’effetto del normale uso dell’immobile locato.

Propone ricorso per cassazione il conduttore F. sulla base di dieci motivi; il locatore V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Il ricorrente, a conclusione di ciascuno dei motivi, chiede alla Corte di pronunciare se esistano nell’ordinamento e siano applicabili al contenuto di ciascun motivo riguardante violazione di norme di diritto o nullità della sentenza, i seguenti principi di diritto:

1. relativamente a censura di nullità della sentenza (art. 112 c.p.c., in rel. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): “La richiesta testualmente espressa in atti di “accertare e dichiarare” la sussistenza di un accordo riparatorio in esito ad un contratto locativo risoluto, e del contenuto specifico delle obbligazioni di esso accordo, non è qualificabile come mera eccezione, ma come domanda riconvenzionale, quante volte risulti un interesse a proporre tanto come domanda”;

2. relativamente a violazione dell’art. 1590 c.c.: “la presunzione della sussistenza del buono stato locativo di un immobile condotto in locazione secondo la previsione dell’art. 1590 c.c., comma 2, non si estende oltre il momento della riconsegna di esso alla fine del rapporto (nel caso di specie non è presumibile il buono stato locativo dell’immobile e quindi la riconducibilità di danni a esso ritenuti arrecati dall’attività del conduttore quando l’accertamento di essi danni avvenga solo con una c.t.u. intervenuta oltre un anno dopo la riconsegna di esso – avvenuta peraltro senza riserve da parte del locatore e con un accordo riparatorio con il conduttore relativo solo ad altri danni);

4. relativamente a violazione degli artt. 1217, 1218 e 1256 c.c.: “la sussistenza di un’obbligazione riparatoria derivante da specifico accordo ripristinatorio all’esito di un contratto locativo, o derivante direttamente dall’art. 1590 c.c., connotandosi come obbligo di fare può comportare costituzione in mora del creditore anche implicita a seguito di domanda riconvenzionale contro esso rivolta di accertamento di detto obbligo e di prontezza del debitore all’adempimento, con la conseguenza che l’eventuale successiva effettuazione delle riparazioni a iniziativa del locatore-creditore (in vista di una futura mera domanda risarcitoria), comporta un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al conduttore-venditore e, conseguentemente, l’estinzione dell’obbligazione riparatoria stessa, non più sostituibile da obbligazione risarcitoria”;

6. ulteriore violazione dell’art. 1590 c.c.: in tema di locazione non abitativa di immobili urbani, è da intendersi normale degrado dell’immobile, e quindi non danno riparabile o risarcibile dal conduttore, la consumazione dello stesso a seguito di un uso diligente e normale del bene locato nel suo complesso e di parti dello stesso, in detto uso rientrando i buchi fatti nella parete esterna dell’immobile necessari ad apporvi l’insegna del negozio”;

8. relativo a nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 436 c.p.c., commi 1 e 4 richiamato dall’art. 447 bis c.p.c.: “nelle controversie locatizie, ex art. 447 bis c.p.c., il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissato dall’art. 436, comma 3 per il deposito della memoria di costituzione dell’appellato che contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio, con conseguente riformabilità della sentenza di merito che non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale perchè non depositato nei termini, pronunciando su capi o punti di sentenza ormai passati in giudicato (nella specie, censurato quanto alla mera modalità di calcolo un capo della sentenza di gravame relativo al quantum risarcitorio, la tardiva – e quindi inammissibile -impugnazione incidentale volta alla rideterminazione di esso quantum avrebbe dovuto portare solo o alla conferma o all’annullamento di esso quantum. per come determinato dalla sentenza impugnata – a seconda dell’accoglimento o meno dell’appello principale sul punto – e non alla sua diversa “riquantificazione” – oggetto invece dell’appello incidentale tardivo”;

9. relativo a ulteriore nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 436 c.p.c., commi 1 e 4 richiamato dall’art. 447 bis c.p.c.: “nelle controversie locatizie, ex art. 447 bis c.p.c, il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissato dall’art. 436, comma 3 per il deposito della memoria di costituzione dell’appellato che contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio, con conseguente riformabilità della sentenza di merito che non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale perchè non depositato nei termini, pronunciando così su motivi d’impugnazione incidentale pertanto da doversi considerare come non proposti (nella specie, oggetto dell’appello incidentale tardivo era la ricomprensione della statuizione di condanna alle spese di c.t.u.

di primo grado, non fatta dal Giudice, e richiesta alla Corte di Appello, che per la tardività non poteva accoglierla, dovendo così far rimanere escluse dette spese di prime cure dalla pronuncia di gravame, essendosi rivolto l’appello principale solo alle spese per diritti ed onorari (non già contro il silenzio su quelle di c.t.u., non avendone l’appellante interesse, in quanto anticipate dall’altra parte e cioè da parte ricorrente);

10. relativamente alla conseguenziale violazione dell’art. 91 c.p.c.:

“la condanna alle spese di causa, salve le eccezioni di legge, segue il principio della soccombenza”.

