Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7456 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. un., 19/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9564-2019 proposto da:

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO COLASANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato HERBERT SIMONE;

– ricorrente –

contro

ROCKHOPPER ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 1,

presso lo STUDIO LEGALE UGHI E NUNZIANTE, rappresentata e difesa

dagli avvocati ROBERTO LECCESE, ANDREA MAREGA e GIORGIA DIOTALLEVI;

– controricorrente –

REGIONE BASILICATA, in persona del Vice Presidente della Giunta

Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA

56, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNA CARMEN POSSIDENTE;

– ricorrente successivo –

contro

ROCKHOPPER ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 1,

presso lo STUDIO LEGALE UGHI E NUNZIANTE, rappresentata e difesa

dagli avvocati ROBERTO LECCESE, ANDREA MAREGA e GIORGIA DIOTALLEVI;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5471/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 20/09/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Herbert Simone, Anna Carmen Possidente, Alfonso

Peluso per l’Avvocatura Generale dello Stato e Carmelita Rizza per

delega dell’avvocato Roberto Leccese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente controversia si inserisce nel contenzioso promosso dalla società Medoilgas Italia (oggi Rockhopper Italia spa) per ottenere, insieme ad altra compagnia petrolifera unita in joint venture, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in un’area, convenzionalmente denominata “(OMISSIS)”, sita nei Comuni di (OMISSIS).

La Regione Basilicata, dopo il parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, aveva escluso la necessità del procedimento di valutazione d’impatto ambientale e quindi rigettato l’istanza di proroga del termine per l’esperimento di tale procedura, infine ricusando l’intesa sul rilascio del permesso, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 29, comma 2.

Le società coinvolte avevano quindi impugnato il rigetto della proroga e il diniego dell’intesa innanzi al TAR della Basilicata che, con la sentenza 8 settembre 2014, n. 617, aveva accolto il ricorso statuendo l’obbligo della Regione di pronunciarsi nuovamente sulla valutazione di impatto ambientale. Tale decisione era stata reiterata in esito al proposto giudizio di ottemperanza con sentenza del 7 ottobre 2015, n. 623 resa dallo stesso Tar e successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 11 luglio 2016, n. 3058.

In seguito a tale decisione la Regione Basilicata, con Delib. Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 1528, aveva negato l’intesa.

Tale Delib., impugnata dalla società Rockhopper Italia spa, era stata annullata dal TAR Basilicata con sentenza del 26 maggio 2017, n. 387, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5471 del 2018 oggetto di censura nel presente giudizio.

Il Consiglio di Stato, nel disattendere l’appello della Regione Basilicata e del Comune di Brindisi Montagna, osservò, tra l’altro, che:

a) il rifiuto aprioristico dell’atto di intesa si era posto in contrasto con il principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 117/2013, con la quale era stato espunto dall’ordinamento la L.R. Basilicata n. 16 del 2012, art. 37, comma 1, in forza del quale era previsto che la Regione Basilicata non avrebbe rilasciato l’intesa volta al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) la Delib. Giunta regionale aveva reiterato la previsione contenuta nella L.R. Basilicata n. 16 del 2012, art. 37, comma 1;

c) l’assenza di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, come già stabilito in caso analogo da Cons. Stato n. 3151/2016, aveva reso già di per sè illegittima la Delib. impugnata in relazione alla mancanza, nella parte motiva della stessa, di adeguate evidenze circa il necessario previo esperimento delle trattative imposte dall’indole bilaterale dell’intesa;

d) l’appello proposto dal Comune di Brindisi Montagna era parimenti infondato, dovendosi escludere la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al tono costituzionale della controversia, poichè la stessa era stata promossa dalla società che assumeva di essere stata lesa in un suo interesse legittimo pretensivo, prospettando l’illegittimità del provvedimento lesivo ed integrando il diniego di intesa un provvedimento amministrativo idoneo a ledere la posizione giuridica soggettiva del richiedente il permesso.

La Regione Basilicata ed il Comune di Brindisi Montagna hanno proposto separati ricorsi innanzi a questa Corte a Sezioni Unite avverso la ricordata sentenza del Consiglio di Stato per motivi attinenti la giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c., entrambi rispettivamente affidati a due motivi.

Si è costituita in giudizi con controricorso la società Rackhopper Italia spa, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare si sono costituiti in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva.

