Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7455 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.I., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2441/2001 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 21.11.2000, depositata il 20/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato alla controparte il 1 aprile 2009 S. I. ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte, depositata il 21.12.2000, che ha rigettato il ricorso dalla S. proposto contro la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respinto la sua domanda di prestazione assistenziale.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Osserva la Corte che la ricorrente non ha depositato nella cancelleria della Corte il ricorso.
Pertanto a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente le modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.
PQM
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010