Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7456 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27819/2008 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO 5,

presso lo studio dell’avvocato SORDI Alberto, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PROVENZALI CARLA, giusta procura

speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTROBANCA SPA in persona del Presidente, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PALLADINO Luciano, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’8.5.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 17 luglio 2008, ha rigettato l’appello proposto da M.M. contro la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda della M. diretta ad ottenere l’inquadramento come funzionario per le mansioni superiori svolte dal 1987 al 1996 o in via subordinata l’inquadramento come quadro direttivo. Il giudice di appello ha condiviso le affermazioni del Tribunale secondo cui la M. non aveva diritto all’automatismo previsto dal CCNL 1999 per inquadrare i funzionari nei livelli (OMISSIS) e (OMISSIS), nè aveva diritto alla superiore qualifica di quadro direttivo introdotta dall’art. 66 del CCNL 1999.

Avverso detta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo con il quale ha denunciato violazione degli artt. 414, 416, 420 e 421 c.p.c., violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., violazione degli accordi collettivi nazionali e dell’accordo integrativo aziendale, nonchè omessa e insufficiente motivazione;

Centrobanca s.p.a. ha resistito con controricorso.

Osserva la Corte che il ricorso per cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Il ricorso, inoltre, è privo della conclusiva illustrazione della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (vedi Sez. Un. 20603/2007);

il quesito di diritto, come anche la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, non possono essere desunti dal contenuto dei motivi o integrato dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Sez. Un. N. 6420/2008);

La Corte rileva, altresì, che dal ricorso non risultano prodotti in sede di legittimità i contratti collettivi di cui si lamenta l’errata interpretazione; l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, richiede, a pena di improcedibilità, che il contratto o accordo collettivo sul quale il ricorso si fonda, sia depositato insieme al ricorso in sede di legittimità, non essendo sufficiente il deposito nei giudizi di merito (Sez. Un. 28547/2008).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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