Il Comune di Brindisi Montagna e la società Rockhopper Italia spa hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

La causa è stata posta in decisione all’udienza dell’11.2.2020.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che il ricorso del 19.3.2019 proposto dal Comune di Brindisi Montagna avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato che ha impugnato la Regione Basilicata con ricorso del 12.3.2019 si converte in ricorso incidentale essendo stato tempestivamente proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale – Cass. n. 25054 del 07/11/2013 -.

2. Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti evocati in giudizio dalla regione Basilicata, ancorchè gli stessi non abbiano partecipato al giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo dalla società Rockhopper Italia spa. Circostanza che esclude in radice la possibilità che detti soggetti possano essere legittimamente parti del ricorso proposto per motivi di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato qui impugnata.

3. Ciò posto, la Regione Basilicata ha dedotto, con il primo motivo di ricorso principale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per eccesso di potere giurisdizione. Secondo la ricorrente il provvedimento regionale impugnato sarebbe stato sufficientemente istruito, raccogliendo le esigenze della comunità. L’intesa si collocherebbe nell’ambito del governo del territorio e della tutela della salute. La pronunzia del Consiglio di Stato, pertanto, violerebbe l’autonoma attività discrezionale della p.a., sottratta nel merito al sindacato del giudice amministrativo, attenendo alle scelte di opportunità e convenienza oltre che all’indirizzo politico della Regione, riservate in via esclusiva alla Regione stessa. Per altro verso, l’atto impugnato non sarebbe lesivo di posizioni giuridiche soggettive, riguardando le dinamiche del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

4. Con il secondo motivo la Regione Basilicata ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione. La decisione del giudice amministrativo avrebbe esautorato la Regione Basilicata da ogni potere di esprimersi nell’ambito del procedimento, ledendo le attribuzioni costituzionalmente garantite che le avrebbero invece consentito di intavolare con il Governo una fase di trattative rivolta al raggiungimento di una posizione comune o, in caso negativo, all’adozione di un atto statale di superamento unilaterale del dissenso. Per converso, l’ammissibilità dell’intervento giurisdizionale avverso il diniego di intesa regionale comporterebbe la rinuncia a qualunque trattativa volta a superare il dissenso e, conseguentemente, determinerebbe la possibilità dello Stato di avocare a sè le competenze concorrenti senza alcun contributo regionale. Investendo, pertanto, il ricorso proposto dalla società la dinamica delle relazioni costituzionali, risulterebbe evidente il deficit di sindacato giurisdizionale, risultando il diniego di intesa un atto privo di autonoma portata lesiva nei confronti tanto del Governo quanto dell’istante, non costituendo l’atto conclusivo del procedimento, ma soltanto un atto endoprocedimentale.

5. Il comune di Brindisi Montagna ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, la carenza assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti di intesa e di diniego di intesa, essendosi il giudice amministrativo interposto nell’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e allo Stato, dando luogo ad un eccesso di potere giurisdizionale. Il ricorso giurisdizionale proposto dalla società investirebbe, pertanto, la dinamica delle relazioni costituzionali, non suscettibili di sindacato giurisdizionale, non risultando la Delib. impugnata dotata di portata lesiva nei confronti del Governo e della società istante, nè integrando l’atto conclusivo del procedimento. Ciò che risulterebbe confermato dal fatto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 dicembre 2018, aveva Delib.to di non superare la mancata intesa della Regione Basilicata e di non consentire la prosecuzione del procedimento finalizzato al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi richiesto dalla società Rockhopper Italia spa, facendo proprie le posizioni delle amministrazioni che si erano espresse negativamente sul progetto.

6. Con il secondo motivo il Comune di Brindisi Montagna ha dedotto, in subordine, l’esistenza della giurisdizione esclusiva della Corte costituzionale in ordine agli atti di intesa e di diniego di intesa in relazione al tono costituzionale della controversia.

7. Prima di esaminare il fondo dei ricorsi, occorre rammentare che nel vigore della precedente formulazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 29, comma 2, lett. l), conservava in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti la prospezione e ricerca di idrocarburi. In seguito, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, art. 3, comma 1, lett. b), (Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) ha modificato tale disposizione, attribuendo l’esercizio di dette funzioni allo Stato, d’intesa con la Regione interessata.

