Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7456 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6489-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell’avvocato PIERO NODARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1875/2015 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA,

depositata il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Barletta accoglieva il ricorso proposto da F.M., quale titolare della omonima ditta individuale, avverso l’avviso di accertamento con la quale l’Agenzia recuperava a tassazione l’Iva ritenuta non versata per Euro 67.593,20, perchè portata indebitamente in detrazione sull’imponibile, ritenendo che il contribuente avesse utilizzato illegittimamente il cd. “deposito IVA” gestito dalla società “Work Sistem”.

La competente Commissione Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che il cd. ” deposito iva” consente di non pagare l’iva sulla merce introdotta, in attesa della sua estrazione per la successiva utilizzazione da parte dell’importatore, stabilendo che solo al momento della destinazione sorge l’obbligo di pagare l’imposta in oggetto; affermando altresì l’insussistenza dell’ulteriore presupposto che la merce sia scaricata fisicamente dal mezzo di trasporto nel cd “Deposito”, non previsto dalla normativa di settore; con ciò escludendo la legittimità della ripresa a tassazione.

Avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 1875/6/15 ha proposto ricorso per cassazione l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’amministrazione finanziaria ha allegato, con le memorie del (OMISSIS), di aver annullato, in via di autotutela, in data (OMISSIS), l’avviso di accertamento impugnato, chiedendo quindi la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Ciò constatato, va ribadito che “In tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, consegue all’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (Cass. n. 19533 del 23/09/2011; Cass. n. 17817 del 2016; Cass. n. 9753/2018; Cass. n. 18125/2019). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

Stante l’esito della controversia le spese processuali possono essere compensate.

Non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito), mentre non ha alcun rilievo, ai fini che qui interessano, l’accessoria decisione sulle spese di lite. Poichè la declaratoria di cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, espressamente, Cass., sez. un., n. 1048 del 28 settembre 2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato – sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato(Cass. n. 24081/2018; cass. n. 3542 del 10 febbraio 2017; Cass. n. 19560/2015).

PQM

La Corte:

– pronunciando sul ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere;

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

– Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA