Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7456 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26421/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE, che

lo rappresenta e difende unitamente a se stesso giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2098/22/2014 della COMMISSIONE TRIBU-TATARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 6/10/2014,

depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce) che il 20 ottobre 2014 ha confermato la decisione della CTP – Lecce che ha accolto la domanda dell’avv. V.C. annullato la cartella di pagamento dell’IRAP per l’anno d’imposta 2005. Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

La ricorrente, legittimamente assistita dall’avvocatura erariale senza necessità di specifico mandato, erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – il nucleo fondante la sentenza d’appello laddove questa stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’utilizzo di una dipendente part-time, con mansioni esecutive, e/o di beni strumentali in misura non eccedente il minimo comunemente ritenuto indispensabile.

La decisione è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, dal tenore stesso del ricorso erariale, è evidente la modestia dell’impegno finanziario del professionista per dotarsi di qualche minimale ausilio strumentale e collaborativo (conf. inter partes Cass. n. 22700 del 2016 per altro anno d’imposta).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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