8. Ed è proprio sulla base del composito quadro normativo di riferimento (L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 554 che integra la L. n. 239 del 2004, art. 1, comma 8 bis modificativo del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 38 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164) che il Consiglio dei Ministri ha esercitato, in esito al diniego d’intesa della Regione, come emerge dallo stessa sentenza n. 224/2019, le sue prerogative ritenendo di non superare il dissenso regionale e di non consentire la prosecuzione del procedimento finalizzato al conferimento del permesso relativo alla prospezione e ricerca inizialmente attivato dalla società privata con atto impugnato dalla società Rockhopper Italia spa innanzi al giudice amministrativo – p. 4.2 sent. cit. -.

9. Orbene, gli elementi appena ricordati non consentono di ritenere che l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia determinato la cessazione della materia del contendere del giudizio relativo alla legittimità o meno della Delib. regionale di diniego dell’intesa come prospettata da parte della società Rockhopper, proprio perchè l’atto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri è stato impugnato innanzi al g.a. ed è dunque ancora sub iudice, sicchè persiste il concreto interesse della Regione Basilicata ad una pronunzia volta a verificare il prospettato eccesso di potere giurisdizionale a carico del giudice amministrativo rispetto alle prerogative alla stessa asseritamente riferibili in via esclusiva.

10. Ciò posto, occorre muovere, per comodità espositiva e per la loro priorità logica dalle doglianze riferite all’assoluto difetto di giurisdizione prospettate dalle due parti ricorrenti, che meritano un esame congiunto.

10.1. Sul punto occorre anzitutto rilevare che, in parallelo al presente giudizio, la Regione Basilicata ha adito la Corte costituzionale denunciando il conflitto di attribuzioni con lo Stato nell’ambito della medesima vicenda qui all’esame.

10.2. Detto giudizio, come ha ricordato lo stesso comune di Brindisi Montagna, si è concluso con la sentenza n. 224/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto.

10.3 In particolare, la Corte costituzionale ha ricordato che gli atti d’intesa relativi ai permessi di prospezione e ricerca degli idrocarburi ricadono nella sfera applicativa del principio di leale collaborazione in materie di competenza concorrente Stato-Regione, di guisa che l’eventuale diniego non può mai avere carattere generale come prevedeva, invece, la L.R. Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, art. 37, comma 1, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 117 del 2013. Sulla base di tale premessa, il giudice costituzionale ha evidenziato che pur venendo in rilievo nella materia in questione competenze e attribuzioni previste dalla Costituzione, ciò non è sufficiente a riconoscere un “tono costituzionale” alla controversia.

10.4 Secondo la Corte costituzionale “…La natura costituzionale delle competenze, infatti, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite “nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo” (sentenza n. 81 del 2012).” Conclusioni, queste ultime, ancora più rilevanti rispetto alla vicenda esaminata “…ove sono coinvolti anche interessi di privati, che potrebbero risultare pregiudicati dalla mancata giustiziabilità degli atti che incidono su di essi. “Ne consegue, prosegue la Corte costituzionale, che “…in casi del genere il giudice amministrativo non si sostituisce all’amministrazione, ma si limita a esercitare, nell’ambito della propria giurisdizione, il controllo sull’esercizio del potere amministrativo da parte della Regione, che la Corte non può essere chiamata a sindacare in sede di conflitto di attribuzione”.

10.5 Secondo la Corte costituzionale, infine, gli atti giurisdizionali possono essere posti alla base di un conflitto di attribuzione tra enti, purchè il conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in iudicando i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni e non potendo il conflitto surrettiziamente trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio avente portata generale.

10.6 Orbene, la sentenza n. 224/2019, nella parte in cui ha escluso che vi sia stata un’invasione da parte del giudice amministrativo delle sfere di attribuzione costituzionale, assume sicura efficacia vincolante rispetto al secondo motivo del ricorso proposto dal Comune di Brindisi di Montagna, ma non incide sul giudizio per motivi di giurisdizione promosso innanzi a queste Sezioni Unite, com’è evidente dal disposto di cui alla L. n. 87 del 1953, art. 37, comma 2, che esclude la possibilità di sollevare conflitti di attribuzioni per questioni inerenti alla giurisdizione.

10.7 Va peraltro ricordato che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza 27 gennaio 2016, n. 52, non ha mancato di chiarire che tale ultima disposizione è finalizzata “ad assicurare la persistenza, nell’ordinamento, della competenza della Corte di cassazione a dirimere i conflitti di giurisdizione, non, invece, ad escludere che la Corte costituzionale possa essere chiamata a decidere un conflitto tra poteri, quando il vizio denunciato sia comunque destinato a ripercuotersi sulla corretta delimitazione di attribuzioni costituzionali”. Secondo la Corte costituzionale, inoltre, “regolamento di giurisdizione e ricorso per conflitto tra poteri sono due rimedi distinti, operanti su piani diversi (…) Non si può escludere che essi siano attivati entrambi di fronte ad una pronuncia giudiziaria alla quale siano contemporaneamente imputabili l’erronea applicazione delle norme sulla giurisdizione e l’invasività in sfere d’attribuzione costituzionale”.

10.8 Tanto premesso, queste Sezioni Unite ritengono di dovere escludere il prospettato vizio di eccesso di potere giurisdizione, declinato tanto dalla Regione Basilicata quanto dal Comune di Brindisi Montagna in relazione al prospettato difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata a poteri conferiti a livello costituzionale alla Regione Basilicata.

10.9 Ed invero, in sintonia con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, deve escludersi nel caso di specie, che si sia prodotta l’invasione da parte del giudice amministrativo sulle prerogative della Regione Basilicata in ordine all’adozione o meno dell’intesa di cui qui si discute, avuto riguardo al sindacato sollecitato dalla società Rockhopper italia spa, correlato alla prospettata illegittimità della Delib. regionale sotto il profilo dell’esistenza di elementi idonei a giustificare la motivazione e le ragioni del diniego.

10.10 Ed infatti, il coinvolgimento di competenze di natura costituzionale da parte del soggetto chiamato a partecipare all’intesa con lo Stato in tema di permessi concernenti la ricerca di idrocarburi non è in grado di fare assurgere la Delib. regionale nella categoria degli atti politici insindacabili da parte dell’autorità giudiziaria, se solo si consideri che tale genus si è andato riducendo progressivamente all’indomani dell’avvento della Carta costituzionale visto che, come chiarito proprio dalla Corte costituzionale a proposito della categoria degli atti di diniego di intesa “…gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto” (sentenza n. 81 del 2012)” – cfr. Cass. S.U. n. 11502/2019; Cass. S.U. n. 18829/2019, Cass., SU n. 21581/2011 -.

10.11 In definitiva, essendo l’atto d’intesa il risultato di un apposito procedimento che trova nella legge e nei principi costituzionali (di leale collaborazione in materia di competenza concorrente Stato-Regione) la sua disciplina e i suoi limiti, non può escludersi la sindacabilità dello stesso innanzi all’autorità giurisdizionale dotata di competenza giurisdizionale – cfr. pag. 5.2 sent. n. 224/2019 Corte Cost. – senza che il “tono costituzionale dell’intesa stessa possa incidere sulla giurisdizione del g.a. che, in tali casi, non si sostituisce all’amministrazione, ma si limita a esercitare, nell’ambito della sua giurisdizione, il controllo sull’esercizio del potere amministrativo da parte della Regione – cfr. p. 5.2 Corte Cost., sent. n. 224/2019, cit. -.

10.12 Quanto al prospettato sconfinamento nel merito da parte del Consiglio di Stato sul quale hanno insistito tanto la Regione Basilicata che il Comune di Brindisi Montagna, occorre ricordare che questa Corte a Sezioni unite è ferma nel ritenere che l’eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, è configurabile soltanto quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa – Cass. S.U. n. 14264/2019 -.

10.13 Orbene, il prospettato vizio di sconfinamento nel merito da parte del Consiglio di Stato va nettamente escluso se si muove dall’attività in concreto svolta dal giudice amministrativo in esito al ricorso proposto dalla società richiedente il permesso per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell’area denominata “(OMISSIS)”.

10.14 Ed infatti, secondo il giudice amministrativo il diniego d’intesa da parte della Regione Basilicata non può limitarsi ad un rifiuto aprioristico, ma deve essere emanato dopo l’esperimento di apposite trattative con l’amministrazione statale. Il giudice amministrativo di prima istanza ed Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità della statuizione del Tar Basilicata hanno quindi rilevato che la Delib. regionale aveva fatto unicamente riferimento, recependole acriticamente, a delibere della conferenza permanente delle autonomie della regione Basilicata e del comune di Brindisi Montagna “…senza avere attivato alcuna iniziativa volta a superare il dissenso del comune di Brindisi di Montagna e del Comitato no Triv…”.

10.15 Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto che l’omissione di una procedura articolata tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, rendeva “…già di per sè illegittima la Delib. impugnata, considerata la mancanza, nella parte motiva della stessa, di adeguate evidenze circa il necessario previo esperimento delle trattative imposte dall’indole bilaterale dell’intesa…”.

Il vizio che secondo il Consiglio di Stato ha dunque inficiato la legittimità della Delib. Regionale andava ricercato nella carenza di motivazione dell’atto stesso, come è dato evincersi dal compendio motivazionale della sentenza impugnata, rivolto a confermare la correttezza della statuizione del primo giudice in ordine all’acritico recepimento degli atti già sopra indicati e dell’omessa considerazione di altre determinazioni concernenti la compatibilità ambientale delle attività alle quali si riferiva la richiesta di permesso. Secondo il Consiglio di Stato la Delib. Regionale aveva quindi reiterato la previsione contenuta nella L.R. Basilicata n. 16 del 2012, art. 37, comma 1 disposizione – già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 117 del 2013 dalla Corte costituzionale – che aveva consentito alla Regione Basilicata di non rilasciare l’intesa al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

10.16 In definitiva, la lettura della sentenza del Consiglio di Stato dimostra inequivocabilmente che il giudice amministrativo non sia incorso nel contestato travalicamento nel merito dell’azione stessa, avendo il sindacato giurisdizionale esercitato dal g.a. attinto la Delib. Regionale non già sulle scelte della regione, quanto sulla carenza di motivazione dell’atto che il g.a. ha ritenuto riproduttivo di quel diniego di intesa che la lL.R. dichiarata però incostituzionale aveva riconosciuto all’ente regionale. Sicchè priva di pregio appare la prospettiva dei ricorrenti laddove sostengono che la Delib. Regionale che negò l’intesa sarebbe stata pienamente istruita, in tal modo mettendo in discussione me il sindacato interno compiuto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’atto e non già i limiti esterni della giurisdizione.

10.17 Il sindacato giurisdizionale, nel condividere la prospettiva, già evidenziata dal giudice costituzionale, secondo la quale il rifiuto non espressivo di attività volte ad assicurare le trattative con l’amministrazione statale e gli altri soggetti interessati dimostrava l’assenza di procedura articolata, nonchè l’enunciazione dei motivi di un eventuale diniego, non potendosi questo risolvere in un mero rifiuto (v. Corte Cost. n. 114 del 2017 e n. 142 del 2016) non ha dunque riguardato il merito dell’azione amministrativa, ma le modalità con le quali l’atto è stato emanato.

10.18 Quanto alla circostanza che il diniego d’intesa sarebbe un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva nei confronti tanto del Governo quanto della società richiedente il permesso, è ben evidente che tale doglianza esorbita dal sindacato riservato a queste Sezioni, attenendo per converso ai limiti interni alla giurisdizione del giudice amministrativo.

10.19 Sulla base di tali considerazioni il ricorso proposti dalla Regione Basilicata e dal Comune di Brindisi Montagna vanno rigettati.

11. La Regione Basilicata e il Comune di Brindisi Montagna vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali nei confronti della società Rockhopper Italia spa.

12. La Regione Basilicata va invece condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente.

13. Le spese fra la regione Basilicata ed il Comune di Brindisi Montagna vanno compensate in relazione all’esito del giudizio che ha visto entrambi i soggetti soccombenti.

14. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione Basilicata e del Comune di Brindisi Montagna di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi rispettivamente proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Rigetta i ricorsi proposto dalla Regione Basilicata e dal Comune di Brindisi Montagna.

Compensa le spese fra la regione Basilicata e il Comune di Brindisi Montagna.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Condanna in solido la Regione Basilicata e il Comune di Brindisi Montagna al pagamento delle spese processuali in favore della società Rockhopper Italia spa, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione Basilicata e del Comune di Brindisi Montagna di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi rispettivamente proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA