Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7455 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26338-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. COVIELLO 47,

presso lo studio dell’avvocato ROSA RAUSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato INNOCENZO MEGALI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 27/03/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’avv. M.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 13 aprile 2015, in riforma della decisione della decisione della CTP – Venezia, ha rigettato la domanda del professionista diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2006-2010. Il fisco si difende con controricorso.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e vizio di omesso esame la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata in regime di monocommittenza per lo “Studio associato avv. U.S. & avv. G.S.”, ancorchè senza forme di partecipazione alle relative spese e senza propri dipendenti o collaboratori.

La decisione si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Tale parametro orientativo non risulta rispettato ove si consideri che – dal tenore del ricorso, del controricorso e della sentenza d’appello, emerge che il contribuente svolga l’attività di avvocato in regime di sostanziale mono-committenza rispetto a studio associato, suo cliente singolo – o quanto meno dominante – alla cui organizzazione non pare contribuire atteso che le pratiche gli vengono assegnate da chi è dominus nello “Studio associato avv. U.S. & avv. G.S.”. Così come pare pacifico che il contribuente non abbia propri dipendenti, utilizzi scarsi beni ammortizzabili (p.c., fotocopiatrice, scrivania, autovettura) e occasionali prestazioni di terzi.

Tale materiale indiziario risulta del tutto trascurato dal giudice di merito che focalizza la sua attenzione unicamente sul dato che le pratiche vengono assegnate congiuntamente a chi è dominus nel ridetto studio associato, il che entra in collisione col perimetro di sussunzione nella fattispecie legale definita dalle sezioni unite nelle proposizioni sopra enunciate sub lett. a)-b).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento con rinvio alla CTR competente che, in diversa composizione e attenendosi ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, dovrà procedere a nuovo e completo esame delle fattispecie e degli elementi di prova, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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