I motivi di cui ai numeri 3, 5 e 7, relativi a vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., non recano il prescritto “momento di sintesi”.

Anche il ricorrente incidentale, a conclusione di ciascuno dei tre motivi del suo ricorso, chiede alla Corte di pronunciare se esistano nell’ordinamento e siano applicabili al contenuto di ciascun mezzo i seguenti principi di diritto:

1. relativamente a violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27: A) “se, nei contrasti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sia idoneo ad escludere il diritto del locatore ad ottenere dal conduttore l’indennità di mancato preavviso la comunicazione fatta senza il rispetto delle formalità previste dalla legge, per essere stata data comunicazione solo verbale della volontà di rilascio anticipata e non siano state, in ogni caso, contestualmente comunicati giustificativi dell’anticipato rilascio da parte del conduttore”; B) “se la prova dell’esistenza di un accordo inter partes che riconosca la facoltà di rilascio anticipato possa essere fornita esclusivamente a mezzo testimoni, dall’escussione dei quali non emerge la sussistenza di alcun grave motivo”;

2. relativamente a violazione dell’art. 1590 c.c.: D) “se, per gli effetti dell’art. 1590 c.c., nella parte in cui prevede l’obbligo per il conduttore di riconsegnare l’immobile come lo ha avuto in concessione, il conduttore è obbligato a riconsegnare l’immobile in uno stato omogeneo e/o a risarcire i danni derivanti dall’eliminazione di opere non autorizzate, ovvero a renderlo comunque uniforme nei colori”; E) “per gli effetti di cui all’art. 1590 c.c., debba il conduttore che ha realizzato, ai fini dello svolgimento della propria attività, e per rendere l’immobile esteticamente più consono alle proprie esigenze, delle opere murarie e/o di interventi nei rivestimenti e nelle tinteggiature, ripristinare l’originario stato dell’immobile, laddove il permanere di tali interventi renda disomogeneo l’immobile stesso al momento della riconsegna”;

3. Relativamente all’illegittimità della sentenza per la parziale compensazione delle spese: E) “la condanna alle spese, salve le eccezioni di legge, segue la soccombenza; F) “non integra il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito non può tener conto per l’eventuale compensazione totale e/o parziale delle spese”.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza del momento di sintesi nei motivi terzo quinto e settimo del ricorso principale e per inidoneità dei quesiti formulati alla fine degli altri motivi (nei quali non si da conto neppure sinteticamente della fattispecie nè delle regole applicate dal giudicante nella sentenza impugnata, con conseguente non conferenza del quesito alle questioni rispettivamente controverse.

Anche per quanto riguarda il ricorso incidentale, i quattro quesiti di cui ai primi due motivi sono inidonei non contenendo nè un succinto riferimento alla fattispecie (indispensabile nel caso in esame per poter esattamente intendere la portata del decisum e la pertinenza o meno delle censure svolte in questa sede), nè l’indicazione della regola di diritto che si assume erroneamente applicata dal giudice di appello; mentre i due di cui al terzo motivo si limitano ad interrogativi circolari o tautologici.

I quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769;

26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

Invece, i motivi formulati a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sia nel ricorso principale che in quello incidentale sono inammissibili, dato che, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la formulazione dei principi di diritto che il ricorrente vorrebbe vedere affermati. Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. 2^, 20 giugno 2008 n. 16941). Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato, essi non contengono – come si è sopra rilevato – gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3^, Ord. n. 19769 del 17/07/2008, cit.).

Quanto ai motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, essi devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione).

Orbene, nel caso con riferimento al terzo, al quinto ed al settimo motivo, con i quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente non ha formulato i sopra riportati momenti di sintesi.

Difetta, pertanto, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

I motivi si rivelano pertanto privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Pertanto, i ricorsi sono entrambi inammissibili